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Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
Approvazione dello statuto tipo per le associazioni di mutua assicurazione del bestiame

Allegato

Statuto tipo dell’associazione agraria di mutua assicurazione del bestiame „ ..................“

Articolo 1
Fondazione, denominazione, sede e scopo dell’associazione

1. L’associazione costituita il ............. assume la denominazione “associazione agraria di mutua assicurazione del bestiame di ..............”, in seguito denominato semplicemente associazione, con sede presso il suo presidente.

Il campo di attività è limitato al/ai comune/i / e alla/alle frazione(i) di: ......... , compresi gli alpeggi ed i pascoli sfruttati dai soci in altri luoghi e le rispettive strade di accesso.

Per la costituzione e la sussistenza, l’associazione deve avere almeno 9 soci.

2. Scopo dell’associazione è l’aiuto per tutti i soci secondo i principi della mutualità in caso di sinistri al bestiame che non sono causati da dolo o colpa per negligenza. L’associazione non ha scopo di lucro e deve essere esclusa qualsiasi forma di speculazione.

Articolo 2
Appartenenza – acquisto e perdita

1. Socio dell’associazione può diventare ogni impresa agricola che ha la sua attività sul territorio citata nell’articolo 1. Minorenni, interdetti e persone giuridiche possono diventare soci tramite il loro rappresentante legale.

2. Diventare soci si può:

• partecipando all’assemblea generale di fondazione dell’ associazione oppure

• presentando una richiesta scritta di adesione, firmata personalmente con la dichiarazione di osservare lo statuto e

• la delibera di ammissione del consiglio direttivo.

3. Se la domanda di ammissione viene respinta dal consiglio direttivo, l’interessato può fare ricorso entro 30 giorni all’assemblea generale, la quale decide definitivamente. Il rifiuto di ammissione deve essere motivato per iscritto dal consiglio direttivo.

4. Il consiglio direttivo può fissare una quota di adesione, che è uguale per tutti i soci e non può superare 100,00 Euro a socio.

5. In caso di successione giuridica o successione testamentaria la persona subentrante può assumere la posizione del predecessore, però deve firmare la dichiarazione di adesione con l’obbligo dell’osservanza dello statuto dell’associazione.

6. L’adesione termina con:

a) il recesso volontario con disdetta scritta;

b) l’esclusione deliberata dal consiglio direttivo o dell’assemblea generale;

c) il rifiuto della stima degli animali;

d) la morte del socio;

e) lo scioglimento dell’azienda agricola oppure per la cessazione dell’allevamento di bestiame.

7. Ogni socio deve recedere dall’associazione con una comunicazione scritta al presidente dell’associazione almeno 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo. Il socio uscente resta vincolato per tutti gli obblighi assunti e fruisce di tutti i diritti secondo lo statuto fino alla fine dell’anno assicurativo.

8. Un socio può essere escluso quando:

a) non provvede al pagamento delle somme dovute all’associazione, nonostante gli sia stata fatta presente per iscritto la necessità di adempiere ai suoi obblighi entro un certo termine;

b) è colpevole di un atteggiamento non compatibile con gli interessi dell’associazione;

c) non osserva lo statuto, le delibere dell’assemblea generale e del consiglio direttivo;

d) non osserva le disposizioni di polizia veterinaria.

9. Il socio escluso può fare ricorso per iscritto all’assemblea generale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere compreso nell’ordine del giorno dell’assemblea generale successiva. L’esclusione decisa dal consiglio direttivo deve essere confermata nel caso di un ricorso, con voto segreto da almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto dell’assemblea generale. Se questa maggioranza non è raggiunta, l’esclusione del socio è nulla.

10. Il socio uscente o escluso ha diritto al rimborso della sua quota di adesione.

Articolo 3
Diritti e obblighi

1. Ogni socio ha diritto di risarcimento dei danni al più presto possibile, e comunque non più tardi di 30 giorni dalla fine dell’anno assicurativo, nel quale ha subito la perdita.

2. Ogni socio ha l’obbligo di:

a) versare sul conto corrente dell’associazione il premio assicurativo deciso dal consiglio direttivo entro il termine fissato dallo stesso;

b) esercitare l’allevamento del bestiame con cura.

Articolo 4
Gli organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

a) l’assemblea generale,

b) il consiglio direttivo,

c) il presidente,

d) il cassiere,

e) la commissione della stima,

f) il collegio sindacale.

Articolo 5
L’assemblea generale

1. L’assemblea generale è costituita dai soci dell’associazione.

2. L’assemblea generale è responsabile per:

a) l’elezione del presidente e il suo rappresentante, il direttivo, la commissione per la stima, il consiglio di sorveglianza con il suo presidente ed il cassiere. L’elezione degli organi dell’associazione deve avvenire almeno ogni 5 anni.

Il cassiere, i membri della commissione di stima e i membri del consiglio di sorveglianza possono anche non essere soci dell’associazione.

b) l’approvazione del bilancio;

c) gli onorari o i compensi per gli organi dell’associazione;

d) la deliberazione su quanto sottoposto a sua decisione dal consiglio direttivo o dal consiglio di sorveglianza;

e) la modifica o integrazioni dello statuto nel quadro delle richieste minime dello statuto modello deliberato dalla Giunta provinciale. Queste devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla approvazione da parte dell’assemblea generale, alla Ripartizione provinciale dell’Agricoltura e diventano efficaci, se la Ripartizione provinciale all’Agricoltura non le reclama o non richieda chiarimenti nel termine di 30 giorni dalla data del loro ricevimento.

f) lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

Articolo 6
Convocazione dell’assemblea generale

1. L’assemblea generale deve essere convocata almeno una volta entro un mese dalla fine dell’anno assicurativo, la quale approva l’annuale bilancio di fine anno.
L’assemblea generale definisce l’anno assicurativo, che dura un periodo massimo di 12 mesi e finisce al più presto al 31 ottobre e al più tardi al 31 dicembre.

2. Il presidente deve inoltre convocare l’assemblea generale, quando il consiglio direttivo o il consiglio di sorveglianza lo ritiene necessario, nonché quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci indicandone i motivi. In tal caso l’assemblea generale deve essere convocata entro 7 giorni e deve aver luogo entro 30 giorni.

3. La convocazione dell’assemblea generale deve avvenire almeno 7 giorni prima comunicando il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.

4. I soci hanno il diritto di chiedere, che nell’ordine del giorno sia inserito qualsiasi oggetto attinente la direzione dell’associazione. Tale richiesta deve però essere comunicata al consiglio direttivo almeno 7 giorni prima dell’assemblea generale e sottoscritte da almeno un quinto dei soci.

5. L’assemblea generale è presieduta dalla persona che l’ha convocata o da un socio a tal fine eletto.

Articolo 7
Validità delle deliberazioni dell’assemblea generale

1. L’assemblea generale può deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti. Salvo lo scioglimento dell’associazione secondo l’articolo 18, , le delibere sono sempre approvate con maggioranza semplice dei votanti. Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche quelli assenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto di quelli nulli e delle astensioni.

2. L’assemblea generale elegge su proposta del presidente due scrutatori. Le decisioni dell’assemblea generale devono essere scritte in un protocollo, che nella seduta successiva dell’assemblea generale deve essere approvato e sottoscritto dal presidente e dal cassiere.

3. La votazione è pubblica, tranne se almeno da un socio è richiesta la votazione segreta.

Articolo 8
Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è costituito dal presidente, dal vicepresidente, dal cassiere e da almeno due soci.

2. Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione; in particolare predispone le liquidazioni semestrali o annuali determinando i premi assicurativi e la quota di adesione. Il protocollo del consiglio direttivo riguardante i premi assicurativi deve contenere le seguenti informazioni:

• periodo assicurativo,

• stima del valore degli animali dei soci,

• sinistri liquidati ai soci,

• altre spese ed introiti dell’associazione,

• premi assicurativi dei soci.

Il protocollo del consiglio direttivo deve contenere in particolare tutti i sinistri nonché le misure adottate e le entrate e le uscite dell’associazione.

3. Il consiglio direttivo è competente per tutte le decisioni che secondo lo statuto non sono espressamente riservate all’assemblea generale o ad un altro organo. In caso di dubbio decide l’assemblea generale.

4. I membri del consiglio direttivo possono dimettersi dal loro incarico anche prima della fine del mandato con congruo preavviso e comunque almeno 30 giorni prima della data di dimissione per poter garantire la continuità dell’attività del consiglio. Quando un membro del consiglio direttivo si dimette durante l’anno finanziario, gli subentra il primo dei non eletti che resta in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

5. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente o dal suo sostituto ogni qualvolta lo si ritiene necessario o su richiesta di almeno due membri del consiglio.

6. Il consiglio direttivo ha il numero legale se i suoi membri sono stati convocati con regolare avviso ed è presente almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Coloro che votano contro la proposta di delibera hanno il diritto che siano inseriti i motivi di disapprovazione nel verbale della seduta.

8. Su richiesta anche di un solo membro, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

9. In caso di parità di voti nella votazione per voto palese prevale il voto del presidente; la proposta di delibera si intende respinta in caso di parità di voti nella votazione a scrutinio segreto.

10. Delibere riguardanti persone o affari riguardanti un socio del consiglio direttivo o un suo parente prossimo, vengono effettuate in assenza del socio in questione.

11. Per ogni riunione del consiglio direttivo il cassiere redige un protocollo in merito alle decisioni e agli accordi presi che è da firmare dal presidente e dal cassiere.

Articolo 9
Il presidente

1. Al presidente spettano la conduzione dell’associazione e la cura degli interessi della stessa. Egli rappresenta l’associazione in via legale ed anche in via extralegale ed è autorizzato a presentare domande di contributo, a ricevere aiuti e sovvenzioni per l’associazione e quietanzarli. In caso di un suo impedimento il vicepresidente lo sostituisce con gli stessi diritti e doveri.

2. Il presidente presiede il consiglio direttivo e svolge, quando è necessario, insieme con altri soci del consiglio direttivo l’ispezione di animali dichiarati malati.

Articolo 10
Il cassiere

1. Il cassiere, che funge contemporaneamente da segretario, assiste il presidente e il collegio direttivo nel loro compito. Il cassiere può anche non essere socio dell’associazione. Se il cassiere non è socio dell'associazione, non ha diritto di voto. In particolare ha il compito di:

• redigere i verbali nelle assemblee e nelle riunioni del consiglio direttivo,

• svolgere l’attività di corrispondenza,

• tenere il resoconto e gestire la cassa,

• gestire i registri dell’associazione.

Articolo 11
La commissione degli stimatori

1. L’assemblea generale elegge almeno due persone che eseguono assieme la stima degli animali. Questi possono anche essere non soci dell’associazione, però senza diritto di voto. Se le persone che eseguono la stima sono soci dell’associazione possono essere contemporaneamente anche membri del collegio direttivo.

2. Se l’associazione non esegue la stima, poiché definisce la stima in base ad una tabella elaborata dalla Ripartizione provinciale all’Agricoltura, non c’è bisogno della commissione degli stimatori.

Articolo 12
Il collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi ed uno supplente. I membri del collegio sindacale possono essere anche non soci dell’associazione, in questo caso non hanno diritto di voto. Il collegio sindacale elegge tra i componenti un presidente. I membri del collegio sindacale non possono contemporaneamente essere membri del consiglio direttivo.

2. In caso di morte o dimissione di un membro del collegio sindacale, al suo posto subentra per la rimanente durata della carica del collegio sindacale il membro supplente.

3. Il collegio sindacale controlla la gestione e il bilancio dell’associazione. I membri del collegio sindacale possono in qualsiasi momento procedere, - anche singolarmente - ad ispezione e controlli sulla documentazione dell’associazione.

4. In particolare il collegio sindacale deve esaminare le liquidazioni semestrali e farne rapporto all’assemblea generale. Inoltre esso deve controllare, che il consiglio direttivo rispetti le disposizioni dello statuto dell’associazione.

5. Gli accertamenti riscontrati e le deliberazioni del collegio sindacale devono essere scritti in un protocollo e firmati dal presidente.

Articolo 13
Gratuità delle cariche e annuncio dei nuovi eletti

1. Tutti gli organi svolgono la loro attività a titolo gratuito. L’assemblea generale può tuttavia stabilire, che le spese siano rimborsate anche in modo forfettario.

2. L’associazione ha l’obbligo di comunicare entro 30 giorni i nomi dei componenti degli organi eletti alla Ripartizione provinciale dell’Agricoltura e alla sua banca. Se si ha un cambio del presidente, i dati relativi al codice fiscale dell’associazione devono essere cambiati presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Una copia del certificato di attribuzione del codice fiscale è da trasmettere alla Ripartizione provinciale dell’Agricoltura.

Articolo 14
Danni coperti d’associazione

1. I soci dell’associazione devono assicurare tutti i bovini in loro possesso. L’acquisto di animali deve essere comunicato per iscritto dai soci all’associazione, che deve procedere alla stima entro 7 giorni.

2. Nell’assicurazione non possono essere inclusi:

a) animali ammalati con evidenti malformazioni e difetti;

b) animali malnutriti.

3. L’Associazione risarcisce i danni derivanti da:

a) una macellazione d’urgenza ordinata dall’autorità sanitaria in caso di una probabile malattia incurabile o la comparsa di un difetto dopo la stima di un animale che costringe alla macellazione d’urgenza;

b) incidenti degli animali;

c) la morte improvvisa degli animali;

d) perdita dell’ animale causata da un fulmine;

e) macellazioni disposte dal veterinario provinciale nell’ambito della lotta contro epidemia di animali a condizione che i proprietari degli animali non ricevano un contributo da un’altra amministrazione pubblica.

4. Ogni caso di malattia deve essere subito comunicato al presidente dell’associazione o il suo rappresentante e al veterinario.

5. Le spese di cura dell’animale ammalato sono a carico del proprietario.

6. Gli incidenti devono essere comunicati subito al presidente dell’associazione. Questo ordina la visita dell’animale infortunato e prende tutte le misure che sono necessarie per contenere il più possibile il danno. Se per causa di circostanze avverse non è possibile informare il consiglio direttivo in modo puntuale ed esiste il pericolo che l’animale infortunato non possa più essere utilizzato, il socio in questione deve adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo la perdita.

7. Il trasporto, la macellazione e lo smaltimento dell’animale sinistrato e i costi collegati sono a carico del socio.

8. Ogni caso di danno deve essere segnalato con un verbale di rapporto sul sinistro elaborata dalla Ripartizione provinciale dell'Agricoltura e deve essere trasmesso entro 7 giorni all’associazione.

9. Nei seguenti casi l’associazione non assume la responsabilità del sinistro:

a) quando il socio non osserva le disposizioni del consiglio direttivo o le norme dello statuto dell’associazione;

b) per gli animali già assicurati altrove;

c) se il sinistro deriva da un’epidemia, da causa di forza maggiore, da avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali o di altro tipo con l’eccezione di perdita dell’ animale causata da un fulmine, e il proprietario dell’animale può già beneficiare di un contributo da parte della pubblica amministrazione;

d) in caso d’incendio;

e) se non è stata eseguita la vaccinazione obbligatoria contro malattie e epidemie;

f) se la perdita è causata da colpa grave del proprietario dell’animale;

g) se per malattia il valore dell’animale diminuisce come p.e. una vacca, che munge solo su tre quarti, disturbi di fertilità, prolasso vaginale cronico etc.;

h) in caso di perdite dovute a guerra o rivolte.

10. Il consiglio direttivo nel caso di comportamenti colposi e non compatibili con lo statuto dell’associazione, può negare o ridurre il risarcimento. Il relativo provvedimento contenente l’indicazione dei motivi deve essere notificato al socio interessato che può presentare ricorso all’assemblea generale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’assemblea generale decide definitivamente in merito nella seduta successiva.

Articolo 15
La stima

1. La stima degli animali deve avvenire semestralmente o annualmente all’inizio del semestre o dell’anno assicurativo.
In alternativa non è necessaria una stima se i valori degli animali sono stabiliti con elenco tabella elaborata dalla Ripartizione provinciale dell’Agricoltura.

2. Come valore di stima di un animale si intende il valore oggettivo di mercato considerando il valore genetico ed economico. Tutti i dati necessari riguardanti l’animale sono da scrivere nel libro di stima; la copia del foglio di stima è da consegnare subito dopo la stima al proprietario dell’animale.

3. Il proprietario degli animali deve essere presente personalmente durante la stima per informare gli stimatori sull’età, su un’eventuale gravidanza, sullo stato di salute, sui vizi occulti o su eventuali difetti. Se sono forniti dati falsi, il proprietario degli animali perde ogni diritto al risarcimento.

4. Per la stima i vitelli devono avere un’età minima di 3 settimane. Animali che sono nati dopo la stima e perciò non sono iscritti nel libro di stima, sono assicurati da un’età di 3 settimane e in caso di sinistro gli viene attribuito un valore precedentemente stabilito dall’assemblea generale.

5. L’assicurazione degli animali avrà effetto dopo la stima e la registrazione sul blocco di stima. Animali ammessi all’assicurazione, il cui valore genetico ed economico diminuisce per un difetto sopravvenuto dopo l’ammissione (p. es. se una vacca munge solo su tre quarti), rimangono assicurati con il valore di stima originario fino alla successiva stima.

6. Se durante la stima viene accertata la presenza di un animale con una malattia in stato acuto, rimane invariata la vecchia stima fino alla macellazione d’urgenza o fino all’eventuale guarigione dell’animale. Dopo la comunicazione della guarigione al presidente, l’animale è nuovamente da stimare per il resto del semestre assicurativo. Se esistono incertezze in merito al tipo e alla gravità della malattia, deve essere chiesto il parere di un veterinario.

7. Nel caso di malattie croniche l’animale in questione è da stimare nello stato in cui si presenta.

8. Nel caso di macellazione d’urgenza per parto nel quale il vitello sopravvive, non è consentito ridurre il valore di stima della vacca del valore del vitello.

9. In caso di cambio del proprietario l’animale non è più assicurato.

Articolo 16
Recupero e indennizzo

1. In considerazione della normativa di polizia sanitaria e veterinaria, il socio deve preoccuparsi nel miglior modo possibile degli animali di cui è stata disposta la macellazione d’urgenza. Il presidente dell’associazione può, su incarico e in rappresentanza del socio, adempiere questo compito. Il prezzo ricavato dalla vendita degli animali macellati spetta comunque al socio, che tuttavia è obbligato a consegnare copia della fattura o della autodichiarazione all’associazione.

2. Per di danni, che in conformità con le disposizioni dello statuto rientrano nella competenza dell’associazione, al socio viene solitamente pagato un indennizzo pari all’80% del valore stimato dell’animale in Euro. Da tale importo viene sempre detratto il prezzo di vendita senza IVA.

3. In alternativa a questo, l’assemblea generale può tuttavia deliberare di pagare un indennizzo corrispondente al 100% del valore stimato dell’animale. Da questo importo sarà detratto, il prezzo di vendita senza IVA.

4. L’assemblea generale può anche stabilire un indennizzo differenziato secondo il tipo di sinistro.

5. Il pagamento dell’indennizzo da parte dell’associazione avviene per assegno bancario o per bonifico.

6. Se dopo il pagamento dell’indennizzo si viene a conoscenza di circostanze che annullano l'obbligo di risarcimento, l’associazione può chiedere la restituzione di tutto o parte dell’indennizzo già pagato.

Articolo 17
Conto consuntivo e premio assicurativo

1. Il bilancio annuale assicurativo essere contenuto nel protocollo dell’assemblea generale con i seguenti dati:

• il periodo di assicurazione,

• il saldo iniziale e il saldo finale del conto bancario,

• l’elenco dettagliato delle entrate e uscite.

2. La determinazione del premio assicurativo avviene in modo semestrale o annuale sulla base del valore della stima degli animali e degli indennizzi pagati più le eventuali spese di amministrazione del corrispondente periodo di assicurazione semestrale o annuale.

3. Il premio assicurativo dei singoli soci è calcolato come segue:

a) la somma degli indennizzi pagati e le eventuali spese amministrative ed introiti danno le spese totali;

b) le spese totali vengono moltiplicate per cento e il prodotto viene poi diviso per il valore di stima di tutti gli animali assicurati dell’associazione, il risultato è il premio assicurativo in percentuale;

Metodo di calcolo:

spese totali x 100 = premio in %

valore stima totale

c) il valore di stima degli animali del singolo socio viene moltiplicato per il premio assicurativo in percentuale e diviso per cento, il risultato è il premio assicurativo del socio in Euro;

Metodo di calcolo:

valore stima degli animali per socio x % = premio in €

100

Il premio assicurativo deve essere versato da ogni socio sul conto dell’associazione entro la data definita dal consiglio direttivo.

4. L’assemblea generale può deliberare l’introduzione di un metodo di calcolo bonus/malus. Il calcolo dei premi assicurativi deve essere comprensibile e fornire informazioni sul calcolo dei premi e livelli di penalità dei singoli soci. Il calcolo del malus non può avvenire a causa di una percentuale fissa sull’importo dell’indennizzo.

5. Nessun movimento di denaro dell'associazione può essere eseguito in contanti. Per questo motivo, l’associazione deve aprire un conto corrente a suo nome presso un istituto di credito. Tutte le entrate e le spese del bilancio dell'associazione devono essere effettuate tramite questo conto.

6. Per pagare gli indennizzi ai soci, il consiglio direttivo può decidere di aprire un conto corrente in credito. In tal caso i membri del consiglio direttivo garantiscono in modo solidale nei confronti dell’istituto di credito.

Articolo 18
Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato nell’ambito di un’assemblea con voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione, nomina uno o più liquidatori e ne determina le competenze.

Parità di trattamento: "Per quanto riguarda lo statuto di cui sopra vengono usati nomi personali nella forma maschile, questa forma viene utilizzato in termini generali e si riferisce a entrambi i sessi."

 

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