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Delibera 21 giugno 2016, n. 667
Approvazione dei criteri "Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze" di cui alla legge provinciale n. 4/1997 (modificata con delibera n. 1188 del 08.11.2016 e delibera n. 694 del 17.07.2018)

ALLEGATO A)

Criteri per l’applicazione del capo V della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante "Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia", nei settori artigianato, industria, commercio e servizi

PARTE I
Parte generale

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in attuazione del capo V della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”, e successive modifiche, la concessione di agevolazioni per interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze.

Articolo 2
Tipologia e ambiti di agevolazione

1. L’agevolazione è concessa in forma di contributo, compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (diritto alla concorrenza), con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, nonché con il vigente regolamento (UE) per la disciplina degli aiuti “de minimis”(4).

2. Se l’agevolazione non soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, essa sarà concessa interamente in regime “de minimis”(4).

Articolo 3
Beneficiari

1. Per la classificazione delle attività economiche si fa riferimento alla classificazione ATECO.

I beneficiari delle agevolazioni sono:

a) artigianato:

le imprese che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’artigianato, sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio quali imprese artigiane.

b) industria:

le imprese industriali che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’industria(1), sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, nonché le imprese svolgenti attività di riparazione di autoveicoli e motocicli di cui alla divisione 45, le attività di “riparazione” di cui alla divisione 95 della classificazione ATECO 2007, qualora non iscritte come imprese artigiane.

c) commercio:

le imprese di cui alla sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio) della classificazione ATECO 2007, qualora iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio quali imprese commerciali e non quali imprese artigiane o industriali.

d) attività di servizio:

le imprese di servizio che sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per una delle seguenti attività di cui al vigente ordinamento provinciale dei servizi(2):

ATECO 2007

DESCRIZIONE

52

magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

58

attività editoriali

59

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60

attività di programmazione e trasmissione

62

produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63

attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici

66.22

attività di agenti e mediatori di assicurazioni

69

attività legali e contabilità

70

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71

attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

ricerca scientifica e sviluppo

73

pubblicità e ricerche di mercato

74

altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75

servizi veterinari

77

attività di noleggio e leasing operativo

78

attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80

servizi di vigilanza e investigazione

81

attività di servizi per edifici e paesaggio

82

attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (esclusi altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a. 82.99.99)

85

istruzione (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

86

assistenza sanitaria (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

87

servizi di assistenza sociale residenziale

 

88

assistenza sociale non residenziale

90.02

attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

93

attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

96

altre attività di servizi per la persona

e) liberi professionisti e lavoratori autonomi

i liberi professionisti iscritti negli albi o elenchi di cui all’articolo 2229 del codice civile, nonché i lavoratori autonomi.

Non sono ammessi alle agevolazioni i medici convenzionati con il Servizio Sanitario provinciale.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni anche i consorzi, le cooperazioni(6) nonché le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese.

3. I beneficiari delle agevolazioni devono esercitare un’attività economica sul territorio della provincia di Bolzano.

4. Le imprese in difficoltà(5) secondo l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 non possono beneficiare delle agevolazioni.

5. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

6. Sono altresì escluse le imprese che non hanno rimborsato o che non hanno depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

7. Non è ammessa ad agevolazione la fornitura di servizi fra coniugi, fra parenti in linea retta entro il terzo grado, fra società associate o collegate, fra una società e i propri soci ovvero fra società costituite dagli stessi soci.

8. In caso di fornitura di servizi fra società costituite solo in parte dagli stessi soci ovvero da coniugi o parenti in linea retta entro il terzo grado, può essere ammessa ad agevolazione solo la parte che corrisponde alla quota societaria dei soci non facenti parte della società che fornisce il servizio o non legati da vincoli di matrimonio o parentela ai soci della società stessa.

9. Le imprese che non sono elencate nel presente articolo sono escluse.

Articolo 4
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla ripartizione provinciale competente, convertite in formato PDF e indirizzate attraverso un'unica comunicazione PEC all’ufficio provinciale competente per settore, entro il 30 settembre dell’anno di realizzazione o di avvio del progetto. In ogni caso la domanda va inoltrata prima dell’avvio del progetto stesso, pena il rigetto della domanda di agevolazione.

2. La domanda deve riportare il numero della marca da bollo elettronica. Il richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

3. L’emissione di documenti di spesa, comprese le fatture di acconto, nonché pagamenti antecedenti la data di presentazione della domanda, determinano l’esclusione dall’agevolazione dell’intero progetto.

4. Le domande relative a progetti riconducibili ad attività di settori diversi, vanno presentate all’ufficio provinciale competente per l’attività principale.

5. Alle domande di contributo va allegata la seguente documentazione in formato PDF:

a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese. Nel caso di onorari dei consulenti devono essere indicate le giornate/lavoro e il relativo costo unitario;

b) descrizione del progetto, con indicazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione (inizio e fine);

c) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.

Articolo 5
Istruttoria delle domande

1. Le domande complete vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono agli uffici. Le domande incomplete che non vengono perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Per la valutazione delle domande, gli uffici possono avvalersi di pareri tecnici e stime.

3. Il rigetto del contributo è disposto con decreto del direttore di ripartizione delegato /della direttrice di ripartizione delegata e competente per materia.

Articolo 6
Concessione dei contributi

1. La concessione del contributo è disposta con decreto del direttore di ripartizione delegato/della direttrice di ripartizione delegata e competente per materia.

2. L’ammontare della spesa ammessa non può superare l’importo della spesa preventivata e indicata nella domanda di contributo.

3. La spesa ammessa totale va arrotondata ai 100,00 euro inferiori.

Articolo 7
Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi è disposta in seguito alla realizzazione del progetto e alla rendicontazione della spesa, che deve essere effettuata entro la fine dell’anno successivo a quello di imputazione della spesa.

2. La documentazione di spesa deve essere inoltrata tramite un'unica comunicazione PEC in formato PDF alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio provinciale competente per settore.

3. Il contributo è liquidato sulla base della spesa rendicontata ed ammessa. Qualora la spesa effettivamente sostenuta non raggiunga almeno il 60 per cento di quella ammessa, il contributo non potrà essere liquidato.

4. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il direttore/la direttrice di ripartizione competente dispone la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni può essere richiesta, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato.

5. Alla domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto, deve essere allegata la seguente documentazione in formato PDF, che deve corrispondere al progetto agevolato:

a) documenti di spesa: fatture e note spese relative ai progetti approvati ed emesse dopo l’inoltro della domanda. Qualora tale documentazione di spesa fosse redatta in forma sintetica, deve essere corredata da una dichiarazione, firmata da chi ha emesso le fatture, da cui risultino le singole voci e i relativi prezzi, la cui somma costituisce l’importo totale.

b) dichiarazione di avvenuto pagamento dei documenti di spesa di cui alla lettera a), con indicazione della data di pagamento oppure la copia dell’attestazione di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale. Non sono ammesse compensazioni.

6. Il contributo può essere concesso o liquidato ai subentranti, se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione si verifica uno dei seguenti casi:

a) l’azienda viene trasferita a terzi a seguito di decesso o per atto tra vivi;

b) la società viene sciolta e un socio, in forma di impresa individuale, prosegue l’attività oggetto dell’agevolazione;

c) l’impresa individuale viene sciolta e il titolare, in forma di società, prosegue l’attività oggetto dell’agevolazione.

In tutti i casi suindicati i subentranti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti ed assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.

Articolo 8
Obblighi

1. I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che risultano privi di altra assicurazione pensionistica.

2. I beneficiari sono obbligati a comunicare entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento ogni cambiamento e situazione che potrebbe influire sulla concessione del contributo o determinarne la revoca, anche parziale.

3. I beneficiari devono, pena la revoca delle agevolazioni, mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione.

4. I beneficiari sono tenuti a proseguire l’attività economica in provincia di Bolzano almeno per 24 mesi dalla data di ultimazione del progetto oggetto dell’agevolazione. Come data di ultimazione vale la data dell’ultima fattura del rispettivo progetto.

5. Nella domanda di contributo va dichiarato che per le medesime iniziative e spese non è stata presentata domanda di agevolazione ad altri enti o istituzioni pubbliche.

Articolo 9
Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione dei progetti ammessi ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 10 per cento dei progetti agevolati; a questi si aggiungono i casi che l’ufficio ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione dei casi avviene mediante sorteggio dall’elenco delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Il controllo è teso inoltre a verificare che le iniziative agevolate siano finalizzate agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione richiesta per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 comporta la revoca dell’agevolazione e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

6. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4 determina la revoca dell’agevolazione in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del termine previsto.

7. La violazione, accertata dalle strutture o dagli organi competenti, dei contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, delle norme in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di quelle sull’assicurazione pensionistica dei collaboratori familiari comporta la revoca dell’intera agevolazione.

Articolo 10
Validità

1. Le disposizioni di cui ai presenti criteri trovano applicazione per le domande inoltrate a partire dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2018.

PARTE II
Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze

Articolo 11
Domande

1. È ammessa la presentazione di più domande all’anno.

Articolo 12
Progetti e spese ammesse

1. Sono ammessi progetti strettamente attinenti all’attività svolta da aziende con una sede operativa sul territorio della provincia di Bolzano e che hanno una ricaduta diretta sulle stesse.

2. Sono ammessi a contributo i progetti di formazione dei dipendenti, dei titolari e dei soci che operano regolarmente nell’impresa richiedente o di imprese associate o collegate alla stessa.

2.1 Sono ammesse le spese per l’iscrizione e la partecipazione a progetti di formazione.

2.2 Per progetti di formazione organizzati direttamente dall’impresa richiedente sono ammessi i seguenti costi:

a) onorari per relatori;

b) affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea.

2.3 Il limite minimo di spesa ammessa per ciascuna domanda è di 3.000,00 euro. La spesa massima ammessa per giornata/relatore è di 800,00 euro, comprese eventuali spese di viaggio.

2.4 Master e MBA: le relative spese sono ammesse per un massimo di 10.000,00 euro cadauno.

2.5 Ai fini della liquidazione del contributo deve essere presentata, oltre alla documentazione di spesa di cui all’articolo 7, una relazione sul contenuto e sulla durata del corso, con indicazione dei partecipanti e, nel caso di progetti di cui al punto 2.2, delle ore/giornate prestate dai relatori.

3. Sono ammessi i progetti di consulenza e di diffusione di conoscenza realizzati da imprese, liberi professionisti o lavoratori autonomi che esercitano attività di consulenza, da strutture di consulenza specializzate, centri di ricerca e università. In particolare sono ammessi i seguenti progetti:

a) rilevazioni, studi, analisi e ricerche con finalità strategiche, organizzative, tecnologiche o di economia aziendale;

b) consulenze finalizzate al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi;

c) consulenze riguardanti il posizionamento sul mercato e il miglioramento della struttura organizzativa aziendale, comprese le consulenze per la realizzazione di joint-venture con imprese estere e per la partecipazione a programmi dell’Unione europea;

d) consulenze riguardanti la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in esubero, la costituzione di cooperazioni fra imprese;

e) progetti di certificazione “audit famigliaelavoro“ (della fondazione Hertie) e responsabilità sociale (SA 8000);

3.1 Sono ammesse le seguenti spese:

a) onorari per le consulenze;

b) spese di viaggio, vitto ed alloggio dei consulenti.

3.2. Il limite minimo della spesa ammessa per i progetti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), è di 3.000,00 euro. Per progetti di certificazione “audit famigliaelavoro” di cui al comma 3, lettera e), il limite minimo di spesa è di 1.000,00 euro. La spesa massima ammessa per giornata/relatore è di 800,00 euro.

3.3 Ai fini della liquidazione del contributo, oltre alla documentazione di spesa di cui all’articolo 7, deve essere presentata una relazione redatta e firmata da chi ha fornito il servizio, che illustri il contenuto e gli obiettivi della consulenza, con indicazione delle ore prestate dai consulenti/esperti coinvolti.

Articolo 13
Progetti e spese non ammessi

1. Non sono ammessi i seguenti progetti:

a) consulenze continuative o periodiche riconducibili alla gestione corrente dell’impresa come consulenze amministrative, fiscali e legali;

b) consulenze riconducibili all’attività istituzionale svolta dal richiedente;

c) consulenze per lo sviluppo, la programmazione e l’implementazione di sistemi informatici;

d) iniziative di formazione per le quali gli organizzatori hanno già ottenuto agevolazioni da enti pubblici.

e) iniziative di formazione per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione, compresi i percorsi formativi per le abilitazioni nonché corsi di formazione professionale;

f) iniziative di formazione finalizzate alla mera conoscenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti e delle merci oggetto della propria attività aziendale;

g) progetti già agevolati o che saranno agevolati da parte di un ente pubblico.

2. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) costi del personale;

b) acquisto di macchinari ed attrezzature utilizzate nel progetto;

c) viaggio, vitto ed alloggio delle persone partecipanti alla formazione;

d) pubblicità e simili;

e) IVA e altre imposte o tasse.

Articolo 14
Limite massimo delle spese ammesse

1. Le spese relative ai progetti di cui all’articolo 12 sono ammesse nella seguente misura massima annua per impresa:

a) 100.000,00 euro per le piccole imprese(3);

b) 150.000,00 euro per le medie e grandi imprese(3).

Articolo 15
Misura delle agevolazioni

1. Sono previsti i seguenti tassi di agevolazione:

a) per i progetti di formazione di cui all’articolo 12, comma 2: un tasso di agevolazione fino a un massimo del 30 per cento in regime di esenzione;

b) per i progetti di consulenza e di diffusione di conoscenza di cui all’articolo 12, comma 3, lettere a), b), c) e d): un tasso di agevolazione fino a un massimo del 30 per cento in regime di esenzione per le PMI o fino a un massimo del 30 per cento in regime “de minimis” per le grandi imprese;

c) per i progetti di certificazione “audit famigliaelavoro” (della fondazione Hertie) e responsabilità sociale (SA 8000) di cui all’articolo 12, comma 3, lettera e): un tasso di agevolazione fino a un massimo del 50 per cento in regime di esenzione per le PMI o fino a un massimo del 50 per cento in regime “de minimis” per le grandi imprese.

Articolo 16
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se tali risorse sono insufficienti, il tasso dell’agevolazione potrà essere ridotto o le domande di contributo potranno essere archiviate d’ufficio.

Tabella A

Progetti

 

In regime di esenzione

 

Agevolazione “de minimis”(4)

 

Formazione

- piccole, medie e grandi imprese(3)

 

50%

-

Consulenza e diffusione di conoscenze

- piccole e medie imprese(3)

- grandi imprese(3)

 

50%

-

-

50%

·Per progetti di certificazione “audit famigliaelavoro” e responsabilità sociale (SA 8000)

- piccole e medie imprese(3)

- grandi imprese (3)

50%

-

-

50%

Definizioni

(1) Ordinamento provinciale dell’industria

Sono imprese industriali le imprese individuali, le società di persone o di capitali, iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività di cui alle sezioni B, C, D, E e F della classificazione ATECO 2007, qualora non iscritte quali imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio.

Qualora non fossero iscritte quali imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, sono considerate imprese industriali anche le imprese con attività di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:

ATECO 2007

DESCRIZIONE

49.32

trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente

49.39

altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.

49.41.0

trasporto di merci su strada

51.10.2

trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter

51.21

trasporto aereo di merci

52.24.4

movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

53.20

altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

58.1

edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali

59.11

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12

attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.20.3

studi di registrazione sonora

74.20

attività fotografiche

81.2

attività di pulizia e disinfestazione

82.92

attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

95.11

riparazione di computer e periferiche

96.01.1

attività delle lavanderie industriali

(2) Ordinamento provinciale dei servizi (delibera della Giunta provinciale n. 1957/2008)

Sono imprese di servizio le imprese individuali, le società di persone o di capitali, iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007. Sono escluse dalle attività di servizio di seguito elencate le attività elencate al precedente punto 1, nonché le attività artigianali di cui all’ordinamento dell’artigianato:

ATECO 2007

DESCRIZIONE

46.1

intermediari del commercio

49

trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50

trasporto marittimo per vie d’acqua

51

trasporto aereo

52

magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53

servizi postali e attività di corriere

58

attività editoriali

59

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60

attività di programmazione e trasmissione

61

telecomunicazioni

62

produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63

attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici

64

attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

65

assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

66

attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

68

attività immobiliari

69

attività legali e contabilità

70

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71

attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

ricerca scientifica e sviluppo

73

pubblicità e ricerche di mercato

74

altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75

servizi veterinari

77

attività di noleggio e leasing operativo

78

attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80

servizi di vigilanza e investigazione

81

attività di servizi per edifici e paesaggio

82

attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

85

istruzione (solo servizi destinati alla vendita)

86

assistenza sanitaria (solo servizi destinati alla vendita)

87

servizi di assistenza sociale residenziale (solo servizi destinati alla vendita)

88

assistenza sociale non residenziale (solo servizi destinati alla vendita)

90

attività creative, artistiche e di intrattenimento (escluse le attività artistiche in senso stretto)

91

attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali (escluse le attività di amministrazioni pubbliche)

92

attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

93

attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

94

attività di organizzazioni associative

96

altre attività di servizi per la persona

(3) Classificazione delle imprese:

Ai fini della classificazione delle imprese si rimanda alla definizione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/06/2014)

Definizione di PMI

Articolo 1
Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1.I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5
Effettivi

1. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti dell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

(4) Aiuti “de minimis”:

Per aiuti “de minimis” si intendono quelli di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale L 352 del 24.12.2013).

In base al diritto dell’Unione europea si considerano aiuti di importanza minore gli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Per tali aiuti si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000 euro concessi, in un periodo di tre esercizi finanziari, ad una unica impresa (= impresa richiedente e imprese ad essa collegate), e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il rispettivo aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari, unitamente agli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 360/2012 (in caso di SIEG). Gli esercizi finanziari considerati a tal fine sono quelli utilizzati per scopi fiscali dall’impresa.

Gli aiuti “de minimis” non possono essere cumulati con altri aiuti previsti per le particolari caratteristiche di ogni caso specifico dai regolamenti d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intera agevolazione viene concessa a titolo “de minimis”.

(5) Imprese in difficoltà:

Per imprese in difficoltà si intendono le imprese così definite dall’art. 2 (Definizioni), paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

(6) Cooperazione:

Per cooperazione si intende la collaborazione, costituita in forma giuridica, tra almeno due imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune.

 

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