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Delibera 22 marzo 2016, n. 301
Disposizioni in materia di accreditamento FSE della Provincia autonoma di Bolzano

Allegato

Disposizioni in materia di accreditamento FSE della Provincia autonoma di Bolzano

Articolo 1
Accreditamento

1. Con il presente atto la Provincia autonoma di Bolzano definisce le regole di cornice del sistema di accreditamento FSE finalizzato ad introdurre e mantenere standard di qualità nel sistema di orientamento e formazione professionale con garanzie preventive relative alle capacità tecniche ed organizzative degli Enti accreditati.

2. L'accreditamento è l'atto con cui l’Amministrazione Pubblica competente riconosce ad un Ente pubblico o privato la possibilità di realizzare interventi di formazione cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. In particolare, l’accreditamento dell’Ente è condizione per l’affidamento in gestione degli interventi aventi contenuto formativo nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 maggio 2001, n. 166.

Articolo 2
Ambito soggettivo di applicazione

1. Possono essere accreditati tutti i soggetti giuridici pubblici e privati - ivi comprese le strutture provinciali non coinvolte nell'attuazione del Programma Operativo FSE - che abbiano i requisiti stabiliti dal seguente art. 3 e che prevedono l'esercizio dell'attività di formazione e/o di orientamento tra le proprie finalità statutarie. Inoltre, ove richiesto dalla vigente normativa, gli Enti da accreditare devono essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

2. L’accreditamento non è previsto per le società o altri organismi che offrono formazione in forma diretta o associata per i propri dipendenti. Lo stesso vale per le persone fisiche o singoli liberi professionisti.

Articolo 3
Requisiti per l'accreditamento

1. I requisiti per l'accreditamento sono i seguenti:

I. disponibilità per l’intero periodo di validità dell’accreditamento di almeno una sede operativa ubicata in Provincia di Bolzano, idonea in termini di risorse infrastrutturali e logistiche rispetto alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e adeguate con riferimento alle esigenze formative;

II. affidabilità economica e finanziaria del soggetto giuridico e del suo legale rappresentante;

III. adeguata dotazione di risorse gestionali e professionali, che assicuri un assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione ed erogazione dei servizi;

IV. rispetto degli indicatori specifici di efficienza ed efficacia con riferimento ad elementi quantitativi di performance;

V. attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale finalizzati alla creazione di una rete di dialogo con gli attori dei sistemi che operano nel settore territoriale dei servizi per la formazione e nel contesto socio-economico produttivo locale.

2. Il requisito I. “Risorse infrastrutturali e logistiche” prevede la disponibilità di una sede operativa sul territorio provinciale che sia stabile, presidiata da una persona fisica ed ad uso esclusivo, nonché la disponibilità di un’aula didattica. Quest’ultima dovrà essere conforme alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza della Provincia autonoma di Bolzano, essere atta ad ospitare almeno quindici persone e presentare una superficie a persona pari a 1,95 mq. Il requisito prevede altresì l’adeguata destinazione d’uso dei locali, il rispetto della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro, il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, la rintracciabilità e visibilità dei locali, nonché la disponibilità di arredi e attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività.

3. Il requisito II. “Affidabilità economico-finanziaria” riguarda sia il soggetto giuridico richiedente l’accreditamento sia il suo legale rappresentante. A tal fine l’Ente deve garantire una situazione patrimoniale e finanziaria adeguata, l’affidabilità del soggetto giuridico, un sistema contabile articolato per singola attività progettuale, il rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse, il rispetto degli obblighi di pagamento di contributi previdenziali e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L’affidabilità economico- finanziaria del legale rappresentante è comprovata dalla sua integrità e dalla correttezza personale, ossia dall’assenza a suo carico di procedure d’insolvenza di qualsivoglia tipo e dall’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi ovvero assenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L. 575/65 e successive modifiche, di corruzione, di frode e riciclaggio.

4. Il requisito III. “Capacita gestionale e risorse professionali” prevede che l’Ente sia in grado di governare i diversi processi di lavoro necessari all’erogazione del servizio formativo in termini di risorse gestionali (organizzazione e procedure) e professionali (credenziali) presso la sede operativa accreditata.

A tal fine l’Ente deve garantire una gestione trasparente, attraverso la definizione del modello organizzativo, nonché la trasparenza delle informazioni relative ai processi, alle risorse formative e ai fornitori.

L’Ente deve inoltre garantire il presidio procedurale dei processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo, ossia la direzione, la gestione economico-amministrativa, l’analisi dei fabbisogni, la progettazione e l’erogazione (che a sua volta si suddivide in coordinamento, monitoraggio, rilevazione della soddisfazione, verifica degli apprendimenti, verifica dell’impatto degli interventi e tutoraggio).

L’Ente è tenuto altresì a garantire il presidio funzionale dei processi mediante l’individuazione di un responsabile per ogni processo garantendo l’adeguatezza del personale coinvolto nell’organizzazione. L’Ente dovrà garantire il possesso di una serie di requisiti minimi relativi ai responsabili che presidiano i suddetti cinque processi di lavoro, nonché l’aggiornamento delle loro competenze e la natura continuativa del rapporto di lavoro con gli stessi.

5. Il requisito IV. “Efficienza ed Efficacia” riguarda la capacità effettiva dell’Ente di raggiungere costantemente performance adeguate nella gestione degli interventi formativi finanziati. Tali performance sono verificate dall’Ufficio FSE attraverso un set di indicatori (esperienza pregressa, performance progettuale, livello di abbandono, successo formativo, livello di occupazione, livello di occupazione coerente, livello di soddisfazione). L’Ente è tenuto a rientrare nei valori dei parametri definiti. Le informazioni alla base del calcolo dei parametri devono essere conservate e messe a disposizione dall’Ente, nonché inviate all’Ufficio FSE secondo i tempi e le modalità definiti. Il calcolo degli indicatori è eseguito su base annuale con prima scadenza ad un anno dal provvedimento di accreditamento.

Il suddetto requisito non è soggetto a verifica per i soggetti giuridici costituiti da meno di tre anni. Tale requisito deve essere comunque in possesso dell’Ente accreditato al compimento del triennio dalla costituzione del soggetto giuridico, qualora l’Ente nel triennio abbia realizzato interventi formativi cofinanziati dal FSE.

6. Il requisito V. “Strumenti di relazione con il territorio provinciale” prevede l’esistenza di relazioni con gli attori della rete territoriale dei servizi per la formazione e l’esistenza di relazioni con gli attori del contesto socio-economico e produttivo della Provincia autonoma di Bolzano La dimostrazione delle predette relazioni avviene tramite stipula di un documento di relazione formale e attraverso la produzione della documentazione in esito alle attività svolte.

Articolo 4
Domanda di accreditamento

1. Tutti gli Enti interessati ad ottenere l’accreditamento devono formulare la relativa domanda.

2. La domanda di accreditamento va compilata e presentata all’Ufficio FSE mediante l’applicativo on-line, fornendo tutte le dichiarazioni e allegando la documentazione corretta e completa a dimostrazione del possesso dei requisiti di accreditamento.

3. La domanda deve dimostrare la presenza dei requisiti di cui all’art. 3, nonché l'impegno a:

I. accettare in ogni momento il controllo da parte dell’Ufficio FSE anche sotto forma di verifica ispettiva in loco, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento;

II. provvedere ad un’adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi all'esercizio degli interventi formativi;

III. applicare al personale dipendente i contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria di riferimento e, nel caso di ricorso a contratti di lavoro non subordinato, a rispettare gli eventuali accordi o contratti collettivi riguardanti tali forme di lavoro.

4. Con riferimento all’obbligo di cui al punto II. l’Ente accreditato dovrà provvedere all'apertura di apposite posizioni assicurative presso l'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per ogni partecipante di ogni azione formativa, qualora i partecipanti (in età lavorativa) non siano già coperti da analoghe garanzie. L’Ente accreditato dovrà altresì stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso dipendenti e prestatori di lavoro (RCO) e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), che copra i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività formative. In particolare, detta polizza assicurativa dovrà prevedere risarcimenti per invalidità permanente e per morte con riferimento a tutti i periodi di formazione (in aula, durante lo stage, nel corso di visite di studio, ecc.).

5. Ove il soggetto richiedente abbia la certificazione ISO 9001:2008 (o versione più recente) nell’area ”Istruzione” (settore EA 37), oppure la certificazione EFQM Recognised for Excellance ha la possibilità di chiedere l’applicazione della cd. “semplificazione ISO/EFQM” con riferimento ai requisiti di volta in volta indicati nella domanda di accreditamento.

6. La richiesta di accreditamento può essere presentata in ogni momento durante l’intero periodo di programmazione.

7. Per partecipare ad un Avviso di gara per l’ottenimento di una sovvenzione o ad una gara d’appalto, l’Ente dovrà presentare la domanda di accreditamento entro la scadenza dell’Avviso stesso. In ogni caso l’Ente dovrà essere accreditato al momento dell’avvio dell’attività di progetto. In caso di mancata presentazione della domanda di accreditamento nei termini suddetti o di diniego dell'accreditamento è prevista l’esclusione dalla graduatoria o dall'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 5
Valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande, ove non espressamente derogato, segue quanto stabilito dalla Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche.

2. L’Ufficio FSE esegue la valutazione delle domande mediante l’esame della correttezza, completezza e coerenza della documentazione presentata, nonché delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

3. Nel caso l’Ente abbia richiesto l’applicazione della “semplificazione ISO/EFQM”, la valutazione del possesso dei requisiti previsti all’art. 3 è svolta con riferimento alla documentazione del sistema di qualità certificato.

4. Il procedimento di accreditamento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda con il rilascio del provvedimento di concessione o di diniego dell'accreditamento, che assumerà la forma di Decreto del Direttore d’Ufficio FSE.

5. Qualora in sede di istruttoria delle domande emerga la necessità di ottenere chiarimenti, informazioni o documenti integrativi, l’Ente riceve una comunicazione scritta contenente in dettaglio le richieste unitamente all’indicazione di un termine per l’integrazione. In tal caso, il procedimento di accreditamento è sospeso dalla data di invio della comunicazione fino alla data di ricevimento di quanto richiesto o alla scadenza del termine previsto per l’integrazione. Nel caso di mancata integrazione entro il termine a tale scopo assegnato, l’amministrazione definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

6. Durante il periodo iniziale di implementazione del sistema di accreditamento relativo alla programmazione 2014-2020 verrà data priorità all’istruttoria delle domande di accreditamento presentate da parte degli Enti che avanzeranno proposte progettuali inerenti agli Avvisi pubblicati dall’Ufficio FSE.

Articolo 6
Periodo di validità dell'accreditamento

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, l'accreditamento dell’Ente ha validità dall’emanazione del provvedimento di accreditamento sino alla conclusione del periodo di Programmazione 2014-2020.

2. Qualora nel periodo di validità dell’accreditamento l’Ufficio FSE introduca modifiche ai requisiti o al loro contenuto specifico, l’accreditamento in precedenza rilasciato resta valido per un anno dalla modifica introdotta. Entro tale ultimo termine gli Enti accreditati devono adeguarsi rispetto alla modifica introdotta.

Articolo 7
Conferma e mantenimento

1. Durante il periodo di validità dell'accreditamento gli Enti accreditati, al termine di ogni anno, hanno l'obbligo di confermare mediante l’applicativo on-line la permanenza dei requisiti, fornendo, qualora ve ne fossero, informazioni e documentazione aggiornate. La prima conferma dovrà essere fatta ad un anno dal rilascio del provvedimento di accreditamento.

2. In caso di mancata conferma dei requisiti entro trenta giorni dalla scadenza annuale, previo invito a provvedere, l'accreditamento è revocato.

Articolo 8
Controlli e verifiche periodiche

1. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento l’Ufficio FSE esegue controlli annuali a campione su almeno il sei per cento (6%) delle domande di accreditamento, nonché delle dichiarazioni di conferma del possesso dei requisiti rese dall’Ente in sede di mantenimento. In tale occasione sarà verificata l’esistenza e la permanenza dei requisiti di accreditamento.

2. I suddetti controlli comportano verifiche amministrative documentali e sopralluoghi presso l’Ente, entrambi eseguiti dagli ispettori amministrativi dell’Ufficio FSE, che si potranno eventualmente avvalere dell’ausilio di funzionari di altre Ripartizioni provinciali, ove necessario. Dei controlli è redatto un verbale di accertamento.

3. La verifica in loco avviene presso la sede operativa, nonché presso l’aula didattica dell’Ente site nella Provincia di Bolzano indicate in sede di accreditamento. La visita ispettiva ha per oggetto i locali dell’Ente e la documentazione a supporto della gestione dell’accreditamento, la quale deve essere reperibile in loco. L’Ente in accreditamento deve dimostrare di applicare sistematicamente quanto richiesto. Al termine del controllo in loco l’ispettore consegna al responsabile dell’Ente accreditato, o suo sostituto presente durante la verifica ispettiva, il verbale di avvenuta verifica sottoscritto da entrambe le parti. Tale verbale conferma la presenza dei soggetti coinvolti nella verifica e lo svolgimento del controllo ispettivo. Al controllo in loco seguirà una relazione dell’Ufficio FSE contenente l’esito della verifica ispettiva, rispetto alla quale l’Ente potrà produrre osservazioni e controdeduzioni entro un termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.

4. Per gli Enti ai quali è stato concesso l'accreditamento in regime di “semplificazione ISO/EFQM”, le verifiche periodiche sono effettuate solo riguardo ai requisiti non coperti dalla semplificazione. Ciò sino al periodo di validità della certificazione stessa.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché le ipotesi di sospensione o revoca dell’accreditamento delineate nell’articolo seguente.

Articolo 9
Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. Nel caso si riscontri che l’Ente accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti o emerga il mancato rispetto degli impegni assunti, l'Ufficio FSE comunica per iscritto all’Ente quanto riscontrato e lo invita a presentare le eventuali osservazioni e controdeduzioni entro un termine massimo di trenta giorni. Trascorso inutilmente il termine indicato o nel caso di mancato accoglimento di quanto dedotto dall’Ente, l’accreditamento è sospeso o revocato a seconda della gravità delle mancanze rilevate.

2. Ove le mancanze riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, l’Ufficio FSE dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento tramite comunicazione scritta del Direttore d’Ufficio e stabilisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il relativo termine. La sospensione opera fino a quando l’Ente abbia regolato la sua posizione e comunque sino a decorrenza del termine a tale scopo stabilito. La sospensione non ha effetto sui progetti già in esecuzione. Nel caso in cui l’Ente sia titolare di progetti approvati in seguito di Avviso di gara, ma non ancora eseguiti, l’avvio dell’attività progettuale dell’Ente il cui accreditamento è stato sospeso, è subordinato al superamento della mancanza che ha portato alla sospensione dell’accreditamento.

3. Nel caso in cui le mancanze riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite per la risoluzione del problema che ha portato alla sospensione, l’Ufficio FSE, con Decreto del Direttore d’Ufficio, dispone la revoca dell’accreditamento.

4. Costituisce in ogni caso aspetto non sanabile e quindi causa di revoca dell’accreditamento il venir meno dei seguenti requisiti:

- l’adeguatezza dell’Ente, ossia devono persistere la consistenza e la finalità statutaria del soggetto giuridico;

- l’affidabilità economico-finanziaria del soggetto giuridico e del legale rappresentante;

- disponibilità di almeno una sede operativa e di un’aula didattica nell’ambito del territorio della provincia di Bolzano per l’intero periodo di durata dell’accreditamento.

L’accreditamento è altresì revocato nei seguenti casi:

- qualora l’Ente non permetta ai rilevatori l’accesso ai propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche;

- qualora l’Ente non confermi annualmente il mantenimento dei requisiti di accreditamento;

- qualora permangano le condizioni relative alla sospensione nonostante i solleciti da parte dell’Ufficio FSE ad ottemperare agli adempimenti previsti.

La revoca dell’accreditamento preclude l’accesso agli Avvisi di gara per un anno dalla data della sua pronuncia ed ha effetto sui progetti già in esecuzione.

In caso di revoca dell’accreditamento il soggetto garantisce comunque la conclusione delle attività formative in corso, ove queste ultime abbiano superato il 50% dell’attività progettuale alla data di emissione del provvedimento di revoca. In caso di revoca dell’accreditamento di un Ente la cui l’attività progettuale non sia stata ancora avviata o risulti inferiore o uguale al 5% alla data di emissione del provvedimento di revoca, il progetto sarà revocato per decadenza dei requisiti di accreditamento. Nei casi di revoca dell’accreditamento di un Ente la cui l’attività progettuale al momento della revoca dello stesso sia compresa tra il 6% ed il 49%, l’Ufficio FSE valuterà di volta in volta l’interesse pubblico e l’opportunità di concludere l’attività progettuale.

Articolo 10
Rinuncia

1. Qualora un Ente accreditato, che risulti anche beneficiario di un'operazione formativa in regime di sovvenzione o di appalto pubblico di servizi, intenda rinunciare all'accreditamento, lo comunica per iscritto all’Ufficio FSE, che provvede alla revoca dell'accreditamento.

2. Qualora l'attività formativa sia già stata avviata, l’Ente è tenuto a portare a termine l'attività nell'interesse dei destinatari dell'intervento.

3. Qualora la rinuncia sia determinata dal venir meno di requisiti di accreditamento l’Ufficio FSE può precludere l'ulteriore svolgimento dell'attività formativa, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto e dei principi enunciati all’art. 9. Resta ferma la possibilità per la Provincia di chiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito.

 

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