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k) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 291)
Modalità di rendicontazione dei contributi agli investimenti ai comuni

1)
Pubblicato nel B.U.  20 settembre 2016, n. 38.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la rendicontazione dei seguenti contributi erogati ai comuni per la copertura delle spese di investimento:

  1. contributi agli investimenti ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, in combinato disposto con l’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6;
  2. finanziamenti per l’edilizia scolastica secondo il programma di edilizia scolastica approvato, nonché per case di riposo, centri di degenza, forme di residenza assistita per anziani ed alloggi per anziani secondo il programma d’investimento approvato (piani di finanziamento graduale 2016, 2017, 2018);
  3. contributi ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 2 (Rendicontazione e liquidazione)

(1) La liquidazione dei contributi avviene dietro presentazione da parte dei comuni di un elenco riepilogativo delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

(2) All’elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante del comune che attesta che sono state sostenute le predette spese.

(3) Nel caso di lavori pubblici, sulla base della denuncia di inizio lavori presentata dal comune, viene erogato il 50 per cento dell’importo previsto per il rispettivo anno secondo il cronoprogramma presentato dal comune. La liquidazione di ulteriori importi avviene sulla base dell’elenco delle spese sostenute nonché di eventuali stati di avanzamento lavori, dietro presentazione di una dichiarazione dalla quale risulta che il comune dispone della documentazione di spesa per l’intero importo già liquidato. All’ultima richiesta di liquidazione delle spese sostenute deve essere allegato il certificato di collaudo dei lavori o, qualora questo non sia richiesto, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla direzione dei lavori.

(4) Nel caso di acquisto di beni immobili, sulla base del contratto preliminare di vendita, viene liquidato l’80 per cento dell’importo previsto per il rispettivo anno secondo il cronoprogramma del comune. La liquidazione dell’importo residuo avviene dopo la presentazione da parte del comune della dichiarazione dell’avvenuta registrazione del contratto di compravendita. Questa procedura vale anche nel caso di costituzione di altri diritti reali a titolo oneroso.

(5) Nel caso di spese tecniche, beni mobili e per tutti gli altri investimenti finanziabili, la liquidazione avviene in base all’elenco delle spese presentato dal comune nelle forme indicate al comma 1.

Art. 3 (Termine per la liquidazione)

(1) L’Ufficio provinciale Promozione opere pubbliche provvede alla liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Art. 4 (Termini per la rendicontazione)

(1) Le spese devono essere rendicontate dal comune beneficiario entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

(2) Trascorso inutilmente tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

(3) Per gravi e motivate ragioni, previa richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine, può essere concessa una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.

(4) In caso di opere e impianti o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il comune beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.

Art. 5 (Rendicontazione e liquidazione del contributo agli investimenti assegnato d’ufficio)

(1) Ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, l’accordo per la finanza locale disciplina la percentuale del contributo agli investimenti che viene assegnata e liquidata d’ufficio ai comuni. L’utilizzo del finanziamento e i relativi esborsi devono essere documentati in sede di approvazione del conto consuntivo per il relativo anno finanziario. A tal fine deve essere utilizzato il modulo scaricabile dal sito internet della Ripartizione provinciale Enti locali. Il modulo deve essere sottoscritto dal sindaco/dalla sindaca, dal segretario/dalla segretaria comunale, dal revisore/dalla revisora dei conti nonché dal/dalla responsabile del servizio finanziario, se esistente.

Art. 6 (Controlli a campione)

(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione sul 6 per cento degli interventi agevolati.

(2) La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali, dal direttore /dalla direttrice nonché da un collaboratore/una collaboratrice dell'Ufficio provinciale Promozione opere pubbliche. Delle operazioni di sorteggio e del rispettivo esito è redatto apposito verbale. Il controllo è effettuato tramite verifica della corrispondenza degli elenchi trasmessi o della dichiarazione allegata al conto consuntivo agli originali della documentazione contabile.

Art. 7 (Clausola d’urgenza)

(1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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