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v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 211)
Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo

1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B. U. 25 ottobre 2016, n. 43.

TITOLO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ENTI LOCALI, CULTURA, BENI ARCHEOLOGICI, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 5/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. È consentito rilasciare concessioni a tutti gli altri soggetti in forma societaria solo qualora le società fiduciarie partecipanti al capitale di questi e le società fiduciarie che detengono la partecipazione di controllo, come definita dall’articolo 2359, comma 1, del codice civile, in società partecipanti al capitale di questi, rendano nota al soggetto concessionario l’identità dei loro fiducianti e si impegnino anche a rendere nota l’identità di tutti i futuri fiducianti. Le società fiduciarie, tenute a rendere nota l’identità dei fiducianti ai sensi del presente comma, che acquistino partecipazioni in soggetti già titolari di una concessione o la partecipazione di controllo in società partecipanti al capitale di questi, sono tenute a comunicare l’identità dei fiducianti entro 30 giorni dall’acquisto della partecipazione. Le medesime società fiduciarie sono tenute a rendere noto al concessionario ogni mutamento dell’identità dei fiducianti, entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza. Per le società quotate in borsa non trovano applicazione le disposizioni di questo comma e di cui al comma 1.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, “Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige”)

(1) L’articolo 20 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, è così sostituito:

“Art. 20 (Scarto di documenti)

1. Gli enti pubblici locali stabiliscono con provvedimento motivato, quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto al nullaosta della Ripartizione provinciale Beni culturali.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Dopo l’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 2/bis (Funzioni di vigilanza e tutela della Giunta provinciale sugli enti locali)

1. In sede di vigilanza e tutela, nelle sedute della Giunta provinciale le funzioni di segretario/segretaria sono esercitate dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto/dalla sua sostituta o da un funzionario/una funzionaria incaricati. Esso/Essa verifica anche l’attuazione delle decisioni.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E BENI ARCHEOLOGICI

Art. 4  (Modifiche della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema delle biblioteche pubbliche”)

(1) L’articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6 (Agenzie educative)

1. Il sistema dell'educazione permanente si fonda sulle attività svolte dalle agenzie educative, e principalmente sulle attività svolte dalle agenzie di educazione permanente.

2. Sono agenzie di educazione permanente gli enti che:

  1. svolgono funzioni di programmazione e attuazione di attività di educazione permanente per almeno 1800 ore all'anno o, qualora trattasi di centri residenziali di educazione permanente, svolgono le medesime attività per almeno 1600 giorni di frequenza all'anno. Il numero dei giorni di frequenza è dato dal numero di giorni di lezione moltiplicato per il numero dei partecipanti;
  2. svolgono prevalentemente attività di educazione permanente;
  3. garantiscono attività aperte a tutti e rendono pubblici i loro programmi;
  4. hanno la loro sede o svolgono le loro attività in provincia di Bolzano;
  5. rendono accessibili alla Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività, il finanziamento, i partecipanti e il personale docente e amministrativo;
  6. operano in modo continuativo sulla base di regolari programmi;
  7. garantiscono al personale e ai partecipanti possibilità di compartecipazione nella programmazione e nell’attuazione delle attività educative, al fine di adeguare le attività stesse alle effettive necessità;
  8. si sono già dimostratI efficienti oppure, in caso di nuova istituzione, danno garanzie di affidabilità;
  9. non hanno fini di lucro.

3. Anche le cooperative operanti nel settore dell’educazione permanente e iscritte nell’apposito registro provinciale possono accedere ai vantaggi economici previsti per le agenzie di cui al comma 2.

4. Sono considerate centri residenziali di educazione permanente quelle strutture solitamente destinate a ospitare attività di educazione permanente, che propongono un proprio programma di attività e offrono possibilità di vitto e alloggio ai partecipanti.

5. Sono considerati agenzie educative gli enti che svolgono attività di educazione permanente con i requisiti indicati alle lettere c), d), e), h) e i) del comma 2.

6. Sono considerati inoltre agenzie di educazione permanente gli enti ladini che programmano e svolgono annualmente almeno due terzi delle ore di attività o dei giorni di frequenza di cui al comma 2, lettera a), purché presentino i requisiti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.

7. Con criteri da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono poste per gli enti di lingua italiana le condizioni che consentono la riduzione del numero delle ore di attività e dei giorni prescritti per il riconoscimento della qualifica di agenzia di educazione permanente, sempre che siano garantiti precisi standard di qualità e ricorrano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il consiglio di biblioteca, che viene nominato dall'ente gestore della biblioteca, è composto da cinque a undici membri. Di esso fanno parte in ogni caso, con riferimento al rispettivo bacino di utenza, un rappresentante del comune o di ciascuno dei comuni, e un rappresentante della scuola per ogni livello di istruzione presente, scelto dall'ente gestore sulla base dei nominativi proposti dai rispettivi consigli di circolo e di istituto.”

Art. 5  (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. In considerazione dell’interesse alla pubblica fruizione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a committenti privati per interventi edilizi finalizzati alla musealizzazione di beni archeologici di particolare valore storico-archeologico, rinvenuti su terreno di loro proprietà. Per garantire la pubblica fruizione del sito archeologico musealizzato viene stipulata un’apposita convenzione tra la Provincia e le parti interessate.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000,00 euro per l’anno 2016 e a 300.000,00 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 6  (Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, “Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è così sostituito:

“Art. 35 (Agenzia di stampa e informazione)

1. Presso la Ripartizione provinciale Presidenza e Relazioni estere è istituita una specifica struttura operativa denominata Agenzia di stampa e informazione, di seguito Agenzia, con il compito di garantire un’efficace, tempestiva e professionale informazione ai cittadini in ordine all’attività della Giunta provinciale e dell’amministrazione provinciale.

2. La Giunta provinciale definisce le competenze dell’Agenzia e approva un piano di sviluppo della comunicazione e dell’informazione, elaborato dall’Agenzia e inteso come strumento di garanzia della trasparenza amministrativa.

3. L’Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo per consentire, attraverso tutti i media, la più celere e completa informazione sull’attività della Giunta provinciale e dell’amministrazione provinciale.

4. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza dell’Agenzia, la Provincia può assegnare non più di 12 giornalisti con contratto a tempo determinato, di durata pari a quella della legislatura. Tale contingente corrisponde alla dotazione organica dell’Ufficio stampa al momento dell’istituzione della presente Agenzia.

5. Per un periodo pari a quello della legislatura all’Agenzia può inoltre essere assegnato anche personale provinciale per funzioni amministrative e di supporto, nonché per l’attività giornalistica, se iscritto all’albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori stampa, radiotelevisione, internet e relazioni pubbliche.

6. Al personale dell’Agenzia spetta, secondo le funzioni svolte, il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal contratto nazionale giornalistico. Ferma restando l’invarianza della spesa a carico del bilancio provinciale, il personale amministrativo provinciale assegnato all’Agenzia può optare per il trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico o per quello previsto dal contratto per il personale amministrativo provinciale.

7. Il responsabile dell’Agenzia, che assume la qualifica di direttore, è nominato dalla Giunta provinciale e opera in base alle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione. Al Direttore dell’Agenzia spetta il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per il redattore capo dal contratto nazionale di cui al comma 6.”

Art. 7  (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)   delibera sentenza

(1) Il comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“2. Con legge provinciale si provvede entro il 30 giugno 2017 alla revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell’indennità di funzione e di coordinamento e dell’indennità per dirigenti sostituti degli enti, ai quali si applica il contratto collettivo intercompartimentale, in assegno personale pensionabile. Fino alla revisione menzionata trovano applicazione le disposizioni dei contratti collettivi in materia.” 2)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2019, n. 138 - Indennità di dirigenza – indennità di coordinamento e indennità per dirigenti sostituti – trasformazione graduale dell’indennità in assegno personale pensionabile – ordinamento civile – previdenza sociale – competenza esclusiva del legislatore statale – illegittimità costituzionale
2)
Vedi anche l'art. 1, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.

CAPO V
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 8 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:)

  1. gli articoli 15 e 15/ter della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, e successive modifiche;
  3. l’articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

TITOLO II
AMBIENTE, UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, AGRICOLTURA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE E USI CIVICI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell'aria”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. È vietata la combustione all’aperto di materiale di origine vegetale, ivi compresi i residui vegetali di qualsiasi genere derivanti dalla pulizia di prati, campi, scarpate e boschi.”

(2) La lettera d) del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita:

“d) fuochi da campo, fuochi per graticole e altri fuochi accesi in occasione di tradizioni e usanze popolari, ferma restando la facoltà del comune di disciplinare tali attività all’interno dei centri abitati;”.

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

„3. Sono in ogni caso consentiti i fuochi accesi con combustibili idonei nelle colture agricole, al solo scopo di prevenire le gelate.“

(4) Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 19, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge o delle prescrizioni di carattere tecnico previste nell’allegato C, l’autorità di vigilanza di cui al presente articolo procede, secondo la gravità delle infrazioni:

  1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
  3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica o per l'ambiente.”

(5) Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “, chi non ottempera a quanto stabilito dall’art. 18, comma 4,”.

Art. 10  (Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)

(1) L’articolo 15 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito:

“Art. 15 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità può essere autorizzata tra gli stessi o con altri rifiuti, sostanze o materiali, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 2 e che l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

3. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a provvedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2.”

Art. 11  (Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “dal Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente”.

(2) L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono stabiliti con regolamento di esecuzione, in base a una proposta elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tecnico composto dai direttori, o rispettivi delegati, dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, della Ripartizione provinciale Agricoltura, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e dell'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale, nonché da uno dei direttori dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, in rappresentanza dei Servizi stessi, o da un suo delegato.”

(3) L’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19 (Scavi e prelievi di acqua sotterranea)

1. Il prelievo e l’utilizzo dell’acqua di falda, lo scavo al livello della falda acquifera, l’abbassamento artificiale del livello freatico e lo sfruttamento della geotermia sono soggetti alla procedura di approvazione sui diritti delle acque ai sensi della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La procedura di approvazione sui diritti delle acque di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

  1. trivellazioni di sondaggio per indagini geologiche o idrogeologiche, anche con prove di pompaggio finalizzate a determinare le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo;
  2. affioramenti d’acqua sotterranea derivanti dalla costruzione di fabbricati e impianti;
  3. emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente per territorio;
  4. emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d’acqua superiore a 50 litri al secondo, autorizzati dall’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche;
  5. impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo senza emungimento d’acqua, fino a una profondità di 200 metri dal piano di campagna o con una potenza termica non superiore a 100 chilowatt.

3. Per gli impianti di cui al comma 2 non devono essere corrisposti canoni di utilizzo ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche.

4. Gli affioramenti e gli emungimenti d’acqua sotterranea di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), devono essere eliminati il più presto possibile, adottando tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea e per non compromettere le utenze idriche circostanti.

5. Gli impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo di cui al comma 2, lettera e), devono essere realizzati secondo il procedimento e le norme tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.

6. In caso di utilizzo d’acqua sotterranea in zone idrogeologicamente non conosciute, in caso di incertezza rispetto alla quantità e alla qualità dell’acqua sotterranea individuata o di possibile danneggiamento delle utenze idriche esistenti, l’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, conclusa la procedura di approvazione di cui al comma 1, può prescrivere l’esecuzione di una trivellazione di prova. L’assessore provinciale competente può rilasciare la concessione all’utilizzo dell’acqua in base alle nuove informazioni così ottenute.”

(4) L’articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 20 (Istruttoria)

1. La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente, il quale provvede alla sua pubblicazione per 15 giorni presso la propria sede, nonché all'albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati. Non sono ammesse domande concorrenti.

2. Con un’utenza d’acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulteriori aree, a condizione che l’aumentato prelievo d’acqua non pregiudichi la falda acquifera o i pozzi circostanti e che venga presentata all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente una denuncia, nella quale vanno indicate le particelle fondiarie aggiunte, la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo caso il singolo proprietario è responsabile per la parte di impianti presenti sul proprio terreno.”

(5) Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: “11 maggio 1999” sono sostituite dalle parole: “3 aprile 2006”.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “24 luglio 1998, n. 7” sono sostituite dalle parole: “5 aprile 2007, n. 2”.

(7) Nel comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “unitamente alla domanda di concessione edilizia” sono soppresse.

(8) Nel comma 4 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “di concessione edilizia” sono soppresse.

(9) Nel comma 5 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “di cui all’articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2”.

(10) Nel comma 12 dell’articolo 39 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “all’articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2”.

(11) Nel comma 3 dell’articolo 45 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole “nonché il modulo di registrazione” sono soppresse.

(12) Nel comma 2 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, il numero: “54” è sostituito dal numero: “55”.

(13) Nel comma 4 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, dopo la parola: “reflue” vengono aggiunte le parole: “in rete fognaria”.

(14) Le lettere o) e p) del comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite:

“o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alle sistemazioni idrauliche delle acque superficiali e alla tutela delle relative aree di pertinenza di cui all’articolo 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro;

p) chiunque contravviene alle disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque di cui all’articolo 49, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro;”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 12  (Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico assegnati in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale.”

(2) L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è soppresso.

(3) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Dalle piccole sorgenti può essere prelevata e utilizzata liberamente per uso potabile, domestico e per l’abbeveraggio una quantità d’acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo, fermo restando il rispetto dei diritti esistenti.”

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, il competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente rinnova le concessioni, alla relativa scadenza, per un periodo di 30 anni, a condizione che sussistano i seguenti presupposti:

  1. non osti un superiore interesse pubblico;
  2. persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque;
  3. gli impianti siano conformi allo stato della tecnica;
  4. in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.”

(5) Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo della concessione già presentate.”

Art. 13  (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Dopo l’articolo 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono inseriti i seguenti articoli 23/bis e 23/ter:

“Art. 23/bis (Concessioni per piccole derivazioni d’acqua a favore di malghe, rifugi, masi di montagna e alpeggi gestiti in proprio)

1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo di produzione elettrica, che servano esclusivamente all’approvvigionamento elettrico per autoconsumo di malghe e rifugi, per i quali non sia altrimenti possibile un allacciamento economico e vantaggioso alla rete elettrica, non si applicano gli articoli 4 e 9. Gli articoli 4 e 9 non si applicano altresì al rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche fino a un massimo di 50 kW per il fabbisogno domestico di masi di montagna con più di 40 punti di svantaggio e di alpeggi gestiti in proprio, anche se allacciati alla rete elettrica pubblica.

Art. 23/ter (Concessioni per derivazioni d’acqua su condotte per acqua potabile e su esistenti impianti di irrigazione e innevamento)

1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in condotte per l’acqua potabile, nonché nella procedura per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in centrali piccole (< 220 kW) su impianti di irrigazione o di innevamento, nei limiti prestabiliti dalla relativa concessione in essere, non si applicano gli articoli 4 e 9.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 14  (Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, “Istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”)

(1) Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8/bis (Associazioni agrarie di mutua assicurazione bestiame)

1. Le associazioni ammesse a presentare le domande di aiuto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, devono risultare iscritte in un apposito elenco tenuto presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

2. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. devono dotarsi di uno statuto che contenga almeno le indicazioni di cui al comma 3 e che corrisponda allo statuto tipo deliberato dalla Giunta provinciale;
  2. devono avere un numero minimo di soci pari a nove;
  3. scopo dell’associazione deve essere il risarcimento di danni derivanti dalla perdita di bestiame;
  4. devono operare entro una circoscrizione individuata con deliberazione dell’assemblea generale dei soci;
  5. le cariche ricoperte non sono retribuite, eccettuato il rimborso delle spese, anche in forma forfettaria.

3. Lo statuto dell’associazione deve contenere almeno quanto segue:

  1. la denominazione e la sede dell’associazione;
  2. le condizioni di ammissione e di recesso per i soci;
  3. l’indicazione degli organi e le loro funzioni, il numero dei rispettivi membri e le modalità della loro nomina;
  4. i diritti e i doveri dei soci, i criteri per la determinazione dei risarcimenti e le modalità di compilazione del bilancio consuntivo;
  5. le forme e le condizioni dello scioglimento e della liquidazione dell’associazione;
  6. le modalità di convocazione dell’assemblea generale e le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni;
  7. le modalità per la determinazione dei premi da pagare per ogni singolo socio.”

Art. 15  (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è così sostituito:

“1. Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge, nel caso in cui costituiscano aiuti di Stato, possono essere concessi dopo l’esito positivo dell’esame di compatibilità dei criteri d’incentivazione emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della presente legge, svolto dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE

Art. 16  (Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1)  Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito: “Chiunque effettua una trasformazione di bosco soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata; in ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Chiunque esegue il taglio di piante in violazione della prescrizione di cui al comma 3, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10,00 euro per ogni pianta tagliata con diametro a petto d’uomo non inferiore a 17,5 cm. Per piante di diametro inferiore, se sussistano i presupposti, si applica unicamente l’articolo 10. In caso di taglio in bosco ceduo si applica la sanzione amministrativa di 1.000,00 euro per ettaro. In ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve gestire gli stessi secondo le finalità di cui all’articolo 1 e provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17  (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, “Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “D.M. 24 marzo 1982” sono sostituite dalle parole “decreto ministeriale 26 giugno 2014”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito:

“1. Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un’apposita commissione, composta al massimo da tre membri, abilitati ed iscritti nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o ambientale. L’incarico del collaudo è conferito dal proprietario o gestore delle opere. Per i bacini senza sbarramento e di volume inferiore a 100.000 metri cubi, il collaudo può essere eseguito da un ingegnere civile o ambientale, abilitato ed iscritto nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito:

“5. Ultimate le operazioni di collaudo e dopo la verifica del relativo atto, il Direttore dell’Ufficio provinciale Dighe rilascia il nullaosta alla messa in esercizio dell’opera.”

(4) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “articolo 6, comma 2” sono sostituite dalle parole “articolo 7, comma 2”.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 18  (Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione dei beni di uso civico”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Nel caso in cui le persone elette non accettino il mandato e non sia possibile raggiungere il numero di membri del comitato previsto per legge e, conseguentemente, il Presidente della Provincia non possa procedere alla proclamazione dei membri eletti, la Giunta provinciale nomina un commissario, che rimarrà in carica fino a nuove elezioni. Queste si svolgeranno entro 90 giorni. Se dopo le nuove elezioni non sarà ancora possibile proclamare un nuovo comitato di cinque membri, in deroga all’articolo 1, comma 3, l’amministrazione dei beni di uso civico verrà affidata direttamente dalla Giunta provinciale alla Giunta comunale.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Le entrate derivanti da pagamenti diretti nell’ambito di regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché da premi per il sostegno allo sviluppo rurale sono da destinare al finanziamento di iniziative collettive nell’interesse dell’agricoltura.”

(3) I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. Le deliberazioni del comitato soggette a controllo devono essere inviate, in duplice copia, all’ufficio competente per la vigilanza della Ripartizione provinciale Enti locali, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della loro adozione.

(4) La Giunta provinciale può indicare al comitato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo, con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancato rispetto di tale invito, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto consuntivo.”

CAPO VII
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 19 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8;
  2. i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 e la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26;
  3. il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche;
  4. con effetto dal 1° gennaio 2017, il comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
  5. il comma 2 dell’articolo 12, il comma 4 dell’articolo 45 e il comma 6 dell’articolo 54 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche;
  6. la legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20;
  7. il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21.

Art. 20  (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1)  Il comma 2 dell’articolo 13/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:

“2. Il titolare della concessione per l’imbottigliamento di acqua minerale può manifestare all’ufficio provinciale competente l’interesse al rinnovo della concessione non prima di due anni dalla relativa scadenza e, al più tardi, un anno prima della scadenza stessa.”

(2) Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 13/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito: “In caso di mancata domanda di rinnovo, entro i termini previsti, da parte del concessionario uscente, la concessione è bandita d’ufficio.“

TITOLO III
MOBILITÀ, EDILIZIA ABITATIVA, DIPENDENZE, SANITÀ, SOCIALE, LAVORO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art. 21  (Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:

“d) realizzano le fermate dei servizi pubblici di autobus sul proprio territorio e provvedono alla loro manutenzione, pulizia e sgombero neve. Al di fuori dei centri abitati, qualora non sia presente un marciapiede, alla manutenzione, pulizia e allo sgombero provvede l’ente competente per la manutenzione della strada.”

(2) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:

“e) possono istituire, ove necessario, servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia, per i quali deve essere garantito dai richiedenti il servizio di accompagnamento.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l’eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale di cui alla decisione della Commissione europea (2011) 9380 del 20 dicembre 2011 da essa assunti.”

(4) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituita:

“g) osserva le disposizioni sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo e trilinguismo di cui allo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione;”

(5) Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“2. Per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale.”

(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per le attività di car sharing, intese quale integrazione del servizio di trasporto pubblico a favore della mobilità sostenibile, possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi per spese di investimento e di esercizio nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale. La Provincia autonoma di Bolzano ha facoltà di acquisire, anche ai sensi dell’articolo 31, comma 4, quote e partecipazioni in società e consorzi che svolgono il servizio di car sharing sul territorio provinciale in modo prevalente o esclusivo.”

(7) Nel testo tedesco del primo periodo del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola “oder” è sostituita dalla parola “und”.

(8) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituita:

“e) migliorare l’efficienza dell’organizzazione e la produttività dei servizi di trasporto;”

(9) Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, agli enti locali territoriali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico può essere concesso un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale.”

(10) Il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“3. Le imprese di trasporto sono tenute a fornire tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici necessari all’effettuazione dei controlli.”

(11) Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:

“k) fissa, d’intesa con il Consiglio dei Comuni e in conformità ai regolamenti esistenti relativi ai servizi di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione e i criteri per l’istituzione dei servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia. Tali criteri prevedono la partecipazione dei genitori come accompagnatori.”

(12) Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 59 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono soppresse le parole “e 4/bis”.

(13) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20.000,00 euro per l’anno 2016, a 220.000,00 euro per l’anno 2017 e a 220.000,00 euro per l’anno 2018, si provvede:

  1. quanto a 120.000,00 euro per l’anno 2017 e a 120.000,00 euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018;
  2. quanto a 20.000,00 euro per l’anno 2016, a 100.000,00 euro per l’anno 2017 e a 100.000,00 euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.
    La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

(14) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22  (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l’intermodalità”)

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è così sostituito:

“Art. 7 (Incentivazione del trasporto combinato)

1. Allo scopo di favorire ed incrementare il passaggio del trasporto merci dalla gomma alla rotaia in Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi a soggetti pubblici e privati operanti in questo settore e promuovere iniziative in tale ambito.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,00 euro per l’anno 2016, a 200.000,00 euro per l’anno 2017 e a 200.000,00 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 23  (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis A far data del 1° gennaio 2017 la quinta fascia di reddito di cui alla lettera e) del comma 1 rimane in vigore solo agli effetti dell’articolo 82.”

(2) Alla fine del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “e per l’anno 2016 in 15.000.000,00 di euro”.

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2016 in 10.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale.”

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000.000,00 di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.

(5) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIPENDENZE, SANITÀ E SOCIALE

Art. 24  (Modifica della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, “Interventi in materia di dipendenze”)

(1) Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, la cifra “16” è sostituita dalla cifra “18”.

Art. 25  (Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”)

(1) L’alinea del comma 1/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche è così sostituito: “L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige può porre in essere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per la durata massima di tre anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale. Durante questo periodo il personale deve frequentare i corsi per l’apprendimento delle lingue per le quali non possiede i requisiti per il concorso pubblico nel corrispondente profilo professionale. Questi contratti non sono rinnovabili, se non per indispensabili e inderogabili esigenze di servizio. Ciò deve essere approvato con delibera della Giunta provinciale. I presupposti per la stipula di questi contratti sono:”.

(2) Al comma 1/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a finanziare corsi per l’apprendimento della seconda lingua per il personale di cui al presente comma, che ha rapporti contrattuali in essere con l’Azienda stessa.”

Art. 26  (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) Nel testo italiano della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, la parola “corsi” è sostituita dalla parola “iniziative”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il seguente comma:

“1/bis Allo scopo di promuovere la formazione specifica in medicina generale, la Provincia organizza, direttamente o tramite un apposito centro, lo svolgimento di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla normativa nazionale in materia, provvedendo al relativo finanziamento.”

(3) Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Provincia gestisce direttamente il corso di formazione specifica in medicina generale e realizza le attività del corso di formazione direttamente o tramite il centro di formazione specifica in medicina generale istituito presso la Scuola provinciale superiore di sanità.”

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12.000,00 euro per l’anno 2016, a 12.000,00 euro per l’anno 2017 e a 12.000,00 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

(5) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27  (Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, “Scuola provinciale superiore di sanità”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. La Giunta provinciale è autorizzata a istituire presso la Scuola provinciale superiore di sanità un centro di formazione specifica in medicina generale per la realizzazione delle attività della formazione specifica in medicina generale.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,00 euro per l’anno 2016, a 0,00 euro per l’anno 2017 e a 60.000,00 euro per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente nell’ambito del programma 01 della missione 13 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28  (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel comma 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 dicembre 2017”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole: “che abbiano svolto attività in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private” sono inserite le seguenti parole: “con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro,”.

Art. 29  (Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza farmaceutica”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale può mettere a disposizione ulteriori sostegni in ambito di indennità di residenza delle piccole farmacie periferiche e rurali sussidiate con dispensari farmaceutici, che sono assegnate alla 4° soglia per il calcolo differenziato degli sconti.”

Art. 30  (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 12/bis, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il direttore generale e il vicedirettore generale dell’azienda sono nominati dalla giunta dell’ente istitutore, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel Bollettino Ufficiale della Regione, con contratto a tempo determinato e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a dirigente apicale dell’ente istitutore. La durata dell’incarico non può superare di 6 mesi il mandato della giunta che lo ha nominato. La neoeletta giunta dell’ente istitutore procede alla verifica dell’operato del direttore generale e del vicedirettore generale, con facoltà di rinnovare gli stessi per una volta senza previa attivazione di pubblica selezione. In caso di elezione anticipata di almeno due anni rispetto alla normale scadenza del mandato, sia il commissario che la giunta neoeletta procedono secondo la medesima procedura, senza che valga il limite dell’eventuale rinnovo. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta dell’ente istitutore su proposta del presidente della comunità comprensoriale ovvero del sindaco o dell’assessore da questo delegato con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam. Nel caso di azienda già esistente i contratti in essere all’entrata in vigore della presente norma vengono adeguati alle disposizioni di cui al presente comma.”

CAPO IV
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 31 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche,
  2. il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10;
  3. l’articolo 38/bis della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18;
  4. la lettera j) del comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.

TITOLO IV
PATRIMONIO E FINANZE, FISCO, ECONOMIA E TURISMO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E FINANZE

Art. 32  (Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I relativi contratti o le relative concessioni vengono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio ha la facoltà di concedere in uso o in comodato i beni per periodi non superiori a dodici mesi.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. L’assessore provinciale competente per l’amministrazione del patrimonio può disporre la vendita o l’acquisto di immobili, qualora il loro valore non superi l’importo di 10.000,00 euro. I relativi contratti con valore fino alla predetta soglia possono essere stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio.

(4) I proventi derivanti dall’alienazione di immobili possono essere reimpiegati per l’acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari.”

Art. 33  3)

3)
L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera a), della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

Art. 34  (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

“d) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) del comune stesso, dove si trova l’unità immobiliare, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per gli anni 2014 e 2015, agli immobili della categoria catastale D/3 dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 6, lettera c), è applicata l’aliquota prevista dal medesimo comma 6, a condizione che detti immobili siano utilizzati per scopi culturali.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA

Art. 35  (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunta la seguente lettera:

“d) l’assunzione e la formazione di apprendisti.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2017 e a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 36  (Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituita:

“d) la costruzione di sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate;”.

(2) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 10/bis (Sentieri escursionistici)

1. Essendo la rete dei sentieri escursionistici importante sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale che come indispensabile infrastruttura turistica, la Provincia può concedere contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici. Per la manutenzione straordinaria al di fuori delle aree protette è competente la Ripartizione provinciale Foreste, che, con il consenso dei proprietari dei terreni, svolge i relativi lavori in economia tramite gli ispettorati forestali, applicando le disposizioni dell’ordinamento forestale. L’inserimento dei sentieri nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di un diritto consuetudinario.

2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.

3. La convenzione prevede in particolare:

  1. l’individuazione dei sentieri escursionistici e dei relativi gestori;
  2. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri escursionistici.

4. Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10/bis, beneficiari dei contributi sono l’Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

“2. Per le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e g), i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano proprietarie o concessionarie di rifugi alpini situati nel territorio della provincia.”

(5) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10/bis, le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla competente ripartizione provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno.”

(6) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10/bis, la concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare l’80 per cento delle spese ammesse, sono disposte dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta per le attività alpinistiche.”

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000,00 euro per l’anno 2016, a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2017 e a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2018, si provvede:

  1. quanto a 400.000,00 euro per l’anno 2016, a 800.000,00 euro per l’anno 2017 e a 800.000,00 euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018;
  2. quanto a 200.000,00 euro per l’anno 2016, a 200.000,00 euro per l’anno 2017 e a 200.000,00 euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.

La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

(8) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 37 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche;
  2. il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1;
  3. la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche.

TITOLO V
NORME FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 38 (Disposizione finanziaria)

(1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5, 21, 22, 23, 26, 27, 35 e 36, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 39 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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