(1) All’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Il canone minimo ammonta a 50,00 euro mensili. Ai nuclei familiari il cui canone sociale è inferiore al canone minimo si applica il canone minimo.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.