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Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
Legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9: Criteri per la promozione di film e media per i gruppi linguistici tedesco e ladino

Allegato

Criteri per la promozione di film e media per i gruppi linguistici tedesco e ladino

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca per la promozione della cultura cinematografica, filmica e multimediale per i gruppi linguistici tedesco e ladino, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera f), e dell’articolo 6, comma 1, lettere a, b), d) e h), e comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.

2. Tale promozione mira a sostenere la varietà della cultura filmica, ad aumentare il valore culturale del bene film, a sostenere lo sviluppo culturale attraverso il bene audiovisivo e ad aumentare la performance di chi opera nel settore cinematografico.

3. Sono agevolate le opere audiovisive non concepite per un utilizzo commerciale e quelle con una distribuzione principalmente nell’arco alpino.

4. I contributi di cui all’articolo 4 dei presenti criteri sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. I sussidi di cui all’articolo 4 dei presenti criteri sono concessi nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 2
Attività agevolabili

1. Possono essere agevolate tutte le attività connesse alla pre-produzione, alla produzione e alla post-produzione di un prodotto audiovisivo di rilevanza culturale o artistica.

2. Ai fini dei presenti criteri, sono culturalmente o artisticamente rilevanti i progetti audiovisivi che:

a) hanno un riferimento tematico con il territorio provinciale oppure

b) hanno un riferimento con il territorio provinciale attraverso le persone coinvolte.

3. Possono inoltre essere agevolate iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità, programmate dalle organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nell’ambito di progetti specifici non rientranti nell’attività ordinaria delle stesse.

4. Può infine essere agevolata la proiezione di film di qualità in lingua tedesca o ladina.

5. Ai fini dei presenti criteri, sono considerati film di qualità i film che hanno ottenuto un titolo di qualità, un premio o un altro tipo di riconoscimento che ne attesti la qualità.

Art. 3
Beneficiari

1. I vantaggi economici possono essere concessi a:

a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati, di seguito denominati organizzazioni;

b) imprese di produzione audiovisiva e cinematografica per progetti di particolare rilevanza per la storia e la cultura locali;

c) persone singole;

d) cineasti per opere prime;

e) esercenti cinematografici, solamente per la proiezione di film di qualità.

2. Le organizzazioni devono:

a) essere senza scopo di lucro;

b) svolgere la propria attività in provincia di Bolzano;

c) disporre di una struttura organizzativa idonea;

d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di trasparenza ed economicità della gestione economico-finanziaria.

3. Le imprese di produzione audiovisiva e cinematografica e gli esercenti cinematografici devono:

a) disporre di una struttura organizzativa idonea;

b) svolgere la propria attività secondo principi di trasparenza ed economicità della gestione economico-finanziaria;

c) operare in provincia di Bolzano;

d) essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio o, in caso di imprese o esercenti stranieri senza sede in Italia, essere iscritti nel corrispondente elenco dello Stato di appartenenza.

4. Le persone singole devono svolgere la propria attività in provincia di Bolzano.

5. Non possono beneficiare dei vantaggi economici le emittenti radiofoniche e televisive pubbliche o private.

Art. 4
Tipologia dei vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi per progetti;

b) contributi integrativi;

c) sussidi.

2. I contributi per progetti possono essere concessi per le attività di cui all’articolo 2, commi da 1 a 3.

3. I contributi integrativi integrano i contributi per progetti già concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:

a) se le risorse economiche di cui all’articolo 6 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione del progetto pianificato;

b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del/della richiedente;

c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.

4. I sussidi sono vantaggi economici concessi a sostegno della proiezione di film di qualità ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 5.

5. I film per i quali si chiede un sussidio devono essere proiettati nell’anno di presentazione della domanda.

Art. 5
Entità dei vantaggi economici

1. I contributi per le attività di cui all’articolo 2, comma 1, non possono essere superiori al 50 per cento della spesa ammessa.

2. I contributi per le attività di cui all’articolo 2, comma 3, non possono essere superiori all’80 per cento della spesa ammessa.

3. In ogni caso il contributo concesso non può superare il disavanzo dichiarato nella domanda.

4. Il contributo può essere concesso sia in forma di contributo economico che mediante la messa a disposizione gratuita degli spazi della ripartizione competente e delle sue attrezzature tecniche.

5. L’importo del sussidio per singolo film di qualità è stabilito in misura fissa dalla Giunta provinciale.

Art. 6
Risorse economiche

1. I beneficiari devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal contributo provinciale, quali:

a) quote sociali;

b) entrate da altre attività commerciali;

c) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

d) sponsorizzazioni;

e) atti di liberalità;

f) altre entrate.

2. I produttori devono partecipare alle spese preventivate con una quota propria pari almeno al 5%.

Art. 7
Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo devono essere compilate sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente ed essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente o dalla persona singola richiedente.

2. Le domande di contributo per progetti devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. In casi motivati le domande possono essere presentate anche nel corso dell’anno, preferibilmente entro il 30 settembre.

3. Le domande di contributo integrativo possono essere presentate nell’arco dell’intero anno solare.

4. I termini di presentazione delle domande possono essere modificati dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.

5. Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

6. Le domande di contributo per progetti devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

Art. 8
Presentazione delle domande di sussidio

1. Le organizzazioni e gli esercenti cinematografici possono richiedere sussidi per la proiezione di film di qualità.

2. Le domande di sussidio devono essere compilate sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente ed essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente.

3. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. I termini di presentazione delle domande possono essere modificati dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.

5. Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

6. Le domande di sussidio devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

Art. 9
Documentazione da allegare alle domande di contributo

1. Alla domanda di contributo per progetti va allegata la seguente documentazione:

a) presentazione del richiedente, con indicazione del nome e delle dimensioni dell’impresa o dell’organizzazione;

b) descrizione del progetto, con indicazione del luogo di svolgimento;

c) preventivo di spesa dettagliato;

d) cronoprogramma delle attività, con indicazione della data dell’inizio e della fine del progetto e delle singole attività;

e) piano di finanziamento con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 6.

2. In caso di prima domanda, le organizzazioni devono presentare anche una copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Eventuali modifiche di questi ultimi dovranno essere comunicate all’ufficio competente.

3. Alla domanda di contributo integrativo va allegata la seguente documentazione:

a) relazione accompagnatoria, con indicazione dei motivi che rendono necessario o opportuno un contributo integrativo;

b) nuovo preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 6;

c) cronoprogramma aggiornato delle attività.

4. In tutte le domande di contributo vanno indicati la tipologia del contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Art. 10
Documentazione da allegare alle domande di sussidio

1. Alla domanda di sussidio va allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del/della legale rappresentante indicante:

1) i comuni e le sale cinematografiche pubbliche o i cinema all’aperto pubblici, nonché gli estremi della licenza del cinema in cui i film vengono proiettati (nel caso di esercenti cinematografici);

2) i comuni, le sale cinematografiche pubbliche o i cinema all’aperto pubblici, le eventuali altre sale debitamente autorizzate, nonché gli estremi del certificato di agibilità della sala in cui i film vengono proiettati (nel caso di organizzazioni);

3) il numero dei film di qualità di cui è programmata la proiezione nell’anno corrente. Per ogni sala possono essere calcolati al massimo 20 film. In caso di cinema con più sale possono essere calcolati al massimo 40 film;

b) dichiarazione "de minimis" del/della legale rappresentante del richiedente.

2. In caso di prima domanda o di sopravvenute modifiche le organizzazioni devono presentare anche una copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Art. 11
Criteri di valutazione

1. Le domande sono valutate a rotazione da personale esperto della Provincia. Se necessario ci si può avvalere anche di esperti esterni.

2. I progetti presentati sono valutati secondo i seguenti criteri qualitativi:

a) progetti di produttori/registi/autori emergenti;

b) progetti particolarmente originali e creativi o con potenziale di sviluppo;

c) progetti di particolare valore culturale o artistico;

d) progetti che contribuiscono allo sviluppo a lungo termine delle competenze artistiche o culturali locali;

e) progetti particolarmente rilevanti per il settore cinematografico del territorio;

f) opere prime;

g) accessibilità ad ampi strati della popolazione;

h) affidabilità e concretezza nella fase realizzativa del progetto.

3. Per quanto concerne i sussidi, si tiene conto del numero e del prestigio dei riconoscimenti ottenuti dai film.

Art. 12
Destinazione dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici possono essere utilizzati solo per la realizzazione delle iniziative per i quali sono stati concessi.

2. Il beneficiario che intenda utilizzare il contributo per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare una domanda motivata, con esatta indicazione della nuova destinazione del contributo.

3. La modifica della destinazione del contributo o delle spese è approvata con la stessa procedura prevista per la concessione.

4. Le modifiche di lieve entità che non comportano variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio competente.

Art. 13
Spese ammissibili a contributo

1. Per la pre-produzione, la produzione e la post-produzione del prodotto audiovisivo possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:

a) realizzazione della sceneggiatura;

b) spese di ricerca;

c) costi per la ricerca del luogo adatto alle riprese;

d) primo casting;

e) elaborazione del piano progettuale;

f) costi per l’organizzazione e l’esecuzione;

g) spese di viaggio, vitto e alloggio;

h) spese di pubbliche relazioni e marketing;

i) montaggio;

j) musica/elaborazione audio;

k) spese per l’acquisto di diritti per materiale da archivio;

l) compensi di esperti ed esperte, professionisti e professioniste del settore;

m) costi del personale interno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica, entro i limiti di cui all’articolo 17, comma 6.

2. Per le iniziative e le rassegne nel settore del cinema e della multimedialità possono essere ammesse tutte le spese connesse alla realizzazione e alla promozione del progetto, quali:

a) onorari di moderatrici e moderatori;

b) affitto sale;

c) spese per diritti di utilizzazione;

d) spese di pubblicità;

e) altre spese di realizzazione e promozione.

3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché le spese per gli onorari di relatrici e relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammesse entro i limiti di cui all’articolo 17, comma 5.

4. Le spese per le quali è stata presentata domanda possono essere ammesse anche solo in parte.

Art. 14
Spese non ammissibili

1. Non possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:

a) onorario del produttore;

b) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancari, interessi di mora e sanzioni;

c) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

d) offerte e altre erogazioni per scopi di utilità sociale;

e) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti del richiedente;

f) spese per buffet;

g) compensi di componenti di organi direttivi di partiti politici o sindacati o di membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e candidati ufficiali agli stessi.

Art. 15
Anticipazione

1. Può essere richiesta l’erogazione di un’anticipazione fino al 90% per cento dell’ammontare del contributo concesso per l’anno di riferimento.

2. La domanda di anticipazione va presentata contestualmente alla domanda di contributo.

Art. 16
Rendicontazione dell’anticipazione

1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontare le spese sostenute, per un importo pari all’anticipazione stessa, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione. Per rendicontare l’anticipazione va presentata la seguente documentazione:

a) la domanda di cui all’articolo 19;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal/dalla legale rappresentante del richiedente o dalla persona singola richiedente, da cui emergano i dati essenziali della documentazione di spesa;

c) i documenti di spesa.

2. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.

3. Solo ad avvenuta rendicontazione dell’anticipazione possono essere liquidati ulteriori importi.

4. L’importo dell’anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione del progetto agevolato o non adeguatamente rendicontato deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.

Art. 17
Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma.

2. Ai fini della liquidazione il beneficiario/la beneficiaria deve presentare il rendiconto di cui all’articolo 18 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le singole attività indicate nel cronoprogramma

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 per causa riconducibile al beneficiario/alla beneficiaria, il contributo è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga del termine di cui al comma 2 fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente anche tale termine, il contributo è automaticamente revocato.

5. Le spese di viaggio, vitto, alloggio, nonché le spese per gli onorari di relatrici e relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge provinciale n. 9/2015.

6. Per il calcolo dei costi del personale interno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica è prevista una tariffa oraria massima di 40,00 euro, comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro. Per ogni singola produzione sono ammesse al massimo 600 ore di lavoro.

7. Sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma totale ammessa a contributo, sempre che la direttrice/il direttore dell’ufficio competente le ritenga congrue.

8. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, ai beneficiari senza scopo di lucro è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il contributo concesso dovrà in ogni caso essere documentato per l’intero ammontare con documenti di spesa.

9. Per le sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non si possono conteggiare ore di volontariato.

Art. 18
Rendiconto del contributo

1. Per il rendiconto del contributo va presentata la seguente documentazione:

a) la domanda di cui all’articolo 19;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal/dalla legale rappresentante del richiedente o dalla persona singola richiedente, da cui emergano i dati essenziali della documentazione di spesa;

c) i documenti di spesa fino all’ammontare della spesa ammessa.

2. I beneficiari senza scopo di lucro possono limitarsi a produrre i documenti di spesa per un importo pari al contributo concesso. In questo caso devono allegare una dichiarazione, con la quale attestano che la spesa ammessa per la realizzazione del progetto è stata sostenuta per intero e di essere in possesso dei relativi documenti di spesa.

3. Se il beneficiario è un soggetto di diritto pubblico, i documenti di spesa sono sostituiti dall’elenco di cui al comma 1, lettera b).

4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le imprese di produzione audiovisiva e cinematografica devono allegare gli elenchi del personale e il resoconto delle attività che lo stesso ha svolto nell’ambito del progetto finanziato.

Art. 19
Domanda di liquidazione del contributo o di copertura dell’anticipazione

1. La domanda di liquidazione del contributo o di copertura dell’anticipazione, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente o dalla persona singola richiedente, deve contenere:

a) gli estremi del decreto di concessione del contributo con il relativo ammontare;

b) l'indicazione se il rendiconto si riferisce alla copertura dell'anticipazione già erogata oppure alla liquidazione del contributo;

c) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per lo stesso progetto e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;

3) che il progetto è stato realizzato interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di rendicontazione parziale, l'indicazione della percentuale di realizzazione;

4) che le spese per gli onorari di relatrici e relatori e per i compensi di artisti e artiste nonché le spese di viaggio, vitto, alloggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;

5) solo per le organizzazioni: in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo.

Art. 20
Riduzione del contributo

1. Se il progetto agevolato non è stato realizzato o è stato realizzato solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il contributo concesso è ridotto in proporzione.

2. In casi motivati il direttore/la direttrice di ripartizione competente può autorizzare una riduzione della spesa ammessa senza riduzione del contributo, entro i limiti massimi di cui all’articolo 5.

Art. 21
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al beneficiario/alla beneficiaria;

c) essere quietanzati per l’avvenuto regolare pagamento;

d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse.

2. I documenti di spesa possono essere emessi anche negli anni successivi a quello di concessione del contributo, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal crono-programma presentato.

Art. 22
Rendicontazione e liquidazione del sussidio

1. Ai fini della liquidazione del sussidio il beneficiario deve presentare il rendiconto di cui all’articolo 23 entro il 31 marzo dell’anno successivo al provvedimento di concessione.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 per causa riconducibile al beneficiario, il sussidio è revocato.

Art. 23
Rendiconto del sussidio

1. Per il rendiconto del sussidio va presentata la seguente documentazione:

a) la domanda di liquidazione del sussidio, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del richiedente. La domanda deve contenere:

1) gli estremi del decreto di concessione del sussidio con il relativo ammontare;

2) una dichiarazione attestante:

2.1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2.2) gli estremi del nulla osta alla proiezione del film in pubblico;

b) una relazione sull’utilizzo del sussidio, contenente un’elencazione dei film proiettati con le seguenti indicazioni:

1) titolo del film;

2) riconoscimenti ottenuti;

3) anno di conferimento del riconoscimento;

4) denominazione e sede dell’istituzione che ha conferito il riconoscimento;

5) data e ora di proiezione;

c) una copia del modulo C1 inviato per via telematica all’ufficio SIAE territorialmente competente come documento contenente tutte le informazioni sulle entrate e sulle proiezioni dei film per i quali è stato richiesto un sussidio.

Art. 24
Riduzione del sussidio

1. Se sono stati proiettati meno film di qualità rispetto al numero programmato, il sussidio è ridotto in proporzione.

Art. 25
Pubblicità

1. I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che l’opera audiovisiva, la manifestazione, l’iniziativa o altro progetto sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione Cultura tedesca, e devono utilizzare il logo della Provincia.

2. Nei titoli di apertura o di coda delle opere nonché sul supporto dell’opera agevolata deve essere segnalato adeguatamente che l’opera è stata finanziata dalla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione Cultura tedesca, e deve essere utilizzato il logo della Provincia.

3. All’ufficio competente devono essere consegnate due copie del prodotto audiovisivo agevolato, di cui una da destinare al prestito e una all’archivio filmico. I formati richiesti sono stabiliti dall’ufficio competente.

4. La ripartizione competente può utilizzare a titolo gratuito il prodotto audiovisivo agevolato nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, per esempio in occasione di rassegne, festival o retrospettive organizzati dalla ripartizione stessa in collaborazione con terzi.

Art. 26
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei beneficiari.

2. I beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari/funzionarie.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

Art. 27
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 28
Norma transitoria

1. I presenti criteri si applicano alle domande relative all’anno 2017 e seguenti.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 562
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 667
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
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