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Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
Approvazione dei criteri per l'adempimento dell'impegno di servizio nella formazione medico specialistica e nella formazione specifica in medicina general (modificata con delibera n. 381 del 27.04.2021)

Allegato A

CRITERI PER L’ADEMPIMENTO DELL’IMPEGNO DI SERVIZIO DA PARTE DEI MEDICI CHE HANNO CONSEGUITO LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Normativa

Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, i medici che hanno svolto con una borsa di studio della Provincia la formazione specifica in medicina generale in provincia di Bolzano, una volta terminata la formazione specifica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissati nell’articolo 8, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione ( decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, recante “Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale”).

Impegno di servizio

I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma – l’attività di medico di medicina generale per due anni, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nel territorio della provincia di Bolzano, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista.
Con effetto dal 1. giugno 2021 il periodo per il quale i medici si impegnano a prestare servizio viene aumentato a tre anni entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma.

Modalità

I medici possono adempiere all’impegno di servizio con le seguenti modalità:

a) convenzione con il Servizio sanitario provinciale come medico di medicina generale;

b) sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario provinciale;

c) servizio di guardia medica;

d) servizio di continuità assistenziale;

e) guardia medica turistica;

f) ambulatorio privato di medicina generale;

g) rapporto di lavoro dipendente in uno studio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario provinciale;

h) rapporto di lavoro dipendente in uno studio di un medico di medicina generale privato.

Non vengono riconosciute attività in amministrazione, attività di insegnamento o di ricerca.

Periodo e calcolo dei giorni lavorativi da prestare

Per “due anni” si intendono complessivamente 498 giorni lavorativi. Per “tre anni” si intendono 747 giorni lavorativi. Il giorno lavorativo viene così calcolato, contando sia la presenza in ambulatorio sia anche la reperibilità:

a) convenzione: ogni giorno da lunedì a venerdì (servizio dalle ore 8 alle ore 20);

b) sostituzione: ogni giorno da lunedì a venerdì (servizio dalle ore 8 alle ore 20);

c) servizio di guardia medica: 12 ore corrispondono a un giorno lavorativo;

d) servizio di continuità assistenziale: 12 ore corrispondono a un giorno lavorativo;

e) guardia medica turistica: 12 ore corrispondono a un giorno lavorativo;

f) ambulatorio privato di medicina generale (non attività di medicina specialistica): ogni giorno di apertura dell’ambulatorio, in cui il medico sia presente;

g) rapporto di lavoro dipendente in uno studio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario provinciale: ogni giorno di apertura dell’ambulatorio, in cui il medico sia presente;

h) rapporto di lavoro dipendente in uno studio di un medico di medicina generale privato: ogni giorno di apertura dell’ambulatorio, in cui il medico sia presente.

L’assolvimento dell’impegno di servizio non deve essere continuativo. I giorni di servizio prestati vengono sommati.

Allegato B

CRITERI PER L’ADEMPIMENTO DELL’IMPEGNO DI SERVIZIO DA PARTE DEI MEDICI SPECIALISTI

Normativa

Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, i medici specialisti che hanno beneficiato di emolumenti per lo svolgimento della loro formazione medico specialistica sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano.

Impegno di servizio

I medici specialisti devono prestare entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista per quattro anni servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano. Se gli emolumenti non sono stati concessi per l’intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto.

Per i medici che hanno conseguito il diploma di medico specialista in Italia il termine di dieci anni decorre dalla data del diploma di specializzazione.

Per i medici che hanno conseguito il diploma di medico specialista all’estero o secondo l’ordinamento austriaco in Alto Adige il termine decorre dalla data di riconoscimento in Italia del diploma di specializzazione.

L’obbligo si intende assolto anche nel caso in cui il medico specialista dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando idoneo, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista (entro al più tardi sei anni dal conseguimento del diploma di medico specialista), oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stato inserito nelle graduatorie dei medici convenzionati e – in entrambi i casi – non sia stato successivamente invitato ad assumere servizio.

L’obbligo non si considera assolto se il medico specialista concorre per un primariato e non risulta vincitore del posto bandito.

Modalità

I medici specialisti possono adempiere all’impegno di servizio con le seguenti modalità:

a) in qualità di medico specialista dipendente dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o di una clinica privata in Alto Adige;

b) in qualità di medico specialista libero professionista in un proprio studio medico o in uno studio medico associato o in una clinica privata in Alto Adige;

c) con la prestazione di guardie mediche e di servizi di pronta disponibilità nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o in una clinica privata in Alto Adige;

d) con la prestazione di guardie turistiche e guardie nei fine settimana.

Non vengono riconosciute attività in amministrazione, attività di insegnamento o di ricerca.

Periodo e numero dei giorni lavorativi da prestare

Il medico specialista deve prestare servizio nel territorio della provincia di Bolzano in qualità di dipendente o libero professionista per 996 giorni lavorativi.

L’impegno annuale è calcolato come segue: 365 giorni di un anno – 104 giorni dei fine settimana – 12 giorni festivi = 249 giorni lavorativi.

I singoli servizi vengono calcolati come segue:

a) servizio di pronta disponibilità: 12 ore corrispondono a un giorno lavorativo;

b) guardia medica: 12 ore corrispondono a un giorno lavorativo;

c) guardia turistica e guardie nel fine settimana: 12 ore corrispondono a un giorno lavorativo.

L’assolvimento dell’impegno di servizio non deve essere continuativo. I giorni di servizio prestati vengono sommati.

 

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