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c) Legge provinciale 18 marzo 2016, n. 51)
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 22 marzo 2016, n. 12.

Art. 1

(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il vincolo sociale derivante dalla concessione di un contributo per emergenza sociale si estingue alla morte del beneficiario. Restano invariate le norme sulla cancellazione dell’annotazione del vincolo nel libro fondiario.”

Art. 2

(1) Alla fine del comma 4 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „Se nei 25 anni precedenti la domanda, hanno beneficiato di agevolazione dei lavori di recupero presso l’abitazione, dall’agevolazione è escluso solo questo tipo di interventi.“

(2) Il comma 6 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

„6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali, disciplinate dal presente capo e dal capo 7, ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero. In ogni caso si considera recupero l’ampliamento nella misura massima di una abitazione popolare con una superficie utile abitabile fino a 110 m2. Ai fini del bonus energia per interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 3 della delibera della Giunta provinciale 5 agosto 2014, n. 964, si considerano recupero i solai non abitabili, in regola, recuperati a fini abitativi anche con superamento del 20 per cento di ampliamento di cubatura, se questi solai sono alzati fino ad arrivare alle misure indispensabili ai fini dell’abitabilità. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata esclusivamente nel solaio e la superficie utile abitabile dell’abitazione non può superare 110 m2.“

Art. 3

(1) Il comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

„2. L’abitazione facilmente raggiungibile viene definita come tale in base alla distanza e alla differenza di altitudine fra l’abitazione e il posto di lavoro o di residenza del richiedente. Si considera facilmente raggiungibile l’abitazione che non disti più di 40 chilometri dal posto di lavoro o di residenza del richiedente. Se l’abitazione ovvero il posto di lavoro o di residenza si trova a più di 1000 metri di altitudine, la raggiungibilità viene determinata su una distanza di 30 chilometri.“

Art. 4

(1) Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

“e) avere un reddito complessivo non inferiore al minimo vitale calcolato ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.”

Art. 5

(1) L’articolo 46/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 6

(1) Il comma 4/bis dell’articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 7

(1) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 8

(1) Nella legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, nelle disposizioni di cui all’articolo 62 e agli articoli correlati il “vincolo sociale ventennale” è sostituito dal “vincolo sociale decennale”, ivi comprese le formulazioni connesse.

(2) Nell’articolo 62 e negli articoli correlati della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le disposizioni concernenti il “secondo decennio di durata del vincolo” sono abrogate.

(3) Le sostituzioni e abrogazioni di cui ai commi 1 e 2 comprendono comunque anche altre formulazioni delle disposizioni in questione come per esempio “20 anni”, “ultimo decennio di durata del vincolo” oppure “il primo decennio” e simili nonché le parole, i periodi, i commi, gli articoli e le rubriche correlati contenuti nella legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 9

(1) Nel comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la cifra “30” è sostituita dalla cifra “10”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la cifra “20” è sostituita dalla cifra “5”.

(3) Nel comma 4 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola “tre” è sostituita dalla parola “sei”.

(4) Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: „L’autorizzazione in sanatoria è rilasciata previa corresponsione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro.“

 

(5) Nel comma 6 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole “comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo” sono sostitute dalle parole “comunicazione di avvenuta conclusione dell’istruttoria”.

(6) Alla fine del comma 6 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „Il provvedimento conclusivo del direttore della ripartizione edilizia abitativa contiene un’esauriente motivazione riguardo alla presa di posizione del beneficiario dell’agevolazione.“

Art. 10

(1) Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole „quinta fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera e)“ sono sostituite dalle parole „quarta fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera d)“.

Art. 11

(1) Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola „quinta“ è sostituita dalla parola „quarta“.

Art. 12 (Norme transitorie e abrogazioni)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti amministrativi non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

(2) Per tutte le abitazioni che prima dell’entrata in vigore della presente legge sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per la costruzione, l’acquisto e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario e sono nel secondo decennio di durata del vincolo sociale, è possibile chiedere la cancellazione anticipata del vincolo originario mediante pagamento di una somma a titolo di indennità. Se l’abitazione in questione si trova nei primi cinque anni del secondo decennio di durata del vincolo, va pagato un decimo della somma complessiva. Se l’abitazione in questione si trova negli ultimi cinque anni del secondo decennio di durata del vincolo, va pagato un ventesimo della somma complessiva.

(3) Per tutte le abitazioni che prima dell’entrata in vigore della presente legge sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per la costruzione, l'acquisto e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario e che sono nel secondo decennio di durata del vincolo sociale, è possibile chiedere la cancellazione anticipata del vincolo originario mediante pagamento di una somma a titolo di indennità. In caso di mutuo senza interessi la somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla base del mutuo residuo, aumentato degli interessi legali a partire dal compimento del primo decennio di durata del vincolo. Se il mutuo è stato interamente rimborsato, la somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla base di un terzo del mutuo concesso senza interessi, riducendola di quattro quinti. Nel caso di un mutuo agevolato la somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla base dei contributi annuali per interessi, e l’ulteriore erogazione di contributi per interessi è sospesa.

(4) Il comma 2 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

Art. 13 (Disposizione finanziaria)

(1) Gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 9 trovano copertura nei risparmi di spesa derivanti dall’applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 14 (Entrata in vigore)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 10 e 11 entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

(2) Le altre disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.