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a) Decreto del Presidente della Provincia 2 febbraio 2016, n. 71)
Commissione provinciale per l’esame di film in lingua tedesca

1)
Pubblicato nel B.U. 9 febbraio 2016, n. 6.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la costituzione della commissione provinciale per l’esame di film in lingua tedesca di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto- legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203, le funzioni della stessa e il modo di procedere per la revisione.

Art. 2 (Commissione provinciale)

(1) La commissione provinciale per l’esame di film in lingua tedesca è composta:

  1. dal direttore o dalla direttrice dell’Ufficio Film e media della Ripartizione provinciale Cultura tedesca con funzioni di presidente;
  2. da un o una rappresentante dell’Ufficio per la tutela dei minori e inclusione sociale della Ripartizione provinciale Politiche sociali;
  3. da un o una rappresentante dell’Intendenza scolastica tedesca.

(2) I compiti di segreteria sono svolti da un impiegato o una impiegata dell’Ufficio provinciale Film e media, appartenente almeno al sesto livello funzionale.

Art. 3 (Nulla osta)

(1) La commissione provinciale esamina in lingua originale i film in lingua tedesca ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 21 aprile 1962, n. 161, che si intendono proiettare in pubblico in provincia di Bolzano, ma ancora privi di nulla osta.

(2) Le domande di nulla osta vanno presentate all’Ufficio provinciale Film e media ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 (Esenzione)

(1) I film in lingua tedesca già esaminati ai sensi della legislazione statale vigente in edizione italiana, possono essere proiettati direttamente in pubblico, senza ulteriori incombenti, nei limiti disposti per i film in edizione italiana.

(2) I film in lingua tedesca non esaminati ai sensi della normativa statale possono essere ammessi alla proiezione in pubblico nei limiti previsti nel Paese dell’area culturale tedesca di provenienza, previa comunicazione all’Ufficio provinciale Film e media del titolo del film, della ragione sociale del produttore o della casa di distribuzione e del nome del regista, nonché dei limiti per la pubblica proiezione disposti nel Paese di provenienza. Di norma tale comunicazione va effettuata almeno 5 giorni prima della proiezione.

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.