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Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
Criteri e modalità relativi all'incentivazione di mense per studenti/esse universitari/e

Allegato

Criteri e modalità di incentivazione dei servizi mensa per studentesse e studenti universitari

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, il finanziamento delle mense e dei servizi mensa, di seguito denominati servizi mensa, a disposizione delle studentesse e degli studenti universitari in provincia di Bolzano.

Articolo 2
Beneficiari

1. Ai sensi dei presenti criteri, ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, in provincia di Bolzano servizi mensa situati a una distanza adeguata dalle sedi universitarie, possono essere concessi contributi per la somministrazione di pasti a studentesse e studenti universitari.

2. Per distanza adeguata dalle sedi universitarie si intende una distanza fino ad un chilometro.

3. Nel caso in cui nelle sedi universitarie sia già attivo un servizio mensa incaricato della somministrazione di pasti a studentesse e studenti universitari, non può essere concesso un contributo ai sensi dei presenti criteri.

Articolo 3
Tipologia dell’agevolazioni

1. La Provincia concede contributi per la somministrazione di pasti a studentesse e studenti universitari, regolamentata dai “Criteri per la fruizione dei servizi mensa della Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito del diritto allo studio universitario”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 832 del 26 luglio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37/I-II del 13 settembre 2016.

Articolo 4
Calcolo dei contributi

1. Il costo complessivo del singolo pasto è coperto da un contributo spese a carico delle studentesse e degli studenti universitari nonché dal contributo della Provincia. Il costo complessivo a pasto ammonta a:

- euro 9,80 per il menù completo, consistente in un primo, un secondo, due contorni, pane, nonché frutta o dessert;

- euro 7,84 per il menù ridotto, consistente in un secondo, due contorni, pane, nonché frutta o dessert;

- euro 5,88 per il menù ridotto, consistente in un primo, un contorno, pane, nonché frutta o dessert;

- euro 7,84 per il menù ridotto, consistente in un piatto del giorno, uno o due contorni, pane, nonché frutta o dessert.

2. I contributi spese a carico delle studentesse e degli studenti universitari ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 832 del 26 luglio 2016 ammontano a:

- euro 4,33 per il menù completo, consistente in un primo, un secondo, due contorni, pane, nonché frutta o dessert;

- euro 3,63 per il menù ridotto, consistente in un secondo, due contorni, pane, nonché frutta o dessert;

- euro 2,92 per il menù ridotto, consistente in un primo, un contorno, pane, nonché frutta o dessert;

- euro 3,63 per il menù ridotto, consistente in un piatto del giorno, uno o due contorni, pane, nonché frutta o dessert.

3. I contributi spese a carico delle studentesse e degli studenti universitari di cui al comma 2 vengono riscossi dai servizi mensa mediante un sistema elettronico, p.es. la “Campus card” (carta valore) dell’Università, o tramite un altro sistema idoneo.

4. L’importo del contributo a carico della Provincia di cui ai presenti criteri risulta dalla differenza tra il costo complessivo del singolo pasto di cui al comma 1 e il contributo spese a carico delle studentesse e degli studenti universitari di cui al comma 2.

5. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aumentati annualmente in base alla variazione dell’indice del costo della vita dell’ASTAT. I contributi spese di cui al comma 2 subiscono, in genere, un aumento ogni due anni in base alla variazione dell’indice del costo della vita dell’ASTAT.

6. Nel caso in cui l’ente o l’associazione richiedente faccia domanda per ottenere contributi per la stessa attività anche presso altri uffici o enti e li riceva, il contributo a carico della Provincia viene ridotto in proporzione, in modo che gli importi di cui comma 1 non vengano superati.

Articolo 5
Presentazione della domanda

1. La domanda, sottoscritta dal/dalla rappresentante legale, deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 31 agosto di ogni anno, all’Ufficio provinciale per il Diritto allo studio universitario.

2. Se vi sono sufficienti mezzi finanziari a disposizione, possono essere considerate anche le domande presentate dopo il 31 agosto. Le relative domande devono, però, essere inoltrate in ogni caso prima dell’attivazione del servizio mensa per studentesse e studenti universitari.

3. Alla domanda va allegata una stima del numero previsto di pasti da distribuire fino al 31 agosto dell’anno successivo.

4. Il richiedente deve dichiarare mediante autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti di cui all’articolo 2.

5. Il beneficiario, nell’ambito della propria attività di comunicazione, deve indicare espressamente e in forma idonea che l’attività è stata sostenuta economicamente dalla Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Diritto allo studio.

Articolo 6
Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

a) un rendiconto digitale o un altro riepilogo idoneo dei pasti distribuiti;

b) una dichiarazione del beneficiario attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre domande di contributo per la medesima attività, con indicazione del relativo ammontare nel caso in cui i contributi siano stati effettivamente concessi.

2. Nel caso in cui siano stati distribuiti meno pasti del previsto, il contributo viene ridotto in proporzione.

3. La rendicontazione deve essere presentata entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso, altrimenti la parte del contributo non ancora liquidata viene revocata.

4. La liquidazione del contributo avviene alla fine dell’anno accademico, previo inoltro di apposita domanda o apposite domande da parte del beneficiario.

5. Su richiesta, alla fine del primo semestre può essere erogata un’anticipazione nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso sull’attività svolta nel semestre.

Articolo 7
Sanzioni

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio effettuato da una commissione interna. La commissione determina le dichiarazioni da controllare e le modalità dei controlli, nonché quali documenti devono essere presentati a tal fine.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, il beneficiario, ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In questi casi vengono applicate sanzioni amministrative ai sensi di detto articolo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Articolo 8
Efficacia

1. I presenti criteri diventano efficaci a partire dal giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 9
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il termine di presentazione della domanda di cui all’articolo 5, comma 1, è prorogato al 31 ottobre 2016.

 

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