In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 14 giugno 2016, n. 629
Criteri per l'esercizio dell'attività di accompagnamento di media montagna e per i corsi di preparazione e gli esami di accompagnatore/accompagnatrice di media montagna

Anlage

Criteri per l’esercizio dell’attività di accompagnamento di media montagna e per i corsi di preparazione e gli esami di accompagnatore/accompagnatrice di media montagna

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l’esercizio dell’attività di accompagnamento di media montagna e i corsi di preparazione e gli esami di accompagnatore/accompagnatrice di media montagna, ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco speciale, in esecuzione degli articoli 17/bis e 17/ter della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”.

Art. 2
Accompagnamento di media montagna in escursioni invernali

1. L’accompagnamento di media montagna di cui all’articolo 17/bis della legge è consentito in escursioni invernali limitatamente ai sentieri e agli itinerari che si svolgono su terreni morfologicamente non soggetti a pericolo di valanghe, la cui percorrenza non richieda conoscenze di nivologia, capacità di orientamento, valutazione e l’impiego di tecniche e attrezzature proprie delle attività alpinistiche.

Art. 3
Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna

1. È accompagnatore/accompagnatrice di media montagna chi è iscritto/a nell’elenco speciale degli accompagnatori e delle accompagnatrici di media montagna di cui all’articolo 14, comma 2, della legge.

2. L’iscrizione nell’elenco speciale è subordinata alla frequenza del corso di preparazione di cui all’articolo 4 ed al superamento del relativo esame di cui all’articolo 5.

3. L’iscrizione nell’elenco speciale ha efficacia per tre anni; il suo rinnovo è subordinato all’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 7.

4. Per ogni iscritto l’elenco speciale deve contenere, oltre al numero progressivo, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza, l’indirizzo, il numero di codice fiscale, la data di iscrizione, la data di rilascio, rinnovo, di eventuale sospensione o ritiro della tessera di riconoscimento “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna”, la data di cancellazione dall’elenco o di trasferimento ad altro elenco speciale.

5. Gli iscritti devono comunicare eventuali variazioni di dati entro 30 giorni al collegio provinciale delle guide alpine.

Art. 4
Corso di preparazione

1. Il corso di preparazione si articola in una parte pratica ed in una teorica, ha una durata di almeno 120 ore e comprende:

a) conoscenze base per la conduzione di escursioni, come per es. organizzazione di escursioni, retorica e comunicazione, strumenti per la pratica professionale, pratica di tecnica escursionistica, pratica nella conduzione di escursioni, pratica nella didattica delle guide

b) territorio provinciale, come per es. prodotti tipici dell’Alto Adige, geografia, storia locale

c) meteorologia, nivologia e valanghe;

d) natura e ambiente, come per es. Dolomiti patrimonio mondiale dell’UNESCO e zone protette, flora e fauna in Alto Adige;

e) gestione dei casi d’urgenza e salute, traumatologia e pronto soccorso;

f) gestione aziendale e marketing.

2. Il corso si intende frequentato, se la persona partecipante è risultata presente per il 90 per cento della durata del corso.

3. Gli organizzatori possono decidere di esonerare i candidati dalla frequenza ai corsi di preparazione in determinate materie di cui al comma 1 e dalla partecipazione ai relativi esami, qualora essi dimostrino una corrispondente formazione.

Art. 5
Esame

1. Può sostenere l’esame chi ha frequentato il corso di preparazione di cui all’articolo 4.

2. L’esame verte prevalentemente sulla conoscenza teorica delle singole materie di cui all’articolo 4. La commissione d’esame può comunque prevedere anche prove pratiche.

3. La commissione d’esame valuta distintamente la preparazione del candidato/della candidata sui diversi contenuti didattici del corso di preparazione. L’esame si considera superato se il candidato/la candidata ha conseguito una valutazione non inferiore a 36/60.

4. Chi ha frequentato il corso di preparazione, ma non ha superato l’esame, può ripetere l’esame per una sola volta nella sessione successiva. In tal caso non è necessario frequentare nuovamente il corso di preparazione.

Art. 6
Commissione d’esame

1. La commissione per l’esame di accompagnatore/accompagnatrice di media montagna è composta dai seguenti membri che vengono nominati dal Collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige:

a) una persona in rappresentanza degli accompagnatori e delle accompagnatrici di media montagna, iscritta nel relativo elenco speciale, nella funzione di Presidente della commissione;

b) due persone in rappresentanza delle guide alpine del collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige;

c) una persona esperta nelle materie teoriche di cui all’articolo 4;

e) un medico oppure un soccorritore professionale dell’ambito sanitario.

Art. 7
Corsi di aggiornamento

1. Gli accompagnatori e le accompagnatrici di media montagna hanno l’obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata di due giorni.

2. I corsi di aggiornamento comprendono esercitazioni pratiche, lezioni teoriche e aggiornamenti professionali; in ogni caso si trasmettono nozioni sulla prestazione di primo soccorso in casi di emergenza.

3. L’istruttore o l’istruttrice che dirige il corso compila l’elenco delle presenze. Alla fine del corso valuta se le persone hanno partecipato con profitto al corso e in tal caso rilascia un attestato di frequenza con valutazione positiva.

4. I corsi di aggiornamento per accompagnatori e accompagnatrici di media montagna possono essere organizzati da chi organizza i corsi di preparazione di cui all’articolo 4 e dal collegio provinciale delle guide alpine

Art. 8
Finanziamento dei corsi e degli esami

1. Il finanziamento dei corsi di preparazione e dei corsi di aggiornamento, così come degli esami, è a carico degli organizzatori.

2. Gli organizzatori di cui al comma 1 determinano l’ammontare della quota a carico dei partecipanti, che provvederanno al versamento della relativa quota direttamente all’incaricato della formazione.

Art. 9
Iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna

1. Chi ha superato con esito positivo l’esame di cui all’articolo 5, può iscriversi all’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna. Ai fini dell’iscrizione presenta al collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige apposita domanda, corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’UE oppure dichiarazione della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE, se la persona richiedente risulta regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) dichiarazione di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) attestato di frequenza del corso di preparazione e attestazione del superamento del relativo esame;

d) polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;

e) una fotografia digitale formato tessera.

Art. 10
Tessera di riconoscimento e distintivo

1. La tessera di riconoscimento di “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna dell’Alto Adige” e il relativo distintivo sono rilasciati, dietro rimborso della spesa, dal collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige agli accompagnatori e alle accompagnatrici di media montagna iscritti all’elenco speciale.

2. La tessera di riconoscimento contiene una fotografia attuale, i dati personali, il numero progressivo nell’elenco speciale, la data di rilascio e le annotazioni di rinnovo della medesima.

Art. 11
Doveri degli accompagnatori e delle accompagnatrici di media montagna

1. Gli accompagnatori e le accompagnatrici di media montagna hanno l’obbligo di esercitare l’attività nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge.

Art. 12
Accompagnatori/accompagnatrici di media montagna di altri Stati, regioni o province

1. Gli accompagnatori e le accompagnatrici di media montagna, iscritti nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna di altre regioni o della provincia di Trento, che intendano esercitare stabilmente questa attività in provincia di Bolzano, devono richiedere l’iscrizione all’elenco speciale della provincia di Bolzano.

2. Gli accompagnatori e le accompagnatrici di media montagna iscritti nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna di altre regioni o della provincia di Trento, che intendano esercitare questa attività in forma temporanea ed occasionale in provincia di Bolzano, possono utilizzare le denominazioni “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna” o “Guida di media montagna” senza essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge.

3. Le cittadine e i cittadini di Stati dell’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente o in forma occasionale la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e successive modifiche.

4. Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Coloro che, prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri hanno frequentato o frequentano, con superamento del relativo esame, un corso di almeno 100 ore contenente materie del corso di preparazione di cui all’articolo 4, possono chiedere al collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dei presenti criteri l’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna.

2. Coloro che, prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri, hanno frequentato o frequentano, con superamento del relativo esame, un corso inferiore a 100 ore contenente materie del corso di preparazione di cui all’articolo 4, possono chiedere al collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dei presenti criteri, l’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna, fatta salva l’applicazione delle eventuali misure compensative disposte dal collegio provinciale delle guide alpine.

3. Coloro che, prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri, hanno esercitato per almeno quattro anni l’attività di accompagnatore/accompagnatrice di media montagna presso la Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio oppure presso il Parco nazionale dello Stelvio attestata dalle autorità competenti, possono richiedere al collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dei presenti criteri, l’iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna.

4. In prima applicazione dei presenti criteri la persona in rappresentanza degli accompagnatori e delle accompagnatrici di media montagna di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), è sostituita da una persona in rappresentanza delle guide alpine del collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 562
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionActionAnlage
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 667
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico