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i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 000011)
Contratto collettivo di comparto per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

sottoscritto in data 21 dicembre 2016 in base alla deliberazione della Giunta Provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1437

1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2016, Nr. 52.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)

(1) Il presente contratto collettivo di comparto si applica al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia, di seguito denominato “personale”. Tale personale è impiegato presso l’amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e inquadrato nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

(2) Il personale, nell’esercizio delle proprie funzioni, ricopre l’incarico di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria.

(3) Nell’ambito delle funzioni attribuite al Corpo permanente dei vigili del fuoco, il personale svolge i compiti previsti dal profilo professionale di appartenenza, di cui all’allegato 1 del presente contratto.

(4) Il presente contratto collettivo di comparto costituisce attuazione del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 e disciplina l’inquadramento giuridico ed economico, l’orario di lavoro nonché i particolari obblighi di servizio connessi con la funzione specifica del personale in oggetto.

(5) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto collettivo di comparto, al personale si applicano le disposizioni previste per la generalità del personale dell’Amministrazione provinciale.

Art. 2 (Durata e decorrenza del contratto collettivo di comparto)

(1) Fatte salve le diverse decorrenze previste dalle singole norme, gli effetti giuridici ed economici del presente contratto collettivo di comparto decorrono dal 1º gennaio 2016.

(2) Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto collettivo di comparto concernente il personale di cui all’articolo 1.

CAPO II
Riordinamento dei profili professionali, dei ranghi di carriera e delle qualifiche funzionali

Art. 3 (Nuovo assetto giuridico)   delibera sentenza

(1) I profili professionali del personale sono ridefiniti ai sensi dell'allegato 1 del presente contratto collettivo di comparto.

(2) I profili professionali di cui all’allegato 1 trovano applicazione con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

(3) Ferme restando le particolari disposizioni di cui al presente contratto collettivo, il personale conserva l'inquadramento nel profilo di appartenenza oppure è inquadrato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, nel nuovo profilo professionale corrispondente al profilo soppresso o al rango rivestito, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato 2. Tale nuovo inquadramento avviene per il personale nel profilo professionale “vigile/vigilessa del fuoco” e per quello nel profilo professionale “capo squadra e reparto” con il mantenimento della posizione stipendiale attribuita al momento dell’inquadramento nella rispettiva qualifica funzionale inferiore. Invece al personale del profilo professionale soppresso “assistente antincendi” viene attribuita, nel nuovo profilo professionale “ispettore/ispettrice antincendi”, la retribuzione per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento nel vecchio profilo professionale.

(4) L’anzianità maturata nel rango di origine viene mantenuta ai fini dei passaggi di rango successivi all’interno del nuovo profilo professionale di appartenenza.

massimeDelibera 20 giugno 2017, n. 689 - Modalità per l'avanzamento ai singoli ranghi dei profili professionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco (modificata con delibera n. 356 del 17.04.2018)

CAPO III
Organizzazione dell’orario di lavoro

Art. 4 (Norma generale sull’orario di lavoro)

(1) Il Corpo permanente dei vigili del fuoco rimane in continuo stato di allerta per adempiere ai compiti generali del servizio antincendio, 24 ore al giorno, ogni giorno dell’anno. I compiti indicati nel presente contratto collettivo di comparto necessitano di una specifica articolazione dell’orario di lavoro del personale, che viene regolata di seguito.

Art. 5 (Monte ore annuo)

(1) L’orario di lavoro annuo lordo del personale ammonta a 1.976 ore, comprensivo del periodo di congedo ordinario e dei giorni festivi.

Art. 6 (Durata massima dell'orario di lavoro)

(1) La durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolando la relativa media con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. In caso di evento calamitoso e nelle situazioni di stato di calamità dichiarate ai sensi della vigente normativa statale o provinciale, la relativa media è calcolata con riferimento al periodo di 12 mesi, rapportata al monte ore annuo di cui all’articolo 5 del presente contratto collettivo di comparto.

Art. 7 (Giornate libere)

(1) Si intendono giornate libere le giornate in cui, secondo l’orario settimanale individuale, non c’è da prestare servizio. Per la prestazione di ore straordinarie durante le giornate libere spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il compenso orario ai sensi dell’articolo 90, comma 2 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008.

Art. 8 (Riposo giornaliero e settimanale)

(1) In deroga all’art. 3, comma 5 del contratto di comparto sull’orario di lavoro del personale provinciale del 24 novembre 2009, il personale in servizio di turnazione di cui all’art. 11 ha diritto ogni 8 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero ai sensi dell’art. 3, comma 3 del citato contratto sull’orario di lavoro.

(2) Sono inoltre stabilite le seguenti deroghe all’art. 3, comma 3 del contratto di comparto sull’orario di lavoro del personale provinciale del 24 novembre 2009:

  1. per l’attività di formazione ed esercitazione:
    - considerata l’attività formativa da prestare, il personale può essere chiamato nel pomeriggio, per al massimo 5 ore prima del turno notturno;
    - considerato lo svolgimento del servizio notturno e l’attività istituzionale prestata, il personale può essere trattenuto dal turno notturno per non più di 5 ore. Tra la fine del turno e l'inizio dell'attività può essere interposta una pausa di 1 ora. L’attività dovrà essere compattata in un unico blocco. In questo caso di norma viene garantito il successivo giorno libero.
    Tali deroghe non possono essere applicate contemporaneamente; comunque sono applicate solo nel caso non ci sia la possibilità di organizzare le attività di formazione o esercitazione nell’orario di lavoro ordinario;
  2. per l’attività di vigilanza:
    - dopo il turno notturno il personale può svolgere il servizio di vigilanza per non più di 8 ore e non oltre le ore 20. In questo caso viene garantito il successivo giorno libero;
    - prima del turno diurno il personale può svolgere il servizio di vigilanza la sera antecedente dalle 17:00 alle 01:00. Dopo il turno diurno vengono di norma garantite almeno 24 ore di riposo;
  3. per le sostituzioni di personale assente:
    al termine oppure all’inizio del turno il personale può essere impiegato in servizio per la sostituzione di personale assente fino a un massimo di 6 ore, tenuto conto della volontarietà, delle esigenze di servizio e dell'equa distribuzione del servizio tra il personale.

Art. 9 (Congedo ordinario)

(1) Salvo quanto stabilito dall’articolo 23 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008 e dall’articolo 27 del contratto collettivo di comparto sull’orario di lavoro del 24.11.2009, il personale ha diritto per ogni anno di effettivo servizio a 228 ore di congedo ordinario.

(2) Sulla base del proprio piano annuale dell’orario di lavoro ed in concordanza con le esigenze di servizio, all’inizio di ogni anno il personale presenta il piano di fruizione del congedo ordinario. Il piano comprende tutto l’anno solare e viene autorizzato dal comandante.

(3) In caso di indifferibili esigenze di servizio il congedo ordinario già in godimento può essere interrotto o, se già autorizzato, sospeso per garantire l’indispensabile svolgimento del servizio antincendio. Eventuali spese documentate, connesse al mancato godimento del congedo ordinario, sono rimborsate.

Art. 10 (Articolazione dell'orario di lavoro)

(1) Per la copertura delle attività di soccorso e dei servizi connessi si applicano presso il Corpo permanente vigili del fuoco le seguenti articolazioni dell'orario di servizio:

  1. servizio di turnazione 24 ore, per garantire in ogni momento l'operatività e per affrontare gli interventi urgenti di emergenza, con la presenza nelle 24 ore di un numero sufficiente di personale con una congrua qualificazione;
  2. servizio giornaliero, per far fronte alle esigenze di servizio e operative che non richiedono necessariamente una presenza continuativa 24 ore su 24;
  3. servizio durante corsi e formazione, per adeguare l'orario di lavoro alle particolari necessità durante la formazione;
  4. servizio durante interventi per eventi calamitosi, per garantire le particolari necessità derivanti da interventi per eventi calamitosi che prevedono fra l’altro un tempo di intervento prolungato e risorse umane maggiorate.

(2) Il cambio dell’articolazione dell’orario di lavoro per sopravvenute esigenze di servizio per un periodo non superiore ad un mese viene comunicato con congruo preavviso. Cambiamenti di orario superiore ad un mese sono comunicati con un preavviso di almeno un mese. Il cambio dell’articolazione dell’orario di lavoro per sopravvenute esigenze di servizio avviene preferibilmente tenendo conto della volontarietà del personale e, ove possibile, delle esigenze personali. Il passaggio all’orario di lavoro per interventi calamitosi avviene senza preavviso. Cambiamenti di orario per lo svolgimento di attività formativa sono comunicati, di regola, con un preavviso di almeno 10 giorni.

(3) Il recupero di ore aggiuntive, che derivano dalla regolare turnazione annuale, è programmato di comune accordo con i dipendenti interessati, conformemente alle necessità di servizio ed inserito nel programma di lavoro annuale come turno di recupero. Questi turni di recupero non vengono trattati economicamente come giornate libere. Fatti salvi i servizi di turno programmati, il saldo positivo o negativo netto di ore lavorative annuali non può superare le 30 ore.

(4) Qualora deve essere garantito un servizio continuativo, al personale non si applica l’art. 3, comma 2 del contratto collettivo di comparto sull’orario di lavoro del personale provinciale del 24.11.2009. In tal caso il tempo necessario per la consumazione del pasto è considerato orario di servizio.

Art. 11 (Orario di lavoro  per il servizio di turnazione 24 ore)

(1) Per far fronte ai compiti del Corpo permanente dei vigili del fuoco è necessario l'impiego del personale in turni alternanti da 12 ore, entro i quali lavora giorno e notte, nei giorni feriali, festivi e di domenica. Il lavoro viene svolto secondo una pianificazione annua che prevede turnazioni regolari.

(2) La pianificazione della turnazione viene elaborata dal comandante ogni anno per ogni collaboratore/collaboratrice e comprende tutto l'anno. Essa viene comunicata di norma un mese prima dell’inizio di ogni anno.

(3) Il personale lavora principalmente in una turnazione a tutto orario, che è suddivisa come segue:

  1. turno diurno da 12 ore dalle ore 7:00 alle ore 19:00, seguito da un riposo di 24 ore
  2. turno notturno da 12 ore dalle ore 19:00 alle ore 7:00, seguito da un riposo di 48 ore.

(4) Nella pianificazione annuale sono introdotti, tenuto conto della particolare articolazione dell’orario di lavoro e al fine di non superare il monte ore annuo individuale, anche periodici turni liberi.

Art. 12 (Orario di lavoro per il servizio all’aeroporto)

(1) Presso l'aeroporto vige una turnazione speciale che segue l'orario di apertura dell'aeroporto ed è strutturata con un turno unico o in due turni. L’eventuale turno unico può avere una durata fino a 19 ore, derogando sul riposo giornaliero previsto all'art. 3, comma 3 del contratto di comparto sull'orario di lavoro del personale provinciale del 24 novembre 2009. In ogni caso nella programmazione delle attività deve essere tenuto conto della sollecitazione psicofisica derivante da una durata prolungata del turno.

Art. 13 (Orario di lavoro per il servizio giornaliero)

(1) Al personale è assegnata una particolare articolazione dell’orario di lavoro per svolgere nel miglior modo possibile i compiti del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Tali compiti vanno svolti in parte a tutto orario e in parte durante i giorni feriali.

(2) Il comandante stabilisce un piano di servizio che definisce l’orario giornaliero di lavoro per ogni collaboratore/ogni collaboratrice. Questa pianificazione avviene in due fasi: una annuale in occasione della stesura delle ferie, contenente una programmazione di massima dei turni da prestare, e una mensile dettagliata per affrontare specifiche esigenze sopraggiunte.

La bozza di pianificazione mensile dettagliata è visionabile 15 giorni prima dell’inizio del mese.

In sede di programmazione dopo il servizio notturno al personale di norma spettano 24 ore di recupero.

(3) Il servizio giornaliero prevede i seguenti orari di lavoro:

  1. 9 ore: dalle ore 8:00 alle ore 17:00
  2. 4 ore: dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Per coprire specifiche esigenze di servizio il personale viene impiegato anche nel servizio di turnazione a tutto orario come segue:

  1. 12 ore: dalle ore 7:00 alle ore 19:00
  2. 12 ore: dalle ore 19:00 alle ore 7:00.

Sono ammissibili variazioni per il solo inizio/fine servizio di +/- 15 minuti, fatto salvo il rispetto della durata totale del servizio giornaliero di 9, rispettivamente 4 ore.

(4) Il personale ha diritto ogni 7 giorni ad un giorno libero di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Qualora per ragioni di servizio non sia possibile usufruire del riposo giornaliero o del riposo settimanale ovvero se il giorno libero non dovesse coincidere con la domenica, tale giorno viene pianificato mensilmente, tendendo conto anche delle eventuali esigenze personali espresse dal personale.

Art. 14 (Orario di lavoro durante i corsi)

(1) L'orario di lavoro prestato durante i corsi fa parte del carico di lavoro annuale.

(2) Il comandante definisce contemporaneamente al programma del corso l’orario di lavoro da svolgere. Entro il mese di gennaio il comandante, sentite le organizzazioni sindacali, predispone il piano di massima dei corsi e definisce, inoltre, l’organizzazione dei passaggi di rango e di profilo professionale.

(3) Di regola l’insegnamento avviene da lunedì a giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle 15:00.

I corsi sono possibilmente organizzati in modo che per i dipendenti in servizio di turnazione il numero delle ore prestate durante l’attività di formazione non sia al di sotto del numero di ore normalmente prestato con il servizio di turnazione.

(4) Il personale in formazione, escluso il personale neoassunto in addestramento professionale, può essere chiamato, in caso d’emergenza, a prestare servizio operativo. Esso non viene conteggiato al fine del raggiungimento del numero minimo di personale richiesto nel servizio di turnazione 24 ore come riportato nell’Art. 10, comma 1. Tutte le ore prestate oltre l’orario di formazione sono considerate, agli effetti giuridici ed economici, ore straordinarie.

Art. 15  (Orario di lavoro in caso di eventi calamitosi)

(1) In caso di evento calamitoso e nelle situazioni di stato di calamità di cui all'art. 8, comma 1 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, il comandante è autorizzato, in relazione alla gravità dell’evento e per il tempo strettamente necessario, al ricorso del raddoppio dei turni per il personale che non è impiegato presso lo scenario dell’emergenza. Il raddoppio dei turni potrà interessare tutto il personale o parte di esso.

(2) Per il personale inviato in missione, il comandante individuerà, in relazione alla gravità dell’evento e alle necessità conseguenti, la durata dei periodi per i quali applicare le seguenti fasi operative per far fronte all'emergenza:

• 1° fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 24 ore su 24

• 2° fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 16 ore su 24

• 3° fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 12 ore su 24.

Il cambio del personale dovrà effettuarsi non oltre i 7 giorni di permanenza nella 1° fase, 10 giorni nella 2° fase, 14 giorni nella 3° fase.

(3) Al rientro dalla missione di cui al comma 2 il personale ha diritto, prima di essere reinserito nei turni ordinari, ad un riposo di almeno 24 ore in caso di impiego nella 3° fase e di almeno 48 ore in caso di impiego nella 1° e 2° fase. Le ore di riposo decorrono dall’arrivo nella sede di servizio.

(4) Se il personale impiegato nella 2° o 3° fase viene utilizzato al di fuori dell’orario previsto, la prestazione sarà retribuita come straordinario aggiuntivo.

(5) Il tempo dalla partenza al rientro in sede è considerato orario di lavoro.

(6) In caso di servizio in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale interessato svolge la propria attività con gli stessi orari delle colleghe e dei colleghi del Corpo nazionale.

Art. 16 (Servizi di vigilanza antincendio)

(1) Per l’espletamento dei servizi di vigilanza antincendio si applicano le seguenti disposizioni:

  1. L’espletamento dei servizi di vigilanza antincendio è obbligatorio e deve essere svolto, di norma, al di fuori del normale orario di lavoro e delle ore straordinarie; è in ogni modo da privilegiare la volontarietà dei dipendenti.
  2. I servizi di vigilanza, se organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equità e rotazione, tenendo conto delle specifiche professionalità e privilegiando la volontarietà.
  3. Il personale deve essere informato del servizio di vigilanza di norma con un preavviso di almeno 4 giorni di calendario.
  4. Il servizio di vigilanza antincendio complessivo giornaliero non deve superare le 8 ore.
  5. Se il servizio di vigilanza antincendio viene ripartito tra più dipendenti, il servizio di ogni singolo dipendente deve durare almeno 4 ore.
  6. In presenza di motivi validi è possibile la temporanea dispensa dal servizio di vigilanza antincendio.
  7. I dipendenti sono obbligati a prestare fino a 150 ore l’anno, salvo che siano volontariamente disposti a prestarne di più.
  8. Il personale si presenta in uniforme alla sede di servizio prevista all'ora prestabilita e raggiunge il luogo dell'attività con i mezzi d’istituto e le attrezzature necessarie.
  9. L’organizzazione dei servizi di vigilanza antincendio spetta al comandante.

(2) I servizi di vigilanza antincendio prestati rientrano nel calcolo della durata massima dell’orario di lavoro di 48 ore settimanali di cui all’Art. 6.

(3) Se il servizio di vigilanza antincendio viene svolto al di fuori dell’orario ordinario o dell’orario di lavoro straordinario, spetta il compenso per lavoro straordinario aumentato del 50 percento e, ove prevista, l’indennità di trasferta.

(4) Se il personale non viene informato almeno quattro giorni prima del servizio di vigilanza antincendio, è favorita la volontarietà del personale. In questo caso e nel caso in cui la disdetta del servizio di vigilanza non avviene almeno 24 ore prima dell’inizio dello stesso, spetta il compenso previsto dall’articolo 20.

CAPO IV
Trattamento economico accessorio

Art. 17 (Mensa)

(1) Ferma restando la gratuità del servizio mensa per il personale operativo inserito nei turni di lavoro collegati al soccorso, il servizio mensa è regolato come segue:

  1. L'accesso al servizio mensa è gratuito per il personale che svolge un orario di lavoro continuativo di almeno otto ore giornaliere.
  2. Il personale impegnato per esigenze di servizio in corsi di aggiornamento professionale ha diritto di usufruire gratuitamente della mensa di servizio.
  3. Inoltre il comandante può ammettere al servizio mensa, per ogni pasto, fino a 10 collaboratori che svolgono prestazioni lavorative presso la sede di servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Questi collaboratori possono usufruire del servizio mensa corrispondendo la media per pasto sull'acquisto degli alimenti come stabilito dall’Agenzia per la protezione civile.

Art. 18 (Indennità per i servizi antincendio)

(1) Salvo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 dell’allegato 1, 1° parte del contratto collettivo di comparto del 4 luglio 2002, al personale spetta un’indennità per i servizi antincendio mensile, fissa, continuativa e pensionabile nella seguente misura, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza:

  1. Profilo professionale vigile/vigilessa del fuoco (5° q.f.):
    1. Vigile/Vigilessa del fuoco 38%
    2. Vigile/Vigilessa del fuoco scelto/a 43%
    3. Vigile/Vigilessa del fuoco capo 50%
  2. Profilo professionale capo squadra e reparto (6° q.f.):
    1. Capo squadra 40%
    2. Vice capo reparto 45%
    3. Capo reparto 50%
  3. Profilo professionale ispettore/ispettrice antincendi (7° q.f.):
    1. Ispettore/Ispettrice antincendi 40%
    2. Ispettore/Ispettrice antincendi superiore 45%
    3. Ispettore/Ispettrice antincendi capo 50%
  4. Profilo professionale esperto/esperta antincendi (9° q.f.):
    1. Esperto/Esperta antincendi 25%
    2. Esperto/Esperta antincendi superiore 32%
    3. Esperto/Esperta antincendi direttore 40%

(2) L’indennità per i servizi antincendio di cui al comma 1 è esclusa dal cumulo di elementi retributivi ai sensi dell’articolo 16 del contratto di comparto del 4 luglio 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

(3) L’indennità per i servizi antincendio viene corrisposta anche al personale impiegato in corsi di aggiornamento o formazione, vista la necessità di poter impiegare detto personale nel servizio operativo in caso d’emergenza. L’indennità non spetta al personale neoassunto durante il corso di formazione.

Art. 19 (Indennità di turno)

(1) A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto al personale inserito nei turni di cui all’articolo 11 e al personale di cui all’articolo 13 che espleta turnazioni, spetta un'indennità di turnazione mensile di euro 98,41. Tale importo è aumentato nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali del personale provinciale.

(2) Al personale di cui al primo comma non spetta l'indennità di turnazione di cui all'articolo 12 del contratto di comparto 4 luglio 2002.

Art. 20 (Compenso per pronto intervento)

(1) Al personale che al di fuori dell'orario di servizio deve presentarsi immediatamente in servizio in seguito a chiamata per eccezionali esigenze di servizio spetta un compenso fisso per ogni presenza di euro 49,19. Tale importo segue gli aumenti generali degli stipendi iniziali. Per le effettive prestazioni di servizio spetta, inoltre, il compenso per lavoro straordinario.

Art. 21 (Personale parzialmente idoneo o con inidoneità temporanea al servizio)

(1) L’impiego del personale con idoneità alla mansione specifica di tipo parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o con inidoneità temporanea, avviene, sulla base delle indicazioni sanitarie del medico competente. Il comandante può adibire il lavoratore anche ad attività tecnico operative compatibili con l´organizzazione e le esigenze del Corpo permanente dei vigili del fuoco. In tal caso non è escluso l’impiego del personale in argomento nei turni per attività complementari al soccorso tecnico urgente. Nell’individuare le attività cui adibire il dipendente, si dovrà tener conto delle sue attitudini individuali ed esperienze professionali.

Art. 22 (Norma transitoria)

(1) Il personale che all’entrata in vigore del presente contratto ha un’anzianità di servizio nel rango iniziale del proprio profilo professionale almeno pari all’anzianità complessiva richiesta per i vari passaggi di rango, non è soggetto all’obbligo di maturazione dell’anzianità specifica prevista nei diversi ranghi per accedere alle procedure di selezione per i ranghi superiori.

Art. 23 (Abrogazione di norme)

(1) Con l’entrata in vigore del presente contratto e delle singole disposizioni dello stesso cessa l’applicazione delle norme incompatibili con lo stesso.

(2) A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto di comparto sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 3, comma 1, 5 e 8 dell’allegato 1, 1° parte del contratto collettivo di comparto del 4 luglio 2002;
  2. l’allegato 3 del contratto collettivo di comparto per il personale provinciale dell’8 marzo 2006.

Allegato 1
Profili professionali, mansioni, requisiti di accesso e ranghi di carriera

Art. 1 (Profili professionali)

1. Il personale è inquadrato come segue:

  1. Quinta qualifica funzionale:
    Vigile/Vigilessa del fuoco
  2. Sesta qualifica funzionale:
    Capo squadra e reparto
  3. Settima qualifica funzionale:
    Ispettore/Ispettrice antincendi
  4. Nona qualifica funzionale:
    Esperto/Esperta antincendi

2. Il personale appartenente ai profili professionali di cui sopra, salvo il personale con incarico di direzione o di coordinamento, è subordinato l’uno all’altro. All’interno dei singoli profili professionali e ranghi degli stessi è preposto il personale con maggiore anzianità di servizio nel rango rivestito. In caso di parità di anzianità viene considerata la posizione rivestita nella graduatoria generale di merito utile per l’accesso al rango rivestito.

3. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al comma 2 il comandante ogni anno elabora e pubblica una graduatoria. Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, l’amministrazione stabilisce i criteri per la formazione di tale graduatoria.

4. Per l’accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco è richiesto il possesso dell’incondizionata idoneità psicofisica.

Art. 2 (Compiti istituzionali comuni dei profili  professionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia)

1. Il personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia esercita, oltre a quelli indicati nei singoli profili professionali, i compiti assegnati a tale corpo in materia di servizi antincendi dalla normativa provinciale, regionale e statale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate attività connesse con il servizio antincendi, da espletarsi dal Corpo permanente dei vigili del fuoco.

2. Ai sensi della vigente normativa statale il personale del profilo professionale vigile del fuoco svolge i compiti di agente di polizia giudiziaria ed il personale dei rimanenti profili professionali i compiti di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale svolge anche i compiti di polizia amministrativa.

3. Inoltre il personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia svolge nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3 (Declaratoria dei profili professionali)

 

VIGILE/VIGILESSA DEL FUOCO (5. q.f.)

1. Mansioni

Il personale appartenente al profilo professionale del vigile/della vigilessa del fuoco esercita le seguenti mansioni:

  1. partecipa all’espletamento degli interventi, assegnati a egli personalmente o alla squadra di cui fa parte stabilmente o occasionalmente. Nell’ambito di tali interventi vengono adottati provvedimenti preliminari e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari per la tutela della sicurezza e dell’integrità e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazioni in situazioni di danno esistente;
  2. effettua singolarmente o come componente della squadra le operazioni tecniche assegnategli da professionalità di rango superiore;
  3. segnala durante gli interventi con modalità prescritte ovvero opportune al responsabile della squadra, gruppo o unità operativa, l’evoluzione della situazione e richiede ausilio, supporti tecnici e l’attuazione di provvedimenti specifici ed esecutivi necessari per la migliore riuscita delle operazioni in corso di espletamento ovvero da effettuare;
  4. utilizza per l’espletamento dei compiti assegnatigli, seguendo procedure prefissate, strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche complessi; impiega nel corso delle operazioni i presidi antinfortunistici previsti, segnalando tempestivamente al responsabile di unità ovvero di settore ovvero delle operazioni alle quali partecipa, i guasti, l’efficienza ovvero la carenza;
  5. mantiene in efficienza, provvedendo agli interventi ordinari di manutenzione, il materiale, gli strumenti in dotazione e partecipa al controllo ed alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature assegnati alla unità di cui fa parte;
  6. effettua lavori di riparazione, adattamento, montaggio e costruzione rientrante nel proprio ambito tecnico di competenza, servendosi delle apparecchiature e dei macchinari disponibili;
  7. g) partecipa all’attività di formazione, addestramento e aggiornamento e collabora con le professionalità superiori all’attuazione dei programmi relativi;
  8. predispone e, se dovuto, redige e sottoscrive gli atti istruttori connessi alle proprie attribuzioni e, quale agente di polizia giudiziaria, risponde all’autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni.

2. Requisiti di accesso

Sono richiesti i seguenti requisiti di accesso:

  1. diploma di scuola media inferiore
  2. diploma di fine apprendistato o esperienza professionale specifica almeno triennale nelle professioni particolari indicate nel bando di concorso
  3. patente di guida di categoria B o di categoria superiore indicata nel bando di concorso
  4. conseguimento dell’idoneità al termine di un corso teorico-pratico d’addestramento professionale della durata non inferiore a sei mesi presso un corpo permanente dei vigili del fuoco.

3. Bilinguismo

È richiesto l’attestato di bilinguismo C.

4. Ranghi

Nell’ambito del presente profilo professionale il personale assume i seguenti ranghi di carriera:

  1. Vigile/Vigilessa: rango iniziale
  2. Vigile scelto/Vigilessa scelta: dopo cinque anni di servizio effettivo quale vigile/vigilessa e previo superamento di apposita procedura selettiva secondo le modalità da stabilirsi da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
    Oltre alle mansioni citate al punto 1, il vigile scelto/la vigilessa scelta svolge le seguenti mansioni:
    In relazione a una eventuale specifica preparazione, può essere assegnato all’espletamento di compiti di addestramento.
    Inoltre, può essere impiegato nella direzione di piccole unità fino a due persone, compreso il vigile scelto.
  3. Vigile/Vigilessa capo: dopo sei anni di servizio effettivo quale vigile scelto/vigilessa scelta e previo superamento di apposita procedura selettiva secondo le modalità da stabilirsi da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Oltre alle mansioni del rango di vigile scelto/ vigilessa scelta in caso di assenza di professionalità superiori può essere incaricato di svolgere la funzione di capo squadra.

5. Mobilità verticale

Dopo nove anni di servizio: possibilità di avanzamento nel profilo professionale di capo squadra e reparto, purché in possesso della patente di guida di categoria B.

 

CAPO SQUADRA E REPARTO (6. q.f.)

1. Mansioni

Il personale appartenente al profilo professionale del/della capo squadra e reparto esercita le seguenti mansioni:

  1. svolge attività di soccorso tecnico e di prevenzione oppure dirige la squadra di cui fa parte stabilmente o occasionalmente. Nell’ambito di tali interventi vengono adottati provvedimenti preliminari e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari per la tutela della sicurezza e dell’integrità e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazioni in situazioni di danno esistente;
  2. nell’espletamento del servizio e particolarmente nell’attività di soccorso, valuta autonomamente, in assenza di professionalità di rango superiore, la situazione in atto in relazione ai rischi ipotizzabili; decide conseguentemente l’azione da svolgersi nonché l’impiego dei mezzi disponibili del personale della squadra alla cui direzione è preposto;
  3. richiede ove necessario, l’intervento di ulteriori mezzi e di altro personale anche di rango superiore; valuta i rischi di ogni componente della squadra – nel rispetto di metodologie e tecniche prescritte o adeguate – tenendo conto della esigenza primaria di soccorso a persone in situazione di imminente pericolo;
  4. per l’espletamento del servizio di soccorso e di prevenzione, utilizza strumenti ovvero dispone l’utilizzo di apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche complessi;
  5. nel corso delle operazioni utilizza e fa utilizzare i presidi antinfortunistici previsti e ne segnala al responsabile di reparto ovvero delle operazioni alle quali partecipa, tempestivamente i guasti dell’efficienza ovvero la carenza;
  6. mantiene in efficienza, provvedendo al controllo e se è del caso all’esecuzione degli interventi ordinari di manutenzione, del materiale, degli strumenti in dotazione, nonché dei mezzi e delle attrezzature assegnate alla squadra che dirige o all’unità di cui fa parte e ne segnala eventuali guasti;
  7. effettua lavori di riparazione, adattamento, montaggio e costruzione rientrante nel proprio ambito tecnico di competenza, servendosi delle apparecchiature e dei macchinari disponibili;
  8. partecipa alle attività di formazione, di addestramento e aggiornamento ovvero le dirige, se richiesto, e collabora con le professionalità di rango superiore alla formulazione e all’attuazione dei programmi relativi;
  9. predispone o redige e sottoscrive rapporti ovvero relazioni particolari sugli interventi effettuati e gli atti istruttori connessi alle proprie attribuzioni e, quale ufficiale di polizia giudiziaria, risponde all’autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni.

2. Requisiti di accesso

Sono richiesti i seguenti requisiti di accesso:

  1. diploma di scuola media inferiore
  2. diploma di fine apprendistato o esperienza professionale specifica almeno triennale nelle professioni particolari indicate nel bando di concorso
  3. esperienza professionale di almeno nove anni presso un corpo permanente dei vigili del fuoco
  4. patente di guida di categoria C
  5. conseguimento dell’idoneità al termine di un corso di formazione della durata di almeno due mesi presso un corpo permanente dei vigili del fuoco.

3. Bilinguismo

È richiesto l’attestato di bilinguismo B.

La mobilità verticale oppure orizzontale verso il profilo professionale è anche possibile con l’attestato di bilinguismo C.

4. Ranghi

Nell’ambito del presente profilo il personale assume i seguenti ranghi di carriera:

  1. Capo squadra: rango iniziale
  2. Vice capo reparto: dopo cinque anni di servizio effettivo quale capo squadra e previo superamento di apposita procedura selettiva secondo le modalità da stabilirsi da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
    Oltre alle mansioni citate al punto 1 al/alla vice capo reparto incombono le seguenti mansioni:
    Sostituisce il/la capo reparto in sua mancanza durante l’attività di soccorso tecnico ed urgente e di prevenzione.
    Coadiuva il/la capo reparto nel coordinamento del servizio in sede, nell’attività di gestione e di controllo.
  3. Capo reparto: preselezione professionale ed attitudinale dopo almeno cinque anni di servizio effettivo in qualità di vice capo reparto e previo superamento apposita procedura selettiva secondo le modalità da stabilirsi da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Oltre alle mansioni citate al punto 1 al/alla capo reparto incombono le seguenti mansioni:

Dirige e coordina le squadre alle quali è preposto.

Nel coordinamento del servizio in sede, esplica attività di gestione e di controllo e interviene per il buon andamento dello stesso – se necessario o su richiesta – a rettificare, migliorare o integrare metodi o comportamenti posti in essere da professionalità di rango inferiore.

5. Mobilità verticale

Dopo cinque anni di effettivo servizio: possibilità di avanzamento nel profilo professionale di ispettore/ ispettrice antincendi.

 

ISPETTORE/ISPETTRICE ANTINCENDI (7. q.f.)

1. Mansioni

Il personale appartenente al profilo professionale dell´ispettore/ispettrice antincendi esercita le seguenti mansioni:

  1. dirige e coordina tutte le squadre di cui è composta l’unità operativa alla quale é preposto; svolge attività di soccorso tecnico e urgente e di prevenzione, nel quadro delle attività di tutela della sicurezza e della integrità e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazioni in situazioni di danno esistente;
  2. per l’espletamento del servizio di soccorso e di prevenzione utilizza ovvero dispone l’utilizzo di strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi e impianti, mezzi di soccorso, anche complessi;
  3. predispone o redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni e, quale ufficiale di polizia giudiziaria, risponde all’autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni;
  4. richiede ove necessario, l’intervento di ulteriori mezzi e di altro personale anche di rango superiore, valuta i rischi di ogni componente della squadra – nel rispetto di metodologie e tecniche prescritte o adeguate – tenendo conto della esigenza primaria di soccorso a persone in situazione di imminente pericolo;
  5. segue i corsi di aggiornamento tecnico promossi dall’amministrazione e finalizzati all’assolvimento dei compiti d’istituto;
  6. in collaborazione con professionalità di rango superiore ovvero direttamente se incaricato, effettua o dirige in caso di rischi di incendio o di altra natura le operazioni collegate all’attività di prevenzione in modo diretto o indiretto; tale attività viene svolta sulla base delle direttive ricevute e nell’ambito delle norme istitutive del servizio, anche in concorso con altre strutture pubbliche, per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente; accerta la rispondenza delle attività soggette ai controlli, alle prescrizioni tecniche antincendi;
  7. sovraintende ovvero partecipa all’addestramento tecnico professionale del personale per conseguire e far conseguire gli standard professionali necessari per l’espletamento del servizio d’istituto e di soccorso;
  8. nel coordinamento del servizio in sede, esplica attività di gestione e di controllo e interviene per il buon andamento dello stesso – se necessario o su richiesta – a rettificare, migliorare o integrare metodi o comportamenti posti in essere da professionalità di rango inferiore;
  9. provvede alla formulazione dei programmi di formazione, addestramento ed aggiornamento tecnico del personale;
  10. effettua esami progetto nell’ambito delle proprie attribuzioni professionali; sulla base delle direttive ricevute partecipa ai lavori di commissioni e organi collegiali; in collaborazione con altre professionalità - ovvero direttamente - effettua o dirige, anche in concorso con altre strutture pubbliche e nell’ambito delle norme istitutive del servizio, gli accertamenti sopralluogo presso le attività soggette ai controlli tecnici ove sussistano rischi di incendio e di altra natura, per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente; verifica la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione e l’attuazione delle prescrizioni tecniche antincendi a carico dei titolari delle attività soggette;
  11. direttamente ovvero in collaborazione con le altre professionalità anche superiori espleta perizie giudiziali.

2. Requisiti di accesso:

Sono richiesti i seguenti requisiti di accesso:

  1. diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, come specificato nel bando di concorso
  2. patente di guida di categoria B
  3. conseguimento dell’idoneità al termine di un corso di formazione teorico-pratico della durata non inferiore a sei mesi presso un corpo permanente dei vigili del fuoco.

3. Bilinguismo

È richiesto l’attestato di bilinguismo B.

4. Ranghi

Nell’ambito del presente profilo il personale assume i seguenti ranghi di carriera:

  1. Ispettore/Ispettrice antincendi: rango iniziale
  2. Ispettore/Ispettrice antincendi superiore: dopo quattro anni di servizio effettivo quale ispettore/ispettrice antincendi e previo superamento di apposita procedura selettiva secondo le modalità da stabilirsi da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
    Oltre alle mansioni citate al punto 1 all’ispettore/ispettrice antincendi superiore incombono le seguenti mansioni:
    Dirige e coordina, nell’ambito delle proprie attribuzioni, reparti speciali e tecnico-logistici ai quali è preposto. Partecipa agli interventi di soccorso e di protezione civile conseguenti a calamità, con responsabilità organizzativa circa l’impiego delle risorse disponibili ed autonomia decisionale in ordine agli obiettivi prestabiliti.
    Elabora, anche coordinando professionalità inferiori, piani per gli interventi di soccorso tecnico urgente e di protezione civile, curandone anche la verifica sperimentale.
    Collabora alla programmazione dell’attività dell’amministrazione e alla redazione di piani e progetti;
  3. Ispettore/Ispettrice antincendi capo: dopo quattro anni di servizio effettivo quale ispettore/ispettrice antincendi superiore e previo superamento di apposita procedura selettiva secondo le modalità da stabilirsi da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Oltre alle mansioni attribuite all’ispettore/ispettrice antincendi superiore all’ispettore/ispettrice antincendi capo incombono le seguenti mansioni:

Collabora direttamente con gli esperti antincendi per l’organizzazione e la direzione dei servizi di istituto e partecipa all’attività tecnico urgente; espleta la prevenzione, nel quadro dell’attività di tutela della sicurezza e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazioni in situazione di danno esistente, incombente o previsto o prevedibile, che a causa della particolarità e complessità della situazione richiede specifiche conoscenze tecniche.

Norma transitoria per l’inquadramento del personale in prima applicazione del presente contratto:

  1. Il personale appartenente all’ex profilo professionale “Assistente antincendi” (VI q.f.), rango “Assistente antincendi”, confluisce nel profilo professionale “Ispettore/Ispettrice antincendi” (VII q.f.), rango "Ispettore/Ispettrice antincendi".
  2. Il personale appartenente all’ex profilo professionale “Assistente antincendi” (VI q.f.), rango “Assistente antincendi superiore”, confluisce nel profilo professionale “Ispettore/Ispettrice antincendi” (VII q.f.), rango "Ispettore/Ispettrice antincendi superiore".
  3. Il personale appartenente all’ex profilo professionale “Ispettore/Ispettrice antincendi” (VII q.f.), confluisce nel profilo professionale “Ispettore/Ispettrice antincendi” (VII q.f.), rango "Ispettore/Ispettrice antincendi capo".

 

ESPERTO/ESPERTA ANTINCENDI (IX q.f.)

1. Mansioni

Il personale appartenente al profilo professionale dell´esperto/dell’esperta antincendi esercita le seguenti mansioni:

  1. sovrintende e dirige in collaborazione con chi è preposto al servizio, il servizio d’istituto e l’attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione, nel quadro delle attività di tutela della sicurezza e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazione in situazione di danno esistente, incombente o previsto o prevedibilmente caratterizzato dalla anomalia o complessità dell’intervento e dalla molteplicità delle cause che richiedono particolari conoscenze tecniche;
  2. istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti relativi alla propria professione e collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza di chi è preposto al servizio;
  3. svolge attività di studi e ricerca e progettazione e collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento ed alla programmazione dell’attività dell’amministrazione redigendo, se previsti, piani e progetti particolareggiati di settore ovvero specifici dell’unità organica alla quale è preposto;
  4. svolge individualmente ovvero in collaborazione con altre professionalità nell’ambito delle prerogative istituzionali, attività di controllo tecnico-ispettivo, collaudi e verifiche, ovvero, partecipa dietro incarico a lavori di commissioni, gruppi, unità di intervento o collegi istituzionalmente o occasionalmente costituiti;
  5. formula i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale e dirige l’attività didattica predisposta dall’amministrazione nel proprio settore di competenza;
  6. utilizza strumenti, apparecchiature specializzate, macchinari, sistemi ed impianti nello svolgimento delle proprie attribuzioni ed impiega sistemi gestionali autonomi nell’ambito dei programmi informativi generali dell’amministrazione;
  7. predispone o redige e sottoscrive rapporti, relazioni particolari e atti istruttori connessi alle proprie competenze e, quale ufficiale di polizia giudiziaria, risponde all’autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni;
  8. effettua collaudi sia statici che su macchinari ed impianti, connessi con l’attività d’istituto ed esprime pareri e perizie di agibilità o su pericoli di natura geotecnica in relazione ad eventuali ordini di sgombero o evacuazioni;
  9. per l’espletamento del servizio di soccorso e di prevenzione dispone l’utilizzo di strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi e impianti, mezzi di soccorso, anche complessi, ovvero – in caso di necessità – li utilizza personalmente.

2. Requisiti di accesso

Sono richiesti i seguenti requisiti di accesso:

  1. assolvimento di studi universitari almeno quinquennali nel settore tecnico, come specificato nel bando di concorso
  2. abilitazione all’esercizio della professione
  3. patente di guida di categoria B
  4. conseguimento dell’idoneità a termine di un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata non inferiore a sei mesi presso un corpo permanente dei vigili del fuoco.

3. Bilinguismo

È richiesto l’attestato di bilinguismo A.

4. Ranghi

Nell’ambito del presente profilo il personale assume i seguenti ranghi di carriera:

  1. Esperto/Esperta antincendi: rango iniziale
  2. Esperto/Esperta antincendi superiore: dopo quattro anni di servizio effettivo quale esperto/esperta antincendi e previo superamento di apposita procedura selettiva secondo le modalità da stabilirsi da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
    Oltre alle mansioni citate al punto 1 all’esperto/esperta antincendi superiore incombono le seguenti mansioni:
    Viene incaricato della direzione di servizi tecnici o centri di servizio interni di particolare complessità ovvero può essere incaricato a dirigere unità organiche, seguendo le direttive di base date da chi è preposto al servizio.
  3. esperto/esperta antincendi direttore: dopo quattro anni di servizio effettivo quale esperto/esperta antincendi superiore e previo superamento di apposita procedura selettiva secondo le modalità da stabilirsi da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Oltre alle mansioni citate per il rango di esperto/esperta antincendi superiore coordina servizi tecnici o centri di servizi interni.

Allegato 2
Profili professionali e ranghi - Tabella di corrispondenza

Vigile/Vigilessa del fuoco 4. qualifica funzionale
 corrisponde a
Vigile/Vigilessa del fuoco 5. qualifica funzionale

Capo squadra e reparto 5. qualifica funzionale
 corrisponde a
Capo squadra e reparto 6. qualifica funzionale

Assistente antincendi 6. qualifica funzionale
 corrisponde a
Ispettore/Ispettrice antincendi 7. qualifica funzionale rango Ispettore/Ispettrice antincendi 

Assistente antincendi superiore 6. qualifica funzionale
 corrisponde a
Ispettore/Ispettrice antincendi 7. qualifica funzionale rango Ispettore superiore/Ispettrice superiore 

Ispettore/Ispettrice antincendi 7. qualifica funzionale
 corrisponde a
Ispettore/Ispettrice antincendi 7. qualifica funzionale rango Ispettore/Ispettrice antincendi capo

 

Dichiarazione a verbale congiunta

Le parti contrattuali dichiarano che le disposizioni di questo contratto collettivo di comparto si pongono anche in futuro in rapporto di specialità con le altre norme di comparto riguardanti la generalità del personale e potranno essere modificate o integrate solo con apposita contrattazione.

Inoltre le parti si impegnano a discutere il tema delle assunzioni presso il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e delle modalità di passaggio di rango e di mobilità verticale.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
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ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
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ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
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ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
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ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
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ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionRiordinamento dei profili professionali, dei ranghi di carriera e delle qualifiche funzionali
ActionActionOrganizzazione dell’orario di lavoro
ActionActionTrattamento economico accessorio
ActionActionProfili professionali, mansioni, requisiti di accesso e ranghi di carriera
ActionActionProfili professionali e ranghi - Tabella di corrispondenza
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ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionm'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
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ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
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ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
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ActionActioni''') Contratto collettivo 28 febbraio 2023
ActionActionj''') Accordo 28 febbraio 2023
ActionActionk''') Contratto collettivo intercompartimentale 24 agosto 2023
ActionActionl''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
ActionActionm''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023
ActionActionn''') Contratto collettivo 7 novembre 2023
ActionActiono''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
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