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Delibera 21 giugno 2016, n. 678
Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione e per interventi a tutela delle acque

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione e per interventi a tutela delle acque

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 54, commi 1 e 2, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, di seguito denominata legge, la concessione di contributi in conto capitale per:

a) la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione degli impianti di depurazione e delle reti fognarie principali di cui all’articolo 3, comma 1, dei presenti criteri;

b) la progettazione e la realizzazione degli interventi di risanamento e rinaturalizzazione di corpi idrici superficiali e acque sotterranee di cui all’articolo 3, comma 2, dei presenti criteri.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi:

a) i comuni e i loro consorzi;

b) le comunità comprensoriali;

c) le aziende speciali;

d) le società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 3
Interventi agevolabili

1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 1, della legge, possono essere concessi contributi per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di:

a) impianti di depurazione destinati al trattamento delle acque reflue urbane, compreso il trattamento dei fanghi di depurazione;

b) reti fognarie principali che allacciano le località agli impianti di depurazione. Con riferimento alle zone con case sparse, per rete fognaria principale si intende quel tratto di canalizzazione a cui sono collegati complessivamente almeno 50 a.e. (abitanti equivalenti), come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge. Sono in ogni caso esclusi gli allacciamenti di edifici singoli;

c) reti fognarie principali per le acque meteoriche e relativi impianti.

2. Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della legge, possono essere concessi contributi per la progettazione e la realizzazione di interventi di risanamento e rinaturalizzazione di corpi idrici superficiali e acque sotterranee, incluse le relative fasce di protezione, in conformità al Piano di tutela delle acque. Sono esclusi gli interventi di risanamento e le misure di compensazione prescritti per legge.

Art. 4
Presentazione della domanda

1. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all’Ufficio amministrativo dell’ambiente della Provincia autonoma di Bolzano. Esse devono essere corredate della seguente documentazione:

a) deliberazione dell’ente o della società che presenta la domanda;

b) stima dettagliata dei costi;

c) dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei pareri e delle autorizzazioni previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Se la realizzazione di opere e impianti o di spese per investimenti in conto capitale avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve indicare nella domanda anche una data di inizio dei lavori e trasmettere un cronoprogramma delle attività con i relativi costi.

3. Non sono ammesse domande di contributo che prevedono una spesa inferiore a 10.000,00 euro.

Art. 5
Procedura amministrativa e priorità

1. L'Ufficio amministrativo dell’ambiente esamina la correttezza formale della domanda.

2. La valutazione tecnica degli interventi di cui all’articolo 54, comma 1, della legge è effettuata dall'Ufficio provinciale Tutela acque secondo criteri di necessità, urgenza, congruità delle spese e disponibilità di bilancio osservando le seguenti priorità:

a) interventi urgenti in rapporto allo stato di qualità del corpo idrico;

b) interventi urgenti per garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e delle reti fognarie principali esistenti;

c) nuova realizzazione o ampliamento di impianti di depurazione e nuova realizzazione di reti fognarie principali;

d) adeguamento a nuove disposizioni di impianti di depurazione esistenti;

e) interventi di risanamento o manutenzione straordinaria di impianti di depurazione e di reti fognarie principali esistenti;

f) interventi di ottimizzazione di impianti di depurazione esistenti; nuova realizzazione o risanamento di reti fognarie principali per le acque meteoriche, inclusi i relativi impianti.

3. La valutazione tecnica degli interventi di cui all’articolo 54, comma 2, della legge è effettuata dall’Ufficio provinciale Tutela acque o dal Laboratorio biologico provinciale secondo criteri di necessità, urgenza, congruità delle spese e disponibilità di bilancio osservando le seguenti priorità:

a) interventi urgenti in rapporto allo stato di qualità del corpo idrico;

b) interventi di risanamento e rinaturalizzazione di corpi idrici superficiali, incluse le relative fasce di protezione, e di acque sotterranee.

4. Nel caso di interventi con lo stesso grado di priorità, si dà la precedenza a quelli con un bilancio costi-benefici migliore in rapporto alla tutela delle acque.

Art. 6
Misura del contributo

1. Nei seguenti casi può essere concesso un contributo del 90 % dei costi riconosciuti ammissibili dall'Ufficio Tutela acque o dal Laboratorio biologico provinciale:

a) interventi urgenti in rapporto allo stato di qualità del corpo idrico;

b) nuovi impianti di depurazione;

c) ampliamento di impianti di depurazione esistenti;

d) interventi per l'adeguamento e l’ottimizzazione di impianti di depurazione esistenti;

e) nuove reti fognarie principali;

f) nuove reti fognarie principali per le acque meteoriche e relativi impianti;

g) interventi di risanamento e rinaturalizzazione di corpi idrici superficiali, incluse le relative fasce di protezione, e di acque sotterranee.

2. Nei seguenti casi può essere concesso un contributo del 70 % dei costi riconosciuti ammissibili dall'Ufficio Tutela acque:

a) manutenzione straordinaria o sostituzione di opere elettromeccaniche, attrezzature, macchinari e rivestimenti di vasche, serbatoi e canalette con un’età minima di 10 anni relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie principali di cui all’articolo 3, comma 1. Se l’intervento viene effettuato prima di questo termine, sono applicate le seguenti percentuali in relazione all’età:

1) 9 anni: 60 %;

2) 8 anni: 50 %;

3) 7 anni: 40 %;

4) 6 anni: 30 %;

5) 5 anni o meno: 0 %;

b) manutenzione straordinaria o risanamento di opere edili con un’età minima di 25 anni relative agli impianti di depurazione e alle reti fognarie principali di cui all’articolo 3, comma 1. Se l’intervento viene effettuato prima di questo termine, vengono applicate le seguenti percentuali in relazione all’età:

1) 23-24 anni: 60 %;

2) 21-22 anni: 50 %;

3) 18-20 anni: 40 %;

4) 15-17 anni: 30 %;

5) 14 anni o meno: 0 %.

3. Qualora la depurazione delle acque e la costruzione dei relativi impianti vengano affidate con un unico appalto, potrà essere concesso un contributo del 60 % limitatamente ai costi per la costruzione degli impianti riconosciuti ammissibili dal Comitato tecnico provinciale.

Art. 7
Casi particolari

1. Per le reti fognarie principali e le relative fognature interne può essere elaborato un progetto unico; in tal caso nella stima dettagliata dei costi i rispettivi costi devono restare ben distinti e vanno tenute due contabilità separate.

2. In caso di presentazione di varianti di progetto o progetti integrativi è concessa la percentuale di contributo applicata al progetto originario.

3. Per gli interventi di cui all’articolo 6, in caso di comprovata indisponibilità di ricambi è concesso il contributo massimo ammissibile indipendentemente dall’età.

Art. 8
Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato o con altre provvidenze provinciali nella misura massima di cui all’articolo 6.

Art. 9
Termini per la rendicontazione

1. Le spese devono essere rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine il contributo è automaticamente revocato.

2. In caso di opere e impianti o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 1, fatta salva la facoltà del beneficiario di proporre, a seguito della revoca del contributo, istanza di concessione di un nuovo contributo, al fine di completare l’opera o l’investimento.

Art. 10
Liquidazione

1. La liquidazione avviene previa presentazione della documentazione delle spese sostenute. I documenti di spesa devono riportare gli estremi dell’intervento agevolato.

2. Le spese rendicontate sono liquidate nella stessa percentuale del contributo concesso.

3. All’ultima richiesta di liquidazione delle spese sostenute deve essere allegato il certificato di collaudo dei lavori o, quando questo non è richiesto, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore/dalla direttrice dei lavori.

4. La data di esecuzione del collaudo da parte del tecnico incaricato va preventivamente comunicata all'Ufficio Tutela acque ai fini di coordinamento con la procedura di collaudo e autorizzazione ai sensi dell’articolo 39 della legge.

Art. 11
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il sei per cento degli interventi agevolati.

2. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

Art. 12
Validità

1. I presenti criteri trovano applicazione per tutte le domande presentate dopo la data di approvazione degli stessi nonché per le domande giacenti e non ancora approvate a tale data.

 

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