(1) La liquidazione dei contributi avviene dietro presentazione da parte dei comuni di un elenco riepilogativo delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
(2) All’elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante del comune che attesta che sono state sostenute le predette spese.
(3) Nel caso di lavori pubblici, sulla base della denuncia di inizio lavori presentata dal comune, viene erogato il 50 per cento dell’importo previsto per il rispettivo anno secondo il cronoprogramma presentato dal comune. La liquidazione di ulteriori importi avviene sulla base dell’elenco delle spese sostenute nonché di eventuali stati di avanzamento lavori, dietro presentazione di una dichiarazione dalla quale risulta che il comune dispone della documentazione di spesa per l’intero importo già liquidato. All’ultima richiesta di liquidazione delle spese sostenute deve essere allegato il certificato di collaudo dei lavori o, qualora questo non sia richiesto, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla direzione dei lavori.
(4) Nel caso di acquisto di beni immobili, sulla base del contratto preliminare di vendita, viene liquidato l’80 per cento dell’importo previsto per il rispettivo anno secondo il cronoprogramma del comune. La liquidazione dell’importo residuo avviene dopo la presentazione da parte del comune della dichiarazione dell’avvenuta registrazione del contratto di compravendita. Questa procedura vale anche nel caso di costituzione di altri diritti reali a titolo oneroso.
(5) Nel caso di spese tecniche, beni mobili e per tutti gli altri investimenti finanziabili, la liquidazione avviene in base all’elenco delle spese presentato dal comune nelle forme indicate al comma 1.