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u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 151)
Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici

1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 19 luglio 2016, n. 29.

TITOLO I

Art. 1  (Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, “Diritto allo studio universitario”)

(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“9. Per assicurare in pieno il diritto allo studio universitario alle studentesse e agli studenti della provincia di Bolzano nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la Provincia può concedere i contributi di cui al comma 5 anche ad istituzioni pubbliche o private in paesi dell'area culturale tedesca che gestiscono, direttamente oppure tramite terzi, collegi universitari o istituzioni simili e che mettono a disposizione posti letto principalmente a studentesse e studenti della provincia di Bolzano. A tal fine la Provincia stipula apposite convenzioni con le predette istituzioni nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8.”

(2) Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“4. Ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, servizi mensa in provincia di Bolzano situati a una distanza adeguata dalle sedi universitarie, possono essere concessi contributi per il vitto degli studenti universitari secondo i criteri di incentivazione fissati dalla Giunta provinciale.”

(3) Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati in 116.920,00 euro per il 2016, 550.760,00 euro per il 2017 e 550.760,00 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.

Art. 2  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 50/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche;
  2. l’articolo 13 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;
  3. i commi 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

TITOLO II

Art. 3  (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 13/bis (Rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale)

1. Le concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale vengono nuovamente bandite dopo la loro scadenza. Obiettivo del bando è l’aumento dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più ampia commercializzazione e un utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua minerale.

2. Il titolare della concessione per l’imbottigliamento di acqua minerale chiede all’ufficio provinciale competente il rinnovo della concessione non prima di due anni dalla relativa scadenza e, al più tardi, un anno prima della scadenza stessa.

3. L’ufficio provinciale competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di mancata domanda di rinnovo, entro i termini previsti, da parte del concessionario uscente, la concessione è bandita d’ufficio e alla relativa gara il concessionario uscente non può partecipare. Per assicurare tutte le informazioni necessarie al bando di gara, il concessionario uscente consente l’accesso a tutte le parti dell’impianto, agli edifici di gestione e ai terreni dell’impianto, nonché la presa visione dei propri documenti tecnici di gestione.

4. Anche in caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, l’ufficio competente può procedere a bandire la gara per il rinnovo della concessione.

5. Nel bando di gara è indicato quanto segue:

  1. l’indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti dell’impianto, gli edifici di gestione e i terreni che verranno trasferiti al futuro concessionario;
  2. la quantità d’acqua media e massima derivabile.

6. Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate, con i documenti stabiliti dalla Giunta provinciale, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica dell’Alto Adige.

7. Fino al rilascio di una nuova concessione, il concessionario uscente continua a gestire l’impianto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

8. Con il passaggio dell’impianto al nuovo concessionario, i beni gratuitamente devolvibili passano in proprietà della Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale già presentate.”

Art. 4  (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. La proposta del piano di settore, adottata dalla Giunta provinciale previa informazione dei comuni territorialmente interessati, è pubblicata in forma idonea nella rete civica della Provincia e all’albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi ed esposta al pubblico per lo stesso periodo presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati.

2. Durante il periodo di pubblicazione nella rete civica chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni e proposte volte al miglioramento del piano di settore ai comuni o alla Giunta provinciale.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“4. Scaduto il termine perentorio di 60 giorni, il sindaco trasmette immediatamente alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio le osservazioni e le proposte pervenute, compreso l’eventuale parere del Consiglio comunale.”

(3) Il comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La proposta di piano di attuazione adottata dalla Giunta provinciale per le zone di competenza della Provincia, previa informazione del comune territorialmente interessato, è pubblicata per un periodo di 30 giorni consecutivi nella rete civica della Provincia ed esposta al pubblico, per lo stesso periodo, presso il comune interessato e presso l’amministrazione provinciale. Durante il periodo di pubblicazione nella rete civica chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni e proposte volte al miglioramento del piano al comune o alla Giunta provinciale.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, ed in zone di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per il commercio al dettaglio devono essere individuate apposite zone. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione, la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di piccoli ampliamenti, oppure se una zona è destinata all’insediamento di un’unica impresa. Nel caso di attività di commercio al dettaglio o di prestazione di servizi o di commercio al dettaglio e di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano di attuazione. In assenza di piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione, per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, nonché in zone produttive in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree, per nuove costruzioni. Nel caso di nuove attività di commercio al dettaglio che si insediano in zone per insediamenti produttivi che non dispongono già di un piano di attuazione approvato, devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.”

(6) Il comma 5 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Le attività di commercio al dettaglio per le merci che, per volume ed ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possano essere offerte nelle zone residenziali in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno, sono ammissibili nelle zone per insediamenti produttivi anche in zone non appositamente individuate, senza dover predisporre un piano di attuazione, senza dover riservare spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e senza vincoli di cubatura. Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o più ruote a propulsione autonoma, inclusi macchine edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all’ingrosso. Gli accessori alle medesime merci, come sono stati definiti dalla Giunta provinciale, possono essere venduti in forma non prevalente in termini di superficie di vendita, rispetto alle suddette merci.”

(7) Dopo il comma 3 dell’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3/bis e 3/ter:

“3/bis In tutti i casi di cui al comma 2, in applicazione del principio della perequazione urbanistica, che persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione, salvi i casi di cui al comma 5, l’indennità di espropriazione è determinata con il criterio del valore venale del bene, tenuto conto, oltre che delle possibilità effettive, delle possibilità legali di edificazione consentite dal piano urbanistico comunale, ai sensi dell’articolo 15, con la previsione delle aree come zona produttiva; resta irrilevante, al momento della determinazione dell’indennità di espropriazione, l’eventuale pianificazione attuativa successivamente intervenuta.

3/ter La disposizione di cui al comma 3/bis si applica anche ai procedimenti espropriativi riferiti a zone produttive esistenti, qualora l’intera zona non sia stata ancora espropriata. Per queste zone vengono confermate tutte le indennità di espropriazione già determinate in applicazione del criterio di cui al comma 3/bis, salvi gli effetti di sentenze passate in giudicato sulle rispettive determinazioni.”

(8) Dopo il comma 4 dell’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le indennità di espropriazione e gli eventuali importi compensativi a credito oppure a debito, connessi ai procedimenti di insediamento riferiti alle comunioni o divisioni materiali di cui al comma 4, sono determinati ai sensi del comma 3/bis; sono fatti salvi i casi in cui, al momento dell’adozione del decreto di stima o dell’insediamento nelle forme previste dalla legge, il valore delle aree originariamente conferite nella comunione o materialmente divise non risulti diminuito in modo apprezzabile, per vizi anteriori al conferimento, in applicazione degli articoli 1490 e 1491 del codice civile, o per vizi sopravvenuti dipendenti dall’entrata in vigore di vincoli limitanti le possibilità legali di edificazione consentite dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 15. In questi casi l’ente procedente opera le necessarie compensazioni a credito o a debito tra i partecipanti alla comunione. Questa disposizione si applica anche ai procedimenti espropriativi o di insediamento riferiti a zone produttive esistenti, qualora l’intera zona non sia stata ancora espropriata o insediata, salvi gli effetti di sentenze passate in giudicato sulle rispettive determinazioni.”

(9) Dopo il comma 2 dell’articolo 133 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. L’amministrazione provinciale cura l’armonizzazione grafica tra il piano paesaggistico, il piano del parco e il piano urbanistico comunale. La cartografia relativa ai vincoli esistenti di cui al piano paesaggistico o piano del parco e quella relativa alla zonizzazione e alle infrastrutture di cui al piano urbanistico comunale, armonizzata d’ufficio in sede di digitalizzazione ed adeguamento tra i piani a cura della Provincia, è pubblicata nella rete civica della Provincia e all’albo del comune per un periodo di 60 giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni al comune. Entro i successivi 60 giorni il consiglio comunale esprime sui piani il suo parere, tenendo presenti le osservazioni presentate. Decorso tale termine, si prescinde dal parere del comune. La Giunta provinciale delibera sulle osservazioni ed approva i piani. La delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.”

Art. 5  (Modifiche della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, “Norme in materia di bonifica”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La presenza delle opere di bonifica incluse nell’elenco di cui al comma 1 sulle singole particelle viene annotata nel libro fondiario. Nel testo dell’annotazione viene indicato che le opere di bonifica site sugli immobili interessati sono tutelate dalle vigenti norme in materia di polizia amministrativa. L’elenco definitivo delle opere di cui al comma 1 viene periodicamente aggiornato con la medesima procedura. La cancellazione delle opere dall’elenco di cui al comma 1 comporta la cancellazione della relativa annotazione tavolare.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione nonché ai consorzi di bonifica di secondo grado per l’attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati.”

(3) Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati in 570.000,00 euro per il 2016, 570.000,00 euro per il 2017 e 570.000,00 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.

Art. 6  (Norma transitoria)

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 4 e 6, all’articolo 34, comma 1, e all’articolo 133, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come sostituite dai commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell’articolo 4 della presente legge, trovano applicazione nei procedimenti di approvazione ovvero modifica dei piani avviati dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7  (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 34 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

„5. Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi si applicano anche alle concessioni per medie derivazioni già rilasciate, ferma restando l’accertata ammissibilità delle relative domande di concessione all’atto della loro presentazione.“

TITOLO III

Art. 8  (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2016”)

(1) Dopo l’articolo 38 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, è inserito il seguente articolo:

“Art. 38/bis (Norma transitoria)

1. L’articolo 25 della presente legge si applica a decorrere dal 1° maggio 2014.”

Art. 9  (Abrogazione)

(1) L’articolo 25 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, è abrogato.

TITOLO IV

Art. 10  (Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21/ter (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.

2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.

3. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.

4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

5. L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 28/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“3. Devono essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in materia di prestazioni di garanzia.”

(3) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la parola: “Geschäftshandlungen” è sostituita dalla parola: “Geschäftsakte”.

(4) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “fatti gestionali” sono sostituite dalle parole: “atti gestionali”.

(5) Dopo il capo VI della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente capo: “Capo VI/bis - Collegio dei revisori dei conti”.

(6) Dopo l’articolo 65/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nel capo VI/bis sono inseriti i seguenti articoli 65/ter, 65/quater, 65/quinquies, 65/sexies e 65/septies:

“Art. 65/ter (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato “Collegio”, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Provincia. Il Collegio opera in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 2016, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall’articolo 65/septies, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Provincia. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall’incarico secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 65/septies e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.

3. La composizione del Collegio si adegua alle norme provinciali vigenti in materia di rispetto della consistenza dei tre gruppi linguistici e di rispetto dell’equilibrio fra i generi. I membri del Collegio possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca.

4. Nell’elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, da almeno dieci anni;
  2. esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;
  3. acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;
  4. onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto previsto all’articolo 2387 del codice civile, e successive modifiche.

Art. 65/quater (Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

  1. i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;
  2. i membri della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;
  3. i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;
  4. i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i rappresentanti delle istituzioni europee;
  5. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile, e successive modifiche;
  6. i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

2. Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Provincia, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o agli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, da un rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. I componenti del Collegio non possono altresì instaurare i rapporti predetti durante l’esercizio del proprio mandato.

3. L’incarico di revisore non è compatibile con altri incarichi di revisore presso la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o gli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, nonché presso enti sottoposti comunque al controllo o alla vigilanza della Provincia.

Art. 65/quinquies (Durata dell’incarico)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e comunque fino all’approvazione del rendiconto generale del terzo esercizio finanziario; i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.

2. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall’incarico in caso di:

  1. dimissioni;
  2. decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
  3. revoca per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio.

Art. 65/sexies (Funzioni)

1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:

  1. esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;
  2. esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze della gestione, verifica l’esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
  3. effettua verifiche periodiche di cassa;
  4. vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;
  5. presenta annualmente una relazione sull’attività svolta al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti di Bolzano;
  6. svolge ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta provinciale.

2. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

Art. 65/septies (Disposizioni attuative)

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

  1. il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 65/ter;
  2. le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;
  3. le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
  4. i criteri di estrazione dall’elenco, in modo tale da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
  5. le modalità di subentro dei membri supplenti;
  6. le tipologie di atti da comunicare al Collegio;
  7. le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell’indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell’articolo 65/sexies, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è proporzionalmente ridotta.”

(7) Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per il 2016, 102.500,00 euro per il 2017 e 102.500,00 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.

Art. 11  (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

“3. Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti.”

(2) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: “strade” è sostituita dalla parola: “infrastrutture”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “fino a 207.000 euro” sono sostituite dalle parole: “fino alla soglia UE”.

(4) La rubrica dell’articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita: “Indagini geologiche”.

(5) Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “e geognostiche” sono soppresse.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “dall’amministrazione aggiudicatrice” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta provinciale o dall’amministrazione aggiudicatrice”.

(7) Il comma 10 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“10. In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l’intero importo dell’opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.”

(8) L’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è soppresso.

(9) Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

“2. La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione.”

(10) Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“3. Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima.”

 

(11) Il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.”

(12) La rubrica dell’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE”.

(13) Nel comma 10 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “a 207.000 euro” vengono sostituite dalle parole: “non superiore alla soglia UE”.

(14) L’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“Art. 29 (Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni)

1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni entro dieci giorni naturali e consecutivi non comporta l’applicazione di sanzioni.”

(15) I commi 2 e 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:

“2. Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Egli/Essa può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.

3. Se viene presentata un’unica offerta, la richiesta di giustificazioni non è obbligatoria.”

(16) Il comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”

(17) Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “inferiore a 207.000 euro” sono sostituite dalle parole: “inferiore alla soglia UE”.

(18) Nel comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la cifra: “30” è sostituita dalla cifra: “35”.

(19) Nel comma 4 dell’articolo 42 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “, i servizi e le forniture” sono soppresse.

(20) Il comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal responsabile unico/dalla responsabile unica del procedimento.”

(21) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: “bimensile” è sostituita dalla parola: “bimestrale”.

 

(22) Nel comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “o subaffidatari” sono soppresse.

(23) Nel comma 1 dell’articolo 51 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo le parole: “importo totale” sono inserite le parole: “del contratto”.

(24) Dopo l’articolo 53 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 53/bis (Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche)

1. Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.

2. La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall’assessore/assessora competente in materia di urbanistica.”

(25) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “inferiore a 207.000 euro” sono sostituite dalle parole: “inferiore alla soglia UE”.

Art. 12  (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali)

(1) Fermo restando il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno, agli enti locali della provincia di Bolzano, quali enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le disposizioni di cui al comma 734 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  e di cui al comma 483 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2)

2)
L'art. 12, comma 1, è stato così modificato dall'art. 10, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 13  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli 8 e 66/ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche;
  2. l’articolo 19, il comma 2 dell’articolo 39, il comma 7 dell’articolo 44 e il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

TITOLO V

Art. 14  (Disposizione finanziaria)

(1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 5 e 10, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 15  (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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