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g) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 351)
Riordinamento del Centro di sperimentazione Laimburg

1)
Pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 del B.U. 28 dicembre 2016, n. 52.

Art. 1 (Centro di sperimentazione Laimburg)  

(1)  Il Centro di Sperimentazione Laimburg, di seguito denominato Centro, è un ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.

(2)  Il Centro svolge attività di ricerca, sperimentazione e innovazione, provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare nonché in tutti i settori connessi.

(3)  Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attività istituzionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.

(4)  Il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubbliche o private, nazionali ed estere - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, anche a titolo oneroso. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.

(5)  Il Centro può eseguire progetti di ricerca e sperimentazione, servizi ed analisi scientifiche a carico di terzi. L’entità del corrispettivo per queste prestazioni è fissata dal Direttore del Centro sulla base degli elementi di costo.

(6)  Presso il Centro è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolti anche semi e sementi. Finalità della banca genetica è raccogliere varietà di piante, di immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche.

(7)  Su incarico della Giunta provinciale, il Centro può anche adottare misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione.

(8)  Il Centro stipula un accordo programmatico pluriennale con la Provincia, il quale viene concordato con il membro della Giunta Provinciale competente per il Centro.

Art. 2 (Beni e patrimonio)

(1)  I beni immobili necessari all’espletamento delle attività al Centro sono di proprietà della Provincia e vengono messi a disposizione dello stesso .

(2)  I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, sono di proprietà del Centro, che ne cura l’inventariazione e la gestione. La Giunta provinciale può trasferire al Centro la proprietà dei beni mobili necessari all’espletamento delle attività ovvero ad assicurarne il godimento.

(3)  Per l’espletamento delle sue attività, il Centro utilizza anche terreni ed altri beni immobili nonché beni mobili e altre risorse del Demanio provinciale, messi a disposizione dalla stessa. Il fabbisogno del Centro ha precedenza rispetto ad altri utilizzi.

(4)  Il Centro in caso di necessità può affittare a proprie spese terreni agricoli e altri beni immobili per le sue attività.

(5)  Il Centro può inoltre acquistare e rivendere prodotti del Demanio Laimburg.

(6)  La costruzione di edifici in uso da parte del Centro e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico o della Ripartizione provinciale Amministrazione del Patrimonio. Il Centro in caso di necessità può incaricare a proprie spese il Demanio provinciale o altri per la realizzazione di detti lavori

(7)  Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 3 (Finanziamenti e entrate)

(1)  La Giunta provinciale assegna al Centro un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali di cui all’articolo 1 e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale.

(2)  Ogni entrata connessa con l’attività del Centro è versata direttamente al Centro.

Art. 4 (Coordinamento ed indirizzo)

(1)  Come unità di collegamento tra l’assessore/l’assessore competente e il Centro funge il direttore/la direttrice del dipartimento competente che assume il ruolo di coordinamento e controllo. In questo contesto il Dipartimento provvede al trasferimento dei fondi approvati dalla Giunta provinciale nel bilancio del Centro nonché alla presentazione dei relativi provvedimenti per l’approvazione da parte della Giunta provinciale. L’attività amministrativa correlata viene effettuata dal personale del Centro.

Art. 5 (Personale)

(1)  Il Centro si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia. Il Centro può inoltre assumere direttamente personale, anche stagionale, per le sue attività, nonché per particolari progetti e attività scientifiche.

(2)  Al personale dipendente dal Centro, le quali spese sono a carico del bilancio del Centro, si applica, salvo diversa previsione dello statuto, il contratto collettivo di riferimento.

Art. 6 (Statuto)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale approva lo statuto del Centro, che stabilisce:

  1. gli organi del Centro, la loro composizione e i loro compiti;
  2. l’articolazione della struttura dirigenziale e le direttive sulla struttura amministrativa del Centro;
  3. le attività principali del Centro;
  4. la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale del Centro.
massimeDelibera 7 ottobre 2013, n. 1456 - Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 1446 del 20.12.2016, delibera n. 1158 del 28.12.2021 e delibera n. 783 del 12.09.2023)

Art. 7 (Attività amministrative)

(1)  Di norma il Centro svolge direttamente le proprie attività amministrative.

(2)  Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività amministrative definite e disciplinate con apposito accordo di cooperazione.

(3)  Nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge, il Centro può adottare un regolamento interno per gli acquisti di beni, servizi e forniture nonché un regolamento interno di contabilità. 2)

2)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 8.

Art. 8 (Successione)

(1)  Il Centro succede con effetto 1° gennaio 2017 al Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, salvo quanto disposto ai commi 2 e 3.

(2)  Con effetto di cui al comma 1 l'Amministrazione del Podere provinciale Laimburg viene scorporata dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg e incorporata nell'Agenzia provinciale Foreste e Demanio, che viene trasformata in un’agenzia provinciale, denominata Demanio provinciale.

(3)  Il Centro subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, salvo quelli di competenza dell’Amministrazione fondiaria. In particolare ad esso è trasferita la proprietà dei beni mobili.

(4)  I beni immobili che alla data del 31.12.2016 risultano di proprietà del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg sono trasferiti in proprietà alla Provincia.

Art. 9 (Norme transitorie)

(1)  Per assicurare una transizione agevole della contabilità, rimangono in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 il Comitato di coordinamento dell’Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg.

(2)  Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato o la sua rinomina.

(3)  Al Centro viene messo a disposizione personale provinciale con un contingente di 75,947 equivalenti a tempo pieno. 8,474 equivalenti a tempo pieno vengono messi a disposizione al Demanio provinciale.

(3/bis)  A decorrere dal 1° gennaio 2019, un/una dipendente provinciale passa dal Demanio provinciale al Centro nella misura di 0,75 equivalenti a tempo pieno, con corrispondente adeguamento dei contingenti di cui al comma 3. 3)

(3/ter)  A decorrere dal 1° gennaio 2019, sei dipendenti del Demanio provinciale, che corrispondono a 5,115 equivalenti a tempo pieno, passano al Centro per lo svolgimento delle attività amministrative di cui all’articolo 7. I dipendenti che, al momento del passaggio, hanno già un contratto di lavoro a tempo indeterminato vengono assunti a tempo indeterminato dal Centro senza dover partecipare ad ulteriori concorsi o selezioni di personale, mantenendo le condizioni dell’originario contratto. 4)

(4)  Il personale già dipendente del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg o dell’Azienda provinciale Foreste e Demanio con contratto di lavoro a tempo indeterminato può, senza dover sostenere un ulteriore concorso o prova selettiva, cambiare da una struttura all’altra. Per il personale provinciale messo a disposizione ad uno degli enti vengono applicate le relative disposizioni vigenti.

(5)  Le delibere del Consiglio d’Amministrazione e i decreti del Direttore del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg restano in vigore, purché non siano in contrasto con tali disposizioni.

3)
L'art. 9, comma 3/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 8.
4)
L'art. 9, comma 3/ter è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 8.

Art. 10 (Abrogazione)

(1)  Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, sono abrogati.

Art. 11 (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato 5) 

5)
L’allegato è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 23 giugno 2023, n. 16.
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ActionActione) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6
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ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35
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