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Delibera 14 giugno 2016, n. 631
Criteri per l’assegnazione di alloggi al personale dell’amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale di Bolzano

Allegato A

Criteri per l’assegnazione di alloggi al personale dell’amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale di Bolzano

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l’ammissione delle persone di cui all’articolo 2, comma 1, nelle case-albergo per lavoratori, di seguito denominate alloggi per il personale.

2. Per l’assegnazione e il rilascio degli alloggi per il personale si applica la procedura semplificata di cui ai presenti criteri.

Art. 2
Aventi diritto

1. Hanno diritto all’assegnazione di un alloggio per il personale le persone che soddisfano i seguenti requisiti minimi:

a) appartengono al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria o del Comparto Ministeri, in servizio presso la Casa Circondariale di Bolzano;

b) sono titolari di un reddito familiare che non superi la seconda fascia ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;

c) non sono proprietarie o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibile dal proprio posto di lavoro, né hanno ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda la proprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio.

2. Se per l’anno precedente alla presentazione della domanda non si possono dimostrare redditi familiari, la capacità economica è determinata applicando i seguenti parametri:

a) per la persona richiedente e i suoi familiari che, al momento della presentazione della domanda, esercitano un’attività di lavoro dipendente, si considera il reddito risultante dall’applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria o, se più alto, dalla busta paga;

b) per i familiari della persona richiedente che, al momento della presentazione della domanda, esercitano un’attività di lavoro autonomo, si calcola in ogni caso un reddito che non può essere inferiore a quello risultante dall’applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.

Art. 3
Bandi

1. L’IPES assegna tramite bandi gli alloggi per il personale che si rendano disponibili a qualunque titolo.

2. Le domande, corredate della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, possono essere presentate all’IPES entro il termine previsto dal relativo bando. Tale termine non può essere superiore a 60 giorni.

3. Nella domanda dovrà essere indicato – a pena di irricevibilità – l’indirizzo per le notificazioni da eseguirsi al richiedente. Qualora tale indirizzo dovesse cambiare, la persona richiedente dovrà informare l’IPES entro 30 giorni a pena della cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4.

Art. 4
Procedura per l’ammissione nell’elenco degli aventi diritto

1. L’esame delle domande avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione.

2. Le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 sono provvisoriamente inserite in un elenco progressivo gestito dall’IPES, formato secondo i seguenti criteri di precedenza:

a) numero dei componenti del nucleo familiare considerato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale;

b) minor reddito familiare complessivo;

c) in caso di parità, si procede a sorteggio pubblico.

3. L’elenco di cui al comma 2 e tutte le domande rigettate sono sottoposti al Presidente dell’IPES, che dispone l’inserimento dei richiedenti nell’elenco definitivo o l’esclusione dallo stesso.

4. L’elenco definitivo degli aventi diritto è pubblicato mediante affissione all’albo pretorio dell’IPES.

5. Contro i decreti del Presidente dell’IPES è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.

Art. 5
Assegnazione e consegna dell’alloggio

1. Il Presidente dell’IPES o un suo incaricato assegna gli alloggi disponibili sulla base della posizione occupata dagli aventi diritto nell’elenco definitivo.

2. L’alloggio deve essere accettato entro 15 giorni dal ricevimento dalla comunicazione di assegnazione dell’IPES, secondo le modalità ivi indicate.

3. Prima della consegna dell’alloggio, l’assegnatario sottoscrive la convenzione di locazione nonché il regolamento delle affittanze e consegna all’IPES la ricevuta di versamento della cauzione, pari a tre mensilità del canone di locazione di cui all’articolo 6.

4. L’IPES comunica alla direzione della Casa Circondariale di Bolzano i nominativi degli assegnatari.

Art. 6
Canone di locazione

1. Il canone di locazione dovuto per l’alloggio per il personale corrisponde al canone provinciale.

2. In aggiunta al canone di locazione sono dovute le spese per i servizi di cui all'articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.

Art. 7
Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio

1. Le seguenti circostanze determinano la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio e la conseguente cancellazione dall’elenco definitivo di cui all’articolo 4:

a) la mancata accettazione entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2;

b) l’inadempimento degli obblighi connessi all’assegnazione o alla consegna dell’alloggio.

2. Chi decade dall’assegnazione dell’alloggio per mancata accettazione dello stesso può ripresentare la domanda decorsi 3 anni dalla data del decreto di decadenza.

Art. 8
Diritto alla permanenza nell’alloggio

1. L’alloggio per il personale può essere occupato fino alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), o al trasferimento dell’assegnatario ad altra sede.

2. Hanno diritto a occupare l’alloggio insieme all’assegnatario le seguenti persone, purché da questi indicate nella domanda:

a) i componenti del nucleo familiare considerato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale;

b) in ogni caso, i figli.

Art. 9
Revoca dell’assegnazione e rilascio dell’alloggio

1. Nei seguenti casi è avviata la procedura per la revoca dell’assegnazione dell’alloggio:

a) reiterata violazione del regolamento delle affittanze, nonostante diffida ripetuta per tre volte;

b) morosità accertata nel pagamento all’IPES di due mensilità del canone di locazione;

c) cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), o trasferimento dell’assegnatario ad altra sede;

d) mancata abitazione stabile ed effettiva nell’alloggio per un periodo superiore a tre mesi, fatta salva l’autorizzazione dell’IPES per gravi motivi;

e) cessione dell’alloggio a terzi;

f) uso dell’alloggio per scopi illeciti e immorali;

g) abuso nel godimento dell’alloggio;

h) accoglienza non autorizzata di altre persone nell’alloggio rispetto a quelle indicate nella domanda di assegnazione;

i) è stato accertato che la persona assegnataria ha la proprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibile dal proprio posto di lavoro, o ha ceduto negli ultimi cinque anni la proprietà di una tale abitazione o di tale diritto;

j) l’alloggio o l’edificio ha subito danni rilevanti che eccedono la normale usura;

k) nonostante diffida ripetuta per tre volte, ai tecnici IPES è stato impedito l’accesso all’alloggio per dare corso a riparazioni che non possono essere differite per non compromettere la sicurezza dell’immobile e l’incolumità delle persone che vi risiedono o di terzi.

2. In caso di comprovata presenza di un motivo di rilascio ai sensi del comma 1, il Presidente dell’IPES o la persona da lui incaricata revoca l’assegnazione dell’alloggio e intima all’assegnatario di lasciare libero l’alloggio entro il termine massimo di trenta giorni.

3. In caso di decesso dell’assegnatario, l’alloggio deve essere rilasciato dagli altri occupanti entro un anno dalla data del decesso.

4. In caso di separazione personale dell’assegnatario o di cessazione della convivenza more uxorio, l’alloggio deve essere rilasciato dalle persone non più conviventi con l’assegnatario stesso rispettivamente:

a) entro un anno dalla domanda di separazione o dall’avvio della procedura di negoziazione assistita;

b) entro un anno dal cambio di residenza dell’assegnatario.

5. In ogni caso di mancato rilascio volontario dell’alloggio si procede al rilascio forzoso.

6. La revoca comporta l’esclusione dall’assegnazione dell’alloggio per il personale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento.

Art. 10
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.

2. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi.

 

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