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Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici per la promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano

Allegato

Criteri e modalità per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, disciplinano la concessione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana per la promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera f), e dell’articolo 6 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.

2. Sono agevolate le opere audiovisive non concepite per un utilizzo commerciale o con una distribuzione principalmente nell’arco alpino.

3. I contributi di cui all’articolo 5 dei presenti criteri, sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4. I sussidi di cui all’articolo 5 dei presenti criteri sono concessi nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 2
Attività agevolabili

1. Possono essere agevolate tutte le attività connesse alla pre-produzione, alla produzione e alla post-produzione di un prodotto audiovisivo di rilevanza culturale o artistica.

2. Ai fini dei presenti criteri, sono culturalmente o artisticamente rilevanti i progetti audiovisivi che:

a) hanno un collegamento tematico con il territorio provinciale oppure

b) hanno un collegamento con il territorio provinciale attraverso le persone coinvolte.

3. Può essere inoltre agevolata la proiezione di film di qualità in lingua italiana.

4. Ai fini dei presenti criteri, sono considerati film di qualità i film che hanno ottenuto un titolo di qualità, un premio o un altro tipo di riconoscimento che ne attesti la qualità.

Art. 3
Beneficiari

1. I vantaggi economici possono essere concessi a:

a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati, di seguito denominati organizzazioni;

b) imprese di produzione audiovisiva e cinematografica per progetti di particolare rilevanza culturale per la storia e la cultura locali;

c) esercenti cinematografici, solamente per la proiezione di film di qualità.

2. Le organizzazioni devono:

a) essere senza scopo di lucro;

b) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;

c) disporre di una struttura organizzativa idonea;

d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto.

3. L’atto costitutivo e lo statuto delle organizzazioni, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, devono prevedere un’attività cinematografica o per lo meno formativa – culturale.

4. Per ottenere i predetti vantaggi economici le associazioni dovranno inoltre avere almeno nove soci. Se l’attività prevalente si svolge in comuni della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.

5. Le imprese di produzione audiovisiva e cinematografica e gli esercenti cinematografici devono:

a) disporre di una struttura organizzativa idonea;

b) svolgere un’attività cinematografica regolare e qualificata;

c) operare in provincia di Bolzano;

d) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, o, in caso di imprese o esercenti stranieri senza sede in Italia, essere iscritti nel corrispondente elenco dello Stato di appartenenza;

e) dimostrare un’esperienza di almeno tre anni nel settore del cinema.

6. Non possono beneficiare dei vantaggi economici le emittenti radiofoniche e televisive pubbliche o private.

Art. 4
Organizzazione e trasparenza

1. I richiedenti devono disporre di un’organizzazione interna che risponda a criteri di correttezza, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 5
Tipologia dei vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi per progetti;

b) contributi integrativi;

c) sussidi.

2. I contributi per progetti possono essere concessi per le attività di cui all’articolo 2, commi 1 e 2.

2. I contributi integrativi possono essere concessi qualora, per giustificati motivi, le altre entrate illustrate nella domanda di contributo per progetti siano risultate inferiori alle previsioni, oppure nel caso in cui i costi siano risultati superiori a quelli previsti nella domanda.

3. Possono inoltre essere concessi contributi integrativi qualora si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.

4. I contributi integrativi possono essere concessi solo per progetti già esposti nella domanda di contributo iniziale.

5. I sussidi sono vantaggi economici concessi a sostegno della proiezione di film di qualità ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4.

6. I film per i quali si richiede un sussidio devono essere proiettati nell’anno di presentazione della domanda.

Art. 6
Entità dei vantaggi economici

1. I contributi non possono essere superiori alla misura del 50% delle spese ammesse a finanziamento.

2. Il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

3. La quantificazione del contributo può essere determinata sia in termini economici sia attraverso l’erogazione di servizi, quali ad esempio la messa a disposizione gratuita degli spazi della ripartizione competente, come ad esempio del Centro culturale Trevi e delle sue attrezzature tecniche.

4. L’importo del sussidio per singolo film di qualità è stabilito in misura fissa dalla Giunta provinciale.

Art. 7
Risorse economiche

1. I beneficiari devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal contributo provinciale, quali:

a) quote sociali;

b) entrate da vendite o da manifestazioni;

c) entrate da altre attività commerciali;

d) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

e) sponsorizzazioni private;

f) atti di liberalità;

g) altre entrate.

2. I produttori devono partecipare alle spese preventivate con una quota propria pari almeno al 5%.

Art. 8
Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei vantaggi economici, da presentarsi (anche tramite PEC) entro i termini previsti dai presenti criteri, devono essere compilate sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente.

2. In caso di spedizione delle domande a mezzo posta fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

3. L’ufficio competente potrà rendere obbligatoria la PEC o la compilazione online della domanda, in armonia con il codice dell’amministrazione digitale.

4. Le domande sono valutate secondo i criteri qualitativi di cui all’articolo 12.

Art. 9
Domande di contributo per progetti

1. Le domande di contributo per progetti devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. In casi motivati possono essere presentate anche nel corso dell’anno, preferibilmente entro il 30 settembre.

2. Le domande devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) presentazione del richiedente, con indicazione del nome e delle dimensioni. In caso di organizzazioni andranno indicati il numero dei soci in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e la composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) relazione illustrativa con piano dettagliato del progetto filmico e indicazione del luogo di svolgimento;

c) preventivo di spesa dettagliato e piano di finanziamento relativi al progetto, con indicazione:

1) della tipologia del contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

2) dell'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

3) delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

d) cronoprogramma ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche, con indicazione della data dell’inizio e della fine del progetto e delle singole attività;

e) un dettagliato preventivo di spesa acquisito presso imprese di produzione audiovisiva e cinematografica;

f) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

g) solo per le organizzazioni: atto costitutivo e statuto in caso di presentazione della domanda per la prima volta o in caso di modifiche.

Art. 10
Domande di contributo integrativo

1. Le domande di contributo integrativo devono essere presentate entro l’anno di riferimento.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione che giustifichi in modo esauriente la necessità di un ulteriore finanziamento o di una rideterminazione della spesa ammessa o della percentuale di finanziamento;

b) nuovo preventivo di spesa comprensivo del relativo piano di finanziamento, con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

c) cronoprogramma aggiornato delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n.1/2002, e successive modifiche.

Art. 11
Domande di sussidio

1. Le organizzazioni e gli esercenti cinematografici possono richiedere sussidi per la proiezione di film di qualità.

2. Le domande di sussidio devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento e in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

3. Le domande di sussidio devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) i comuni, le sale cinematografiche pubbliche o i cinema all’aperto pubblici, nonché gli estremi della licenza del cinema nei quali i film saranno proiettati (nel caso di esercenti cinematografici);

3) i comuni, le sale cinematografiche pubbliche o i cinema all’aperto pubblici, le eventuali altre sale debitamente autorizzate, nonché gli estremi dell’agibilità della sala, nei quali i film saranno proiettati (nel caso di organizzazioni);

4) il numero dei film di qualità di cui è programmata la proiezione nell’anno corrente. Per ogni sala possono essere calcolati al massimo 20 film. In caso di cinema con più sale possono essere calcolati al massimo 40 film;

b) dichiarazione de minimis del/della legale rappresentante del richiedente;

c) solo per le organizzazioni: atto costitutivo e statuto in caso di presentazione della domanda per la prima volta o in caso di modifiche.

Art. 12
Criteri qualitativi

1. Per l’individuazione dei progetti finanziabili sono valutati i contenuti di seguito elencati:

a) temi di interesse culturale che abbiano attinenza col territorio provinciale e la sua realtà multiculturale e che contribuiscano all’integrazione e all’inclusione dei cittadini/delle cittadini;

b) iniziative su argomenti che riguardano la storia, la cultura, l’ambiente, le tradizioni locali e la memorialistica;

c) opere relative a personaggi di particolare interesse per la popolazione di lingua italiana dell’Alto Adige;

d) progetti di produttori/registi/autori di opere prime o emergenti, con particolare attenzione ai lavori di giovani autori originari della provincia di Bolzano o domiciliati in Alto Adige dal almeno un anno;

e) progetti particolarmente originali e creativi con potenzialità di sviluppo o di particolare valore culturale/artistico;

f) accessibilità ad ampi strati della popolazione;

g) affidabilità e concretezza nella fase realizzativa del progetto.

2. Per quanto concerne i sussidi, si tiene conto del numero e del prestigio dei riconoscimenti ottenuti dai film.

Art. 13
Destinazione dei vantaggi economici

1. Il beneficiario può utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per le iniziative per le quali gli stessi sono stati richiesti e concessi.

2. Il beneficiario che riscontri la necessità di destinare il contributo a scopi diversi da quelli previsti nella domanda iniziale o ad altre spese, dovrà presentare all’ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione.

3. La domanda va presentata prima dell’effettuazione delle relative spese.

4. Il cambio di destinazione è approvato secondo le stesse procedure previste per la concessione del contributo.

5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio competente.

Art. 14
Spese ammissibili a contributo

1. Per la pre-produzione, la produzione e la post-produzione del prodotto audiovisivo possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:

a) realizzazione della sceneggiatura;

b) spese di ricerca;

c) costi per la ricerca del luogo adatto alle riprese;

d) primo casting;

e) elaborazione del piano progettuale;

f) costi per l’organizzazione e l’esecuzione;

g) spese di viaggio, vitto e alloggio;

h) spese di pubbliche relazioni e marketing;

i) montaggio;

j) musica/elaborazione audio;

k) spese per l’acquisto di diritti per materiali d’archivio;

l) compensi di esperti ed esperte, professionisti e professioniste del settore;

m) costi del personale interno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica. Per il calcolo di tali costi è stabilita una tariffa oraria massima di euro 40,00, comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro. Per ogni singola produzione sono ammesse al massimo 600 ore di lavoro.

2. Le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché le spese per gli onorari di relatrici e relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge provinciale n. 9/2015, per personalità di chiara fama.

3. Le spese per le quali è stata presentata domanda di contributo possono essere ammesse anche solo in parte.

Art. 15
Spese non ammissibili

1. Non possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:

a) onorario del produttore;

b) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;

c) interessi di mora o contravvenzioni;

d) contributi associativi versati dalle sezioni locali alle associazioni nazionali;

e) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

f) acquisto di beni destinati alla rivendita;

g) offerte ed altri contributi di solidarietà;

h) spese per fiori e buffet;

i) spese di rappresentanza a favore dei soci o dipendenti del richiedente;

j) spese per attività riconducibili alle finalità di altre normative provinciali di settore;

k) compensi a componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale e comunale) e candidati e candidate ufficiali agli stessi;

l) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.

Art. 16
Anticipazione

1. È possibile richiedere l’erogazione di un'anticipazione nella misura massima dell’80% del contributo concesso per l’anno di riferimento.

2. L’anticipazione va richiesta contestualmente alla domanda di contributo.

Art. 17
Rendicontazione dell‘anticipazione

1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontarla preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione, presentando, secondo le modalità di cui all’articolo 8, la seguente documentazione:

a) domanda di copertura dell’anticipazione, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

b) la documentazione di spesa fino all’ammontare dell’anticipazione, secondo quanto specificato dall’articolo 19, comma 1, lettera b);

c) una dichiarazione del/della legale rappresentante del beneficiario con le attestazioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c), in quanto applicabili;

d) solo per le imprese di produzione audiovisiva e cinematografica: oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e c), del presente comma, gli elenchi del personale e il resoconto di cui all’articolo 19, comma 2.

2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.

3. L’importo dell’anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione del progetto agevolato e/o non adeguatamente rendicontato dai beneficiari deve essere restituito alla Provincia maggiorato degli interessi legali.

Art. 18
Termini per la rendicontazione dei contributi

1. Le spese relative ai contributi concessi devono essere rendicontate dal beneficiario entro il termine massimo del 30 settembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione.

2. Nel caso di contributi relativi a progetti che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività previste nel cronoprogramma.

3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il contributo è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

Art. 19
Rendicontazione dei contributi

1. Il rendiconto del contributo, da presentarsi secondo le modalità di cui all’articolo 8, è composto da:

a) la domanda di liquidazione, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

b) la documentazione di spesa, ossia:

1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino alla concorrenza della spesa ammessa. L’elenco deve essere redatto sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente;

2) in alternativa, i singoli documenti di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

3) i richiedenti senza scopo di lucro possono limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per l’esecuzione dei progetti agevolati è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in loro possesso;

c) una dichiarazione a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

3) lo svolgimento intero o parziale del progetto ammesso a contributo, secondo il crono programma approvato;

4) l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo. La parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo potrà comprendere le ore di volontariato di cui alla lettera d);

5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;

d) i prospetti relativi all'attività di volontariato di cui all'articolo 24, con i nominativi degli operatori volontari e la tipologia delle prestazioni da loro rese, nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le imprese di produzione audiovisiva e cinematografica devono allegare gli elenchi del personale e il resoconto delle attività che lo stesso ha svolto nell’ambito del progetto finanziato.

Art. 20
Liquidazione del contributo

1. Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.

2. Se, invece, i progetti oggetto di finanziamento sono realizzati parzialmente e/o con minor spesa rispetto a quella ammessa a contributo, lo stesso è ridotto in proporzione.

3. Per la liquidazione del contributo l'ufficio verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al progetto approvato e la confronta con il preventivo allegato alla domanda, non solo per verificare che sia rispettato il totale indicato, ma anche che sussista un giusto equilibrio fra le varie voci di spesa.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma globale ammessa a finanziamento, qualora il direttore/la direttrice del competente ufficio ritenga che siano state necessarie o comunque utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il contributo è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato il miglioramento del progetto finanziato.

5. Di norma sono ammesse compensazioni fra singole voci di spesa fino ad una variazione massima del 25% del loro importo.

6. In sede di liquidazione del contributo, l’ufficio competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.

7. Sui singoli documenti di spesa andranno apposti il timbro del beneficiario (in caso di documentazione cartacea) e la firma del/della legale rappresentante a titolo di attestazione di regolarità.

Art. 21
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa presentati o conservati presso il richiedente devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al beneficiario del contributo;

c) essere quietanzati per l’avvenuto regolare pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare) e devono essere rilevabili negli estratti conto del beneficiario; questi ultimi devono essere prodotti all’ufficio su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative al progetto finanziato devono risultare dal conto corrente intestato al beneficiario;

d) essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del contributo;

e) non essere antecedenti alla data di protocollo della domanda di contributo;

f) riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del contributo.

2. I documenti di spesa possono essere emessi anche negli anni successivi a quello di concessione del contributo, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal cronoprogramma presentato.

Art. 22
Termini per la rendicontazione dei sussidi

1. I sussidi concessi devono essere rendicontati dal beneficiario entro il termine massimo del 31 marzo dell’anno successivo al provvedimento di concessione.

2. Trascorsi i termini di cui al comma 1 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il sussidio è revocato.

Art. 23
Rendicontazione e liquidazione dei sussidi

1. Il rendiconto dei sussidi, da presentarsi secondo le modalità di cui all’articolo 8, è composto da:

a) la domanda di liquidazione, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del beneficiario;

b) una relazione sull’utilizzo del sussidio, contenente un’elencazione dei film proiettati con le seguenti indicazioni:

1) titoli dei film;

2) riconoscimenti ottenuti;

3) anno di assegnazione del riconoscimento;

4) denominazione e sede dell’istituzione che ha assegnato il riconoscimento;

5) data e ora di proiezione;

c) una dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli estremi del nulla osta alla proiezione del film in pubblico;

d) la dichiarazione de minimis a cura del/della legale rappresentante del beneficiario;

e) una copia del modulo C1 inviato all’ufficio SIAE competente territorialmente come documento contenente tutte le informazioni sulle entrate e sulle proiezioni dei film per i quali è stato richiesto un sussidio.

2. Se sono stati proiettati meno film di qualità rispetto al numero programmato, il sussidio è ridotto in proporzione.

Art. 24
Volontariato

1. Le organizzazioni beneficiarie possono giustificare la parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo concesso quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa, alle organizzazioni di cui al comma 1 è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, un importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa.

3. L’organizzazione beneficiaria non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione dei soci alle sedute degli organi istituzionali.

4. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il prestatore fa parte.

Art. 25
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.

2. I beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Se considerato necessario e comunque se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di 50.000,00 euro, l'ufficio competente provvede a effettuare i controlli a campione avvalendosi di esperti anche esterni all’amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il relativo incarico è assegnato dall'ufficio competente.

5. Il controllo verte:

a) sulla veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;

b) sulla realizzazione delle iniziative per cui è stato concesso il vantaggio economico;

c) sulla regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio competente per la liquidazione dei contributi e sulla sua riconducibilità alle spese ammesse;

d) sulla corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati;

e) su eventuali ulteriori ambiti di verifica.

Art. 26
Obblighi nell’attività di comunicazione

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e per consentire ai cittadini di sentire come proprie le iniziative sostenute con denaro pubblico e di esercitare il loro diritto alla partecipazione e al controllo, tutti i progetti finanziati secondo i presenti criteri devono essere adeguatamente pubblicizzati e devono evidenziare, in proporzione adeguata rispetto ad altri enti cofinanziatori, il sostegno provinciale.

2. Sul supporto dell’opera oggetto di contributo nonché nei titoli di apertura e di coda dovranno essere riportati:

a) la seguente dicitura: “Realizzato con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano/Alto Adige – Ripartizione Cultura italiana”. Accanto a questa dicitura dovranno apparire il logo (aquila) della Provincia nonché eventuali altri simboli grafici in base alle indicazioni dell’ufficio competente;

b) l’autore e il beneficiario del contributo.

3. Anche le diverse forme di pubblicizzazione dei progetti finanziati (depliant, poster, cartoline, inserzioni sui mezzi stampa, volantini, pagine web, etc.) devono riportare quanto segue: “Realizzato con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano/Alto Adige – Ripartizione Cultura italiana". Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo (aquila) della Provincia nonché da eventuali altri simboli grafici in base alle indicazioni dell’ufficio competente.

4. L’opera, una volta ultimata, deve essere adeguatamente pubblicizzata e messa a disposizione della collettività, anche tramite il prestito che effettua il Centro audiovisivi della ripartizione competente.

5. La ripartizione competente può promuovere a titolo gratuito l’opera a fini istituzionali, per esempio nell’ambito di rassegne, festival, retrospettive organizzate dalla ripartizione stessa o in collaborazione con terzi.

6. I beneficiari forniscono tempestivamente all’ufficio competente l’opera e il materiale promozionale ad essa relativo.

7. Eventuali omissioni sono tenute in debita considerazione in sede di assegnazione di futuri vantaggi economici.

8. La Provincia può pubblicare anche online ogni informazione utile alla cittadinanza riguardo al finanziamento a sostegno delle attività nell’ambito di cinema e media.

Art. 27
Patrocinio

1. Il patrocinio della Provincia autonoma di Bolzano per manifestazioni e iniziative di qualsiasi tipo viene formalmente concesso dal/dalla Presidente della Provincia o dall’Assessora/Assessore competente dietro presentazione di esplicita e documentata richiesta da parte del soggetto organizzatore.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o vantaggi economici a favore delle manifestazioni per le quali è stato accordato.

Art. 28
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri si rimanda a quanto già previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, e dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 29
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande relative all'anno 2017 e seguenti.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
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