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Delibera 31 maggio 2016, n. 615
Criteri per la concessione di contributi per l'adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per l'acquisto delle necessarie attrezzature per il lavoro

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi per l’adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per l’acquisto delle necessarie attrezzature per il lavoro

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, la concessione di contributi per l’adattamento del posto di lavoro ai bisogni delle persone con disabilità e per l’acquisto delle necessarie attrezzature di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di queste persone.

2. I contributi previsti dai presenti criteri soddisfano le condizioni di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GU L 187/1 del 26.6.2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 2
Beneficiari e misure agevolabili

1. Possono beneficiare del contributo datrici e datori di lavoro privati che hanno sostenuto maggiori costi per:

a) l’adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità;

b) l’acquisto delle attrezzature necessarie per il lavoro.

Art. 3
Presupposti

1. Il contributo viene concesso per l’adattamento del posto di lavoro e l’acquisto delle attrezzature necessarie per il lavoro riferiti a lavoratori e lavoratrici che

a) presentino la certificazione rilasciata dall’apposita commissione di cui all’articolo 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 46 per cento, oppure

b) presentino la certificazione d’invalidità rilasciata dall’INAIL, attestante una percentuale di invalidità non inferiore al 34 per cento.

2. Il contributo viene concesso solo per i maggiori costi sostenuti, ma non per i generali costi d’acquisto.

3. Il contributo viene concesso solo se i dipendenti sono assunti a tempo indeterminato.

4. Nessun contributo viene corrisposto per quegli adeguamenti per i quali siano già previste altre agevolazioni.

Art. 4
Entità dell’agevolazione

1. Ai contributi previsti dai presenti criteri è destinato annualmente il 5 per cento della somma totale disponibile per favorire l’assunzione di persone disabili. Se la somma non viene interamente utilizzata, la parte residua è destinata all’erogazione di contributi per l’assunzione di persone disabili.

2. Il calcolo del contributo avviene sulla base della spesa preventivata o delle spese effettivamente sostenute dal datore di lavoro privato o dalla datrice di lavoro privata, secondo i seguenti criteri:

a) se l’ammontare delle spese effettivamente sostenute risulta maggiore rispetto al preventivo di spesa presentato, il calcolo del contributo verrà effettuato in base al preventivo di spesa;

b) se l’importo indicato nel preventivo di spesa presentato risulta maggiore rispetto alle spese effettivamente sostenute, il calcolo del contributo verrà effettuato sulla base del rendiconto finale di spesa.

3. Il contributo sarà erogato come segue:

a) a fronte di maggiori costi fino a 1.500,00 euro: l’intero importo;

b) a fronte di maggiori costi da 1.500,00 euro a 13.000,00 euro: 1.500,00 euro + 25% dell’importo residuo;

c) a fronte di maggiori costi oltre 13.000,00 euro: 4.500,00 euro + 5% calcolato sulla differenza fra la spesa sostenuta e 13.000,00 euro.

4. Gli importi da 0,5 euro saranno arrotondati per eccesso all’unità di euro successiva, mentre gli importi fino a 0,49 euro sono arrotondati per difetto all’unità di euro precedente.

Art. 5
Presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata in ogni momento nell’arco dell’anno all’Ufficio provinciale Servizio lavoro.

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell’avvio del relativo progetto.

3. Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla ripartizione provinciale competente, convertite in formato PDF, firmate digitalmente e indirizzate attraverso un'unica comunicazione PEC alla seguente casella di posta elettronica certificata: as.sl@pec.prov.bz.it. Il/La richiedente deve conservare i documenti originali in forma cartacea per 10 anni a partire dall'anno successivo a quello di erogazione del contributo (in presenza di accertamento, fino alla conclusione dell'accertamento).

4. La domanda deve riportare il numero della marca da bollo elettronica. Il/La richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione, dalla quale risulti l’attività lavorativa svolta dalla persona disabile, il suo profilo professionale e la data assunzione;

b) copia del certificato di invalidità, se si tratta di persone che non sono state assunte in base alla normativa sul collocamento mirato;

c) preventivo dettagliato delle spese da sostenere;

d) cronoprogramma, con indicazione del termine previsto per l’adattamento del posto di lavoro o per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria;

e) dichiarazione attestante che per le medesime spese non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi.

Art. 6
Rendicontazione e liquidazione

1. Le spese vanno sostenute entro la data indicata nel cronoprogramma. Entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla questa data, le fatture riferite alle spese sostenute e le relative attestazioni di avvenuto pagamento vanno inoltrate all’Ufficio provinciale Servizio lavoro. Il contributo viene liquidato dietro presentazione della predetta documentazione.

Art. 7
Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione dei progetti ammessi ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento dei progetti agevolati; a questi si aggiungono i casi che l’ufficio ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione dei casi avviene mediante sorteggio da una lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare se i beneficiari hanno presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero hanno omesso di fornire informazioni dovute. Esso è teso inoltre a verificare che gli investimenti e le iniziative agevolate siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

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