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Delibera 15 marzo 2016, n. 294
Revoca della delibera 18 marzo 2014, n. 321 e successive modifiche. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a Provider ECM per iniziative di formazione continua in ambito sanitario

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi a provider ECM per iniziative di formazione continua in ambito sanitario

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l’assegnazione di contributi per la formazione continua di professioniste e professionisti dell’ambito sanitario in provincia di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14. I contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, (regolamento generale di esenzione per categoria).

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i provider ECM accreditati nel sistema formativo della Provincia, ai sensi dell’Accordo Stato - Regioni - Province autonome di Trento e Bolzano 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192/CSR, e della deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2011, n. 425.

Art. 3
Requisiti per la concessione dei contributi

1. Le iniziative devono essere svolte esclusivamente in provincia di Bolzano.

2. Le iniziative devono essere specificatamente finalizzate alla qualificazione professionale di professioniste e professionisti dell’ambito sanitario. Sono inoltre previsti contributi per iniziative rivolte a professioniste e professionisti dell’ambito sanitario e sociale, miranti a migliorare l’integrazione tra servizi sociali e sanitari.

3. Le iniziative devono corrispondere agli obiettivi sanitari provinciali, ai criteri della regolamentazione ECM ed essere accreditate nella piattaforma ECM.

4. Le iniziative per le quali sono previsti i contributi sono corsi, anche in forma di e-learning, seminari, convegni, conferenze e congressi.

5. Alle iniziative formative devono partecipare almeno otto persone; almeno il 25 per cento delle e dei partecipanti, arrotondato per eccesso, devono essere professionisti in ambito sanitario (ruoli professionali ECM).

Art. 4
Domande

1. Le domande di contributo possono essere consegnate direttamente, oppure spedite tramite lettera raccomandata A.R. o inviate tramite posta elettronica certificata e firmate con firma elettronica qualificata all’Ufficio Formazione del personale sanitario, competente per l’erogazione del contributo, della Ripartizione provinciale Sanità. Le domande vanno presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno di riferimento.

2. La domanda e i relativi allegati devono essere redatti sui moduli predisposti dall’ufficio competente. I criteri per la presentazione delle domande, i moduli per la domanda di contributo e i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet della Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione Sanità.

3. La domanda di contributo deve essere affrancata con contrassegno telematico da 16,00 euro. Nel caso in cui l’associazione sia esente dall’imposta di bollo, è necessario indicarlo nella domanda.

4. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) statuto e atto costitutivo dell’ente o associazione, entrambi in copia conforme all’originale, qualora la domanda venga presentata per la prima volta o nel caso in cui siano state apportate modifiche o integrazioni;

b) dichiarazione relativa ad altri contributi o finanziamenti richiesti, con indicazione della legge di riferimento, dell’iniziativa e dell’ammontare del contributo richiesto;

c) dichiarazione inerente alla ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

d) dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA);

5. I richiedenti devono presentare i preventivi di spesa per le singole iniziative formative utilizzando il programma GECO, messo a disposizione dal competente ufficio. Per accedere al programma è necessario richiedere le credenziali di accesso (username e password), inviando una apposita richiesta via e-mail all’Ufficio provinciale Formazione del personale sanitario.

6. Ogni provider ECM può presentare domanda di contributo per un massimo di quindici iniziative formative.

Art. 5
Istruttoria delle domande

1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata.

2. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, i richiedenti devono regolarizzare la domanda, rettificando i dati o integrando la documentazione presentata. Qualora non provvedessero a farlo entro il termine prescritto, la domanda di contributo sarà archiviata.

4. Nel caso in cui un richiedente abbia l’obbligo di restituzione dell’anticipo percepito, ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, tutte le domande di contributo che presenterà successivamente alla comunicazione dell’ufficio competente in cui è quantificato l’importo da restituire verranno archiviate.

5. Prima di effettuare qualsiasi modifica all’iniziativa, il richiedente è tenuto a informare per iscritto l’ufficio competente.

Art. 6
Misura del contributo

1. Il contributo erogato per corsi e seminari non può superare la misura del 50% delle spese ammissibili. Il contributo può tuttavia ammontare fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili: in caso di medie imprese può essere aumentato di 10 punti percentuali e in caso di piccole imprese di 20 punti percentuali.

2. Per convegni, conferenze e congressi è concesso un contributo massimo del 30% delle spese ammessibili; il contributo non può in ogni caso superare i seguenti importi:

- 3.000,00 euro/giornata per iniziative di interesse locale*;

- 5.000,00 euro/giornata per iniziative di nteresse nazionale*;

- 10.000,00 euro/giornata per iniziative di interesse internazionale*.

(* È determinante la provenienza delle relatrici e dei relatori)

3. Il contributo non può comunque essere superiore all’importo totale del preventivo di spesa, al netto di eventuali entrate proprie. Nel piano di finanziamento allegato alla domanda di contributo devono essere indicati l’ammontare delle entrate proprie e le relative fonti.

4. Il contributo concesso per una determinata iniziativa non è cumulabile con altri contributi previsti da altre leggi provinciali per la stessa iniziativa.

5. I contributi concessi per l’anno in corso non possono essere utilizzati nell’anno successivo.

6. L'ufficio competente individua, nei preventivi di spesa presentati, le spese ammissibili a contributo e stabilisce l’ammontare dello stesso. Il contributo non può superare l’importo massimo di 30.000,00 euro per ogni richiedente.

Art. 7
Spese ammissibili

1. Spese per i compensi di relatrici e relatori, moderatori e moderatrici; tali compensi non possono superare i massimali fissati dalla Giunta provinciale

Le spese di vitto e viaggio sostenute da relatori e relatrici, moderatori e moderatrici sono rimborsate in base alle disposizioni vigenti per il personale dipendente della Provincia.

2. Spese di locazione delle sale, purché la sede di svolgimento dell’iniziativa sia diversa dalla sede dell’ente o associazione richiedente.

3. Spese per le apparecchiature tecniche.

4. Spese relative a redazione, grafica e stampa di programmi, inviti, manifesti, pieghevoli, opuscoli, locandine riguardanti l’iniziativa formativa e necessari alla sua pubblicizzazione.

Il contributo è concesso solo se la bozza del materiale suddetto è stata preventivamente approvata dall’ufficio competente.

La pubblicazione, una volta ultimata, deve essere adeguatamente pubblicizzata e messa a disposizione della collettività.

Sul frontespizio o sulla copertina della pubblicazione deve essere riportata la seguente dicitura: “Pubblicato con il contributo della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige – Ripartizione Sanità”. Accanto a questa dicitura deve essere apposto il logo della Provincia.

5. Spese per servizi di traduzione e interpretariato e per noleggio di cabine per la traduzione simultanea.

6. Spese per materiale didattico indispensabile per le attività di formazione.

7. Spese per i corsi di e-learning, che devono essere strettamente correlate all’iniziativa formativa per cui si richiede il contributo e riguardare esclusivamente le seguenti voci:

a) grafica;

b) elaborazione del materiale didattico (audio, video e testi);

c) noleggio della piattaforma di e-learning;

d) programmazione;

e) traduzione.

8. Spese per la segreteria congressuale di convegni e congressi, che devono riguardare esclusivamente:

a) attività di programmazione e organizzazione;

b) gestione di iscrizioni e presenze (registrazione partecipanti, distribuzione materiale informativo e pass);

c) servizio di accoglienza (welcome desk) e di assistenza alle e ai partecipanti;

d) raccolta, stampa e distribuzione degli atti congressuali.

Art. 8
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese che non sono espressamente previste dall’articolo 7.

Art. 9
Anticipo

1. Le associazioni e gli enti pubblici o privati senza scopo di lucro possono, su richiesta, percepire un anticipo per un importo massimo pari al 50 per cento del contributo concesso. Tale anticipo è di norma erogato solo se il contributo concesso ammonta ad almeno 1.500,00 euro.

Art. 10
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello della concessione del contributo.

2. Ai fini del loro riconoscimento, le spese:

a) devono essere sostenute nell’anno di riferimento del contributo;

b) devono essere reali ovvero effettivamente sostenute (uscita finanziaria verificabile) e contabilizzate. Le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell’attuazione dell’iniziativa formativa e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative e con i principi contabili;

c) devono essere pertinenti e quindi, direttamente e inequivocabilmente collegabili all’iniziativa formativa a cui si riferisce il rendiconto;

d) devono corrispondere al preventivo, agli importi concessi per le singole attività formative e agli importi concessi per le singole voci di spesa;

e) devono essere giustificate da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, che devono essere intestati al beneficiario e quietanzati entro il termine di consegna del rendiconto di cui al comma 1.

3. Tutta la documentazione contabile deve:

a) essere presentata in duplice copia, con un originale e una fotocopia, entrambi numerati in modo progressivo e consegnati divisi per originali e fotocopie. Possono anche essere prodotte copie informatiche in formato “pdf”;

b) essere conforme alle attuali disposizioni di legge ed intestata al beneficiario del contributo;

c) riportare il timbro del beneficiario e la firma della/del legale rappresentante;

d) essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

4. Le domande di liquidazione del contributo e la relativa documentazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di entrata.

L’ufficio competente è autorizzato a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione o informazione che ritenga necessaria.

In tal caso il richiedente deve, entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio, provvedere a perfezionare la domanda, rettificando le informazioni o integrando la documentazione presentata.

5. La liquidazione del contributo avviene dopo la presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria per la rendicontazione.

Ai fini della liquidazione, la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa formativa oggetto di contributo deve corrispondere almeno al totale delle spese ammesse per la concessione del contributo stesso.

Prima della liquidazione del contributo l’ufficio competente confronta la documentazione contabile delle spese effettivamente sostenute con le voci di spesa messe in preventivo e ne verifica la corrispondenza.

Qualora l’iniziativa formativa agevolata sia stata realizzata solo parzialmente o con minori spese rispetto a quelle ammesse, il contributo è ridotto e ricalcolato sulla base dell’importo delle spese effettivamente sostenute, secondo la percentuale già concessa.

Il contributo è ridotto in proporzione alle maggiori entrate provenienti da altre fonti rispetto a quelle conteggiate nel preventivo. Le minori entrate non comportano un aumento del contributo concesso.

Art. 11
Riduzione del contributo e restituzione dell’anticipo

1. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore all’anticipo concesso, l’ammontare del contributo spettante è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo eccedente.

2. Qualora le iniziative ammesse a contributo non siano state realizzate, il beneficiario ha l’obbligo di restituire all’amministrazione provinciale l’anticipo percepito per tali iniziative, maggiorato degli interessi legali.

3. Qualora il beneficiario non presenti la rendicontazione entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di concessione del contributo, perde il diritto al contributo stesso e deve restituire l’anticipo ricevuto.

4. Qualora vi sia un elevato numero di domande e l’ammontare complessivo dei contributi da erogare per le iniziative approvate dall’ufficio competente risulti superiore alle risorse stanziate e disponibili, i contributi vengono ridotti in proporzione.

Art. 12
Controlli

1. L’ufficio competente effettua controlli ispettivi a campione su almeno il sei per cento degli enti o associazioni richiedenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio.

3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale e verificata la veridicità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario nonché l’effettiva realizzazione delle iniziative oggetto del contributo.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere, si applica l’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fatte salve le disposizioni penali.

 

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