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Delibera 23 agosto 2016, n. 923
Approvazione dei criteri per la concessione del contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare

Anlage A

Criteri per la concessione del contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare

Art. 1
Disposizioni generali

1 I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c), e dell’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, l’erogazione di un’integrazione dell’assegno provinciale al nucleo familiare per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, di seguito indicata come “contributo integrativo”, a favore dei padri lavoratori nel settore privato che usufruiscono del congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche.

2. Il contributo integrativo si configura come non imponibile ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche, in quanto finalizzato all’integrazione del reddito familiare.

Art. 2
Beneficiari e requisiti

1. Hanno diritto al contributo integrativo i nuclei familiari in cui i padri svolgono un’attività lavorativa nel settore privato in provincia di Bolzano ed usufruiscono del congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, nei primi 18 mesi di vita del proprio figlio/della propria figlia e per un periodo minimo di due mesi interi continuativi.

2. Ai fini dei presenti criteri per mese intero si intende il periodo di tempo intercorrente tra il giorno di un mese e il giorno antecedente al corrispondente giorno del mese successivo.

3. Il contributo integrativo spetta anche in caso di padri adottivi o affidatari che usufruiscono del congedo parentale nei primi 18 mesi dall’ingresso del/della minore nel nucleo familiare.

4. I richiedenti il contributo integrativo devono aver presentato domanda di assegno provinciale al nucleo familiare per il periodo in cui si usufruisce del congedo parentale e devono essere in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini del-l’accesso all’assegno provinciale al nucleo familiare di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1597 del 21 ottobre 2013.

5. Il padre che fruisce del congedo parentale, qualora persona diversa dal richiedente il contributo integrativo, deve far parte del nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegno provinciale al nucleo familiare.

6. Il contributo integrativo non spetta nel caso in cui il figlio/la figlia abbia frequentato un servizio per la prima infanzia nel periodo in cui il padre ha usufruito del congedo parentale per il quale ha richiesto il contributo integrativo.

Art. 3
Domanda

1. La domanda di concessione del contributo integrativo deve essere presentata all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) dal genitore che ha richiesto l’assegno provinciale al nucleo familiare.

2. La domanda può essere presentata a partire dalla data in cui il padre ha terminato il congedo parentale per il quale si richiede il contributo integrativo e non oltre 90 giorni da tale data.

3. I richiedenti possono presentare domanda anche tramite i Patronati della provincia di Bolzano, i quali sono competenti ad inoltrarla all’ASSE entro la scadenza di cui al comma 2.

4. Qualsiasi variazione della composizione del nucleo familiare e dei redditi dei suoi componenti, verificatasi dopo la presentazione della domanda, va comunicata immediatamente all’ASSE. Qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 2, il richiedente decade dal contributo integrativo dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

5. Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla relativa richiesta dell'ASSE. Trascorso inutilmente tale termine, le domande vengono archiviate.

Art. 4
Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5
Ammontare e periodo di concessione del contributo integrativo

1. Il contributo integrativo è concesso per un periodo minimo di due e un periodo massimo di tre mesi interi continuativi di godimento del congedo parentale.

2. Il contributo integrativo ammonta ad euro 400,00 mensili per i padri che nel periodo di cui al comma 1 percepiscono un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione e ad euro 800,00 mensili per i padri che non percepiscono alcuna retribuzione. Qualora i padri percepiscano un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione solo per parte del periodo di cui al comma 1, il contributo integrativo ammonta ad euro 600,00 mensili.

3. In caso di parto gemellare o plurimo oppure di adozione o affidamento di più figli, il contributo integrativo è concesso per ogni ulteriore figlio/figlia per un ulteriore periodo come stabilito dal comma 1. L’importo mensile rimane quello stabilito dal comma 2.

Art. 6
Erogazione del contributo integrativo

1. Le domande di contributo integrativo sono esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di ricezione fino ad esaurimento dei fondi disponibili in bilancio.

2 Il contributo integrativo viene erogato in un’unica soluzione insieme all’importo dell’assegno provinciale al nucleo familiare e secondo le stesse modalità.

Art. 7
Norme transitorie

1. Il contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare può essere richiesto per i congedi parentali relativi a nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

2. Per l'anno 2016 le domande di contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare possono essere presentate a partire dal 1° settembre 2016.

3. Per congedi parentali relativi a nascite avvenute nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2016 e il cui godimento si è concluso prima del 1° settembre 2016, le domande di contributo integrativo possono essere presentate entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal 1° settembre 2016, a pena di decadenza.

Art. 8
Efficacia

1. I presenti criteri trovano applicazione il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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