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Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana per la promozione delle pubblicazioni e delle attività editoriali

Allegato

Criteri e modalità per l’attribuzione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana per la promozione delle pubblicazioni e delle attività editoriali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, disciplinano la concessione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana per la promozione di pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di interesse provinciale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera e), e dell’articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.

2. I vantaggi economici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 2
Attività agevolabili

1. Possono essere agevolate l’elaborazione e la produzione di pubblicazioni, anche su supporto audio o digitali,nonché le attività di promozione delle pubblicazioni realizzate.

Art. 3
Beneficiari

1. I vantaggi economici possono essere concessi a:

a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati, di seguito denominati organizzazioni;

b) case editrici per programmi, progetti e traduzioni di particolare rilevanza culturale per il territorio provinciale.

2. Le organizzazioni devono:

a) essere senza scopo di lucro;

b) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;

c) disporre di una struttura organizzativa idonea;

d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto.

3. L’atto costitutivo e lo statuto delle organizzazioni, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, devono prevedere un’attività editoriale o per lo meno formativa – culturale.

4. Per ottenere i predetti vantaggi economici le associazioni dovranno inoltre avere almeno nove soci. Se l’attività prevalente si svolge in comuni della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.

5. Le case editrici devono:

a) disporre di una struttura organizzativa idonea;

b) svolgere un’attività di pubblicazione regolare e qualificata;

c) avere la loro sede in Alto Adige o in un altro stato membro dell’Unione europea oppure in Svizzera;

d) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, o, in caso di imprese straniere senza sede in Italia, essere iscritte nel corrispondente elenco dello Stato di appartenenza;

e) dimostrare un’esperienza di almeno tre anni nel settore dell’editoria.

Art. 4
Organizzazione e trasparenza

1. I richiedenti devono disporre di un’organizzazione interna che risponda a criteri di correttezza, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 5
Tipologia dei vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi per progetti;

b) contributi integrativi.

2. I contributi integrativi possono essere concessi qualora:

a) per giustificati motivi, le altre entrate illustrate nella domanda di contributo per progetti siano risultate inferiori alle previsioni, oppure nel caso in cui i costi siano risultati superiori a quelli previsti nella domanda;

b) si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.

3. I contributi integrativi possono essere concessi solo per progetti già esposti nella domanda di contributo iniziale.

Art. 6
Entità dei vantaggi economici

1. I contributi non possono essere superiori alla misura del 70% delle spese ammesse a finanziamento.

2. Il contributo concesso è parametrato alla redditività dell'iniziativa e non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

3. La quantificazione del contributo può essere determinata sia in termini economici sia attraverso l’erogazione di servizi, quali ad esempio la messa a disposizione gratuita degli spazi della ripartizione competente, come ad esempio del Centro culturale Trevi e delle sue attrezzature tecniche.

Art. 7
Risorse economiche

1. I beneficiari devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal contributo provinciale, quali:

a) quote sociali;

b) entrate da vendite o da manifestazioni;

c) entrate da altre attività commerciali;

d) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

e) sponsorizzazioni private;

f) atti di liberalità;

g) altre entrate.

Art. 8
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, da presentarsi (anche tramite PEC) entro i termini previsti dai presenti criteri, devono essere compilate sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente.

2. In caso di spedizione delle domande a mezzo posta fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

3. L’ufficio competente potrà rendere obbligatoria la PEC o la compilazione online della domanda, in armonia con il codice di amministrazione digitale.

4. Le domande di contributo sono valutate secondo i criteri qualitativi di cui all’articolo 11.

Art. 9
Domande di contributo per progetti

1. Le domande di contributo per progetti devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. In casi motivati possono essere presentate anche nel corso dell’anno, preferibilmente entro il 30 settembre.

2. Le domande devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

3. Le domande devono essere corredate dai seguenti allegati:

a) presentazione del richiedente. In caso di organizzazioni andranno indicati anche il numero dei soci in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e la composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) relazione illustrativa contenente un piano dettagliato con indicazione dell’opera o del programma editoriale, degli autori e delle attività di promozione;

c) preventivo di spesa dettagliato e piano di finanziamento relativi al progetto, con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

d) cronoprogramma ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche;

e) dettagliato preventivo acquisito presso tipografie e/o grafici. I costi preventivati per le pubblicazioni di importo pari o inferiore a 10.000,00 euro devono essere documentati con almeno un preventivo. I costi preventivati per le pubblicazioni d’importo superiore a 10.000,00 euro devono essere documentati con almeno tre preventivi, salvo casi specifici debitamente motivati che rendano necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa;

f) una dichiarazione a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

g) solo per le organizzazioni: atto costitutivo e statuto in caso di presentazione della domanda per la prima volta o in caso di modifiche.

Art. 10
Domande di contributo integrativo

1. Le domande di contributo integrativo devono essere presentate entro l’anno di riferimento.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione che giustifichi in modo esauriente la necessità di un ulteriore finanziamento o di una rideterminazione della spesa ammessa o della percentuale di finanziamento;

b) nuovo preventivo di spesa comprensivo del relativo piano di finanziamento, con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

c) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n.1/20002, e successive modifiche.

Art. 11
Criteri qualitativi

1. Per l’individuazione dei progetti finanziabili sono valutati i contenuti di seguito elencati:

a) temi di interesse culturale che abbiano attinenza col territorio provinciale e la sua realtà multiculturale e che contribuiscano all’integrazione e all’inclusione di cittadini e cittadine;

b) argomenti che riguardano la storia, la cultura, l’ambiente, le tradizioni locali e la memorialistica;

c) opere relative a personaggi di particolare interesse per la popolazione di lingua italiana dell’Alto Adige;

d) qualifica e personalità dell’autore/autrice, con particolare attenzione agli elaborati di giovani autori emergenti, originari della provincia di Bolzano o domiciliati in Alto Adige da almeno un anno;

e) opere rilevanti per il settore editoriale del territorio;

f) qualità letteraria o scientifica del testo;

g) originalità o rilevanza della tematica trattata;

h) accessibilità ad ampi strati della popolazione;

i) affidabilità e concretezza nella fase realizzativa del progetto;

j) traduzioni che rendano accessibile la produzione letteraria e saggistica più significativa di autori locali di lingua italiana ai concittadini di lingua tedesca ed al mercato dei paesi di lingua tedesca;

k) traduzioni dalla lingua tedesca a quella italiana, qualora si ritenga necessario che le pubblicazioni oggetto di traduzione siano accessibili anche a quella parte della popolazione di lingua italiana che non dispone di una conoscenza passiva della lingua tedesca.

Art. 12
Destinazione del contributo

1. Il beneficiario può utilizzare i contributi esclusivamente per le iniziative per le quali gli stessi sono stati richiesti e concessi.

2. Il beneficiario che riscontri la necessità di destinare il contributo a scopi diversi da quelli previsti nella domanda iniziale o ad altre spese, dovrà presentare all’ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione.

3. La domanda va presentata prima dell’effettuazione delle relative spese.

4. Il cambio di destinazione è approvato secondo le stesse procedure previste per la concessione del contributo.

5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio competente.

Art. 13
Spese ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:

a) spese riferite direttamente alle pubblicazioni da finanziare e ai costi connessi, quali ad esempio l’onorario dell’autore/autrice, le spese di stampa, quelle per l’acquisto di diritti, per la grafica ed il layout, la revisione dei testi e la correzione di bozze, la traduzione, la pubblicità e la distribuzione;

b) traduzioni che rispondano ai criteri qualitativi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere j) e k);

c) costi per il personale interno delle case editrici. Per il calcolo di tali costi è stabilita una tariffa oraria massima di 40,00 euro, comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro. Per ogni singola pubblicazione sono ammesse al massimo 600 ore di lavoro.

2. Le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché le spese per gli onorari di relatrici e relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge provinciale n. 9/2015, per personalità di chiara fama.

3. Le spese per le quali è stata presentata domanda di contributo possono essere ammesse anche solo in parte.

Art. 14
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;

b) interessi di mora o contravvenzioni;

c) contributi associativi versati dalle sezioni locali alle associazioni nazionali;

d) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

e) acquisto di beni destinati alla rivendita;

f) offerte ed altri contributi di solidarietà;

g) spese per fiori e buffet;

h) spese di rappresentanza a favore dei soci o dipendenti del richiedente;

i) spese per attività riconducibili alle finalità di altre normative provinciali di settore;

j) compensi a componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale e comunale) e candidati e candidate ufficiali agli stessi;

k) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.

Art. 15
Anticipazioni

1. È possibile richiedere l’erogazione di un'anticipazione nella misura massima dell’80% del contributo concesso per l’anno di riferimento.

2. L’anticipazione va richiesta contestualmente alla domanda di contributo.

Art. 16
Rendicontazione delle anticipazioni

1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontarla preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione, presentando, secondo le modalità di cui all’articolo 8, la seguente documentazione:

a) domanda di copertura dell’anticipazione, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

b) la documentazione di spesa fino all’ammontare dell’anticipazione, secondo quanto specificato dall’art. 18, comma 1, lettera b);

c) una dichiarazione del/della legale rappresentante del beneficiario con le attestazioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), in quanto applicabili;

d) solo per le case editrici: oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e c), del presente comma, gli elenchi del personale e il resoconto di cui all’articolo 18, comma 2.

2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.

3. L’importo dell’anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione del progetto agevolato o non adeguatamente rendicontato dai beneficiari deve essere restituito alla Provincia maggiorato degli interessi legali.

Art. 17
Termini per la rendicontazione dei contributi

1. Le spese relative ai contributi concessi devono essere rendicontate dal beneficiario entro il termine massimo del 30 settembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione.

2. Nel caso di vantaggi economici relativi a progetti che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività previste nel cronoprogramma.

3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il contributo è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

Art. 18
Rendicontazione dei contributi

1. Il rendiconto del contributo, da presentarsi secondo le modalità di cui all’articolo 8, è composto da:

a) la domanda di liquidazione, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

b) la documentazione di spesa, ossia:

1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino alla concorrenza della spesa ammessa. L’elenco deve essere redatto sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello;

2) in alternativa, i singoli documenti di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

3) i richiedenti senza scopo di lucro possono limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per l’esecuzione dei progetti agevolati è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in loro possesso;

c) una dichiarazione a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

3) lo svolgimento intero o parziale del progetto ammesso a contributo, secondo il cronoprogramma approvato;

4) l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo. La parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo potrà comprendere le ore di volontariato di cui alla lettera d);

5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;

d) i prospetti relativi all'attività di volontariato di cui all'articolo 21, con i nominativi degli operatori volontari e la tipologia delle prestazioni da loro rese, nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le case editrici devono allegare gli elenchi del personale e il resoconto delle attività che lo stesso ha svolto nell’ambito del progetto finanziato.

Art. 19
Liquidazione

1. Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.

2. Se, invece, i progetti oggetto di finanziamento vengono realizzati parzialmente e/o con minor spesa rispetto a quella ammessa a contributo, lo stesso è ridotto in proporzione.

3. Per la liquidazione del contributo l'ufficio verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al progetto approvato e la confronta con il preventivo allegato alla domanda, non solo per verificare che sia rispettato il totale indicato, ma anche che sussista un giusto equilibrio fra le varie voci di spesa.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma globale ammessa a finanziamento, qualora il direttore/la direttrice d’ufficio competente ritenga che siano state necessarie o comunque utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il contributo è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato il miglioramento del progetto finanziato.

5. Di norma sono ammesse compensazioni fra singole voci di spesa fino ad una variazione massima del 25% del loro importo.

6. In sede di liquidazione dei contributi, l’ufficio competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.

7. Sui singoli documenti di spesa andranno apposti il timbro del beneficiario (in caso di documentazione cartacea) e la firma del/della legale rappresentante a titolo di attestazione di regolarità.

Art. 20
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa presentati o conservati presso il richiedente devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al beneficiario del contributo;

c) essere quietanzati per l’avvenuto regolare pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare) e devono essere rilevabili negli estratti conto del beneficiario; questi ultimi devono essere prodotti all’ufficio su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative al progetto finanziato devono risultare dal conto corrente intestato al beneficiario;

d) essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del contributo;

e) non essere antecedenti alla data di protocollo della domanda di contributo;

f) riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del contributo.

2. I documenti di spesa possono essere emessi anche negli anni successivi a quello di concessione del contributo, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal cronoprogramma presentato.

Art. 21
Volontariato

1. Le organizzazioni beneficiarie possono giustificare la parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo concesso quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa, alle organizzazioni di cui al comma 1 è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, un importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa.

3. L’organizzazione beneficiaria non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione dei soci alle sedute degli organi istituzionali.

4. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il prestatore fa parte.

Art. 22
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.

2. I beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Se considerato necessario e comunque se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di 50.000,00 euro, l'ufficio competente provvede a effettuare i controlli a campione avvalendosi di esperti anche esterni all’amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il relativo incarico è assegnato dall'ufficio competente.

5. Il controllo verte:

a) sulla veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;

b) sulla realizzazione dei progetti per cui è stato concesso il contributo;

c) sulla regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio competente per la liquidazione dei contributi e sulla sua riconducibilità alle spese ammesse;

d) sulla corretta gestione del contributo attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati;

e) su eventuali ulteriori ambiti di verifica.

Art. 23
Pubblicità e trasparenza

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e per consentire ai cittadini di sentire come proprie le iniziative sostenute con denaro pubblico e di esercitare il loro diritto alla partecipazione e al controllo, tutti i progetti finanziati secondo i presenti criteri devono essere adeguatamente pubblicizzati e devono evidenziare, in proporzione adeguata rispetto ad altri enti cofinanziatori, il sostegno provinciale.

2. La pubblicazione dovrà riportare la seguente dicitura: “Realizzato con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige – Ripartizione Cultura italiana”. Accanto a questa dicitura dovranno apparire il logo (aquila) della Provincia nonché eventuali altri simboli grafici in base alle indicazioni dell’ufficio competente.

3. L’autore, al quale deve restare la paternità dell’opera, e il beneficiario del contributo dovranno comparire sul colophon della pubblicazione.

4. Anche le diverse forme di pubblicizzazione delle opere finanziate (depliant, poster, cartoline, inserzioni sui mezzi stampa, volantini, pagine web, etc.) devono riportare quanto segue: “Realizzato con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige – Ripartizione Cultura italiana". Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo (aquila) della Provincia nonché da eventuali altri simboli grafici in base alle indicazioni dell’ufficio competente.

5. L’opera, una volta ultimata, deve essere adeguatamente pubblicizzata e messa a disposizione della collettività, anche tramite la distribuzione istituzionale della Provincia alle biblioteche pubbliche e scolastiche del territorio.

6. I beneficiari forniscono tempestivamente all’ufficio competente la pubblicazione e il materiale promozionale ad essa relativo.

7. Eventuali omissioni sono tenute in debita considerazione in sede di assegnazione di futuri vantaggi economici.

8. La Provincia può pubblicare anche online ogni informazione utile alla cittadinanza riguardo il finanziamento a sostegno delle attività nell’ambito editoriale.

Art. 24
Patrocinio

1. Il patrocinio della Provincia autonoma di Bolzano per manifestazioni e iniziative di qualsiasi tipo viene concesso formalmente dal Presidente della Provincia o dal competente Assessore dietro presentazione di esplicita e documentata richiesta da parte del soggetto organizzatore.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o vantaggi economici a favore delle manifestazioni per le quali è stato accordato.

Art. 25
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri si rimanda a quanto già previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, e dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 26
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande relative all'anno 2017 e seguenti.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
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ActionAction2021
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ActionAction2017
ActionAction2016
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ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
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ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 562
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
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ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 667
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ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
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ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
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ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
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ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
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ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
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