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Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
Edilizia abitativa agevolata - Approvazione del nuovo statuto dell’Istituto per l’edilizia sociale. - Revoca della delibera di Giunta provinciale n.1086 del 07.04.2003

Allegato

Statuto dell'Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Denominazione, controllo, normativa e sede

1. L'Istituto per edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), è un ente di diritto pubblico e ha le funzioni di ente ausiliario della Provincia. L’IPES è dotato di indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. La Giunta provinciale esplica funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’IPES.

3. L’attività dell’IPES è regolata dalla legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13, (ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, dal DPP del 15 settembre 1999, n. 51 (2^ Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme del presente statuto, dalle determinazioni e disposizioni regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.

4. L’IPES ha la sua sede a Bolzano.

Articolo 2
Fini istituzionali ed attribuzioni

1. L’IPES ha il compito primario di mettere a disposizione della popolazione alloggi in locazione a prezzi accessibili assumendo un fondamentale incarico sociale. L’IPES svolge tutte le funzioni e i compiti a esso attribuiti dalla normativa in materia e in particolare dalla legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13 (ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata), e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3
Attività

1. L’IPES per raggiungere i fini istituzionali esercita nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità fra l’altro, le seguenti attività:

a) realizza e garantisce alloggi a prezzo accessibile mediante recupero, nuova costruzione ed acquisto

b) fornisce tutti i servizi necessari affinché alle inquiline e agli inquilini possa essere garantito un alloggio adeguato e decoroso

c) sostiene il lavoro di quartiere e l’attività sociale al fine di promuovere la comune e pacifica convivenza e il buon vicinato, anche, mediante la realizzazione di modelli abitativi innovativi

d) attua i programmi di edilizia abitativa deliberati dalla Giunta provinciale

e) esercita le attività di progettazione, direzione lavori connesse con la realizzazione di opere di edilizia,

f) assegna gli alloggi secondo le norme di legge

g) amministra e manutiene il proprio patrimonio immobiliare

h) contrae prestiti per realizzare i propri fini

i) stipula di convenzioni con gli enti locali o altri operatori pubblici o privati per la progettazione, realizzazione e l’esecuzione delle azioni previste dal presente comma

j) svolge attività di studio e ricerca

k) svolge ogni altro compito attribuito dalla legge.

Capo II
Organi

Articolo 4
Articolazione e nomina degli organi

1. Gli organi dell’IPES sono:

a) il Consiglio d‘amministrazione

b) la Presidente/il Presidente

c) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 5
Il Consiglio d’amministrazione

1. Il Consiglio d’amministrazione dell’IPES in attuazione del DPP del 10 aprile 2014, n. 13 -

Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia -, e successive modifiche ed integrazioni, è formato dalla Presidente o dal Presidente e da altri due componenti ed è nominato dalla Giunta provinciale. I membri del Consiglio rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico.

Articolo 6
Incompatibilità e decadenza dei membri del Consiglio d’amministrazione

1. Non possono far parte del Consiglio d’amministrazione e decadono dalla carica qualora siano stati nominati:

a) dipendenti dell’IPES

b) coloro che abbiano liti pendenti con l’IPES o che abbiano debiti o crediti verso di esso, non dipendenti da rapporto di servizio

c) i membri del Consiglio d’amministrazione fra di loro parenti ed affini fino al terzo grado o vincolati da matrimonio o da unione civile

d) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti l’IPES

e) coloro che ricoprono la carica di Consigliera o Consigliere regionale

f) coloro che ricadono in condizioni di altre incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

2. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti loro o persone a loro vincolate da matrimonio, da unione civile oppure da parentela o affinità fino al 4° grado oppure concernenti società delle quali siano amministratrici o amministratori oppure socie o soci illimitatamente responsabili.

3. Le Consigliere o i Consiglieri che, senza giustificati motivi, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. In caso di dimissioni, decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio, avvia subito il procedimento per la sostituzione da parte della Giunta provinciale. Le nuove Consigliere o i nuovi Consiglieri restano in carica fino alla scadenza del Consiglio d’amministrazione.

Articolo 7
Attribuzioni del Consiglio d’amministrazione

1. Il Consiglio d’amministrazione compie gli atti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’IPES, in particolare delibera:

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare

b) la verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli obiettivi programmati

c) l’approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e degli atti ad essi collegati

d) l’approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione di immobili

e) l’approvazione dei progetti edilizi e di acquisto e dei costi relativi

f) l’approvazione dei regolamenti interni, nonché dei regolamenti per l’accesso agli atti e informazioni

g) l’approvazione del regolamento degli uffici e del personale nonché dei contratti collettivi di lavoro

h) l’approvazione della pianta organica e l’approvazione di nuovi bandi di concorso e di nuove assunzioni di personale di ruolo

i) la nomina della Direttrice generale o del Direttore generale su conforme proposta della Presidente o del Presidente dell'IPES e la determinazione del trattamento giuridico ed economico della stessa o dello stesso

j) la nomina e la revoca delle e dei dirigenti, nonché l’affidamento e la revoca degli incarichi di dirigenza degli uffici, su proposta della Direttrice generale o del Direttore generale, con voto favorevole della maggioranza dei componenti nel caso di revoca

k) la costituzione o la partecipazione a società o consorzi

l) l’impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa

m) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei Consiglieri

n) l’accensione di mutui, le iscrizioni ipotecarie, le postergazioni, le riduzioni e rinnovazioni di ipoteche

o) gli acquisti, le vendite, le permute e le prese in locazione di immobili e la costituzione di diritti di superficie e di servitù attive e passive

p) l’accettazione di nuovi conferimenti di capitale, di donazioni, lasciti ed oblazioni

q) l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa con potere di conciliazione e di transigere le liti

2. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio d’amministrazione mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audioconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio d’amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e la segretaria o il segretario.

3. Il Consiglio d’amministrazione può attribuire a propri componenti nonché ad organi subordinati incarichi speciali, nonché delegare competenze.

Articolo 8
Convocazione e ordine del giorno e disciplina delle sedute

1. La Presidente o il Presidente convoca il Consiglio d’amministrazione. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora e l’ordine del giorno della stessa, è inviato di regola cinque giorni prima della data fissata e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima. Le adunanze del Consiglio d’amministrazione sono presiedute dalla Presidente o dal Presidente o dalla Vice Presidente o dal Vice Presidente. Il Consiglio d’amministrazione può porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell’ordine del giorno in presenza di tutti i componenti del Consiglio d’amministrazione e di almeno un componente del Collegio dei Sindaci.

2. Il Consiglio d’amministrazione si riunisce su convocazione della Presidente o del Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre. Il Consiglio viene inoltre convocato qualora ne faccia richiesta scritta, indicandone il motivo, una sua o un suo componente.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voto, il voto della Presidente o del Presidente sarà determinante.

4. Su specifici argomenti e per problemi particolari il Consiglio d’ammistrazione ha facoltà di invitare, di volta in volta, esperte ed esperti interni od esterni, ovvero rappresentanti di altre amministrazioni od istituzioni, a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio.

5. Il Consiglio d’amministrazione è assistito dalla Direttrice generale o dal Direttore generale o da una sua sostituta o da un suo sostituto quale segretaria o segretario. Delle sedute è redatto apposito verbale.

Articolo 9
La Presidente/il Presidente

1. La Presidente o il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dell’IPES.

In particolare provvede a:

a) convocare il Consiglio d’amminstrazione e a presiedere le sedute

b) vigilare sull’esecuzione delle delibere del Consiglio d’amministrazione

c) proporre e sottoporre al Consiglio gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicandone le priorità

d) emanare le direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi

e) seguire e controllare l’andamento dell’amministrazione con riferimento agli obiettivi decisi dal Consiglio

f) avocare a sé, per ragioni di urgenza o di necessità, con provvedimento motivato, atti di competenza della Direttrice generale o del Direttore generale o delle o dei dirigenti

g) adottare, se l’urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio d’amministrazione, chiedendone la ratifica in occasione della successiva adunanza

h) presiedere la Commissione per l’assegnazione degli alloggi e la Commissione tecnica

i) provvedere alla stipulazione e disdetta delle locazioni.

j) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. La Presidente o il Presidente può delegare proprie attribuzioni.

3. La Presidente o il Presidente in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dalla o dal Vice-Presidente.

4. La Vicepresidente o il Vicepresidente è scelto dalla Giunta Provinciale fra i membri del Consiglio d’amministrazione.

Articolo 10
Composizione e attribuzioni del Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci in attuazione del DPP del 10 aprile 2014, n. 13 - Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia -, e successive modifiche ed integrazioni, è composto da 3 membri. Le Sindache o i Sindaci sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico.

2. Il collegio dei Sindaci svolge le proprie funzioni di controllo nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibile.

3 Le Sindache o i Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio d’amministrazione.

4. Il Collegio sindacale:

a) vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’IPES

b) verifica la regolarità delle scritture e operazioni contabili

c) redige una relazione sul bilancio preventivo, che ne attesti la correttezza

d) presenta annualmente la relazione sul bilancio consuntivo, con le proprie osservazioni sulla gestione trascorsa.

5. Le Sindache o i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.

Capo III
Patrimonio

Articolo 11
Patrimonio

Il patrimonio dell’IPES è costituito da:

a) i beni patrimoniali mobili e immobili acquisiti secondo leggi provinciali o statali e acquistati o realizzati dall’IPES

b) il patrimonio degli altri Enti, acquisito in virtù del trasferimento, fusione, incorporazione e devoluzione ai sensi di legge

c) partecipazioni societarie

d) conferimenti, eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni

e) i fondi di riserva ordinari e statutari

f) il fondo di dotazione

g) i fondi derivanti dai finanziamenti previsti dalle leggi provinciali, statali ed europee, e i fondi derivanti da altri enti

h) ogni altro apporto o incremento di carattere patrimoniale.

Capo IV
Gestione amministrativa e contabile

Articolo 12
Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. L’IPES tiene la contabilità esclusivamente con il sistema di scritture che rilevano i risultati economico-patrimoniali della gestione secondo i principi del Codice Civile.

3. Il bilancio preventivo economico, redatto in conformità ad uno schema tipo deliberato dalla Giunta Provinciale, viene approvato dal Consiglio d’amministrazione entro il mese di novembre.

4. Lo schema di bilancio è corredato da una relazione illustrativa.

5. Il bilancio deve essere trasmesso alla Giunta provinciale insieme con la relazione illustrativa e la relazione del Collegio dei Sindaci e la deliberazione di approvazione del Consiglio, per il controllo di legittimità.

6. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario la Presidente o il Presidente deve sottoporre il bilancio consuntivo al Collegio dei Sindaci, il quale deve riferirne con apposita relazione.

7. Detto bilancio consuntivo, con la relazione della Presidente o del Presidente e del Collegio dei Sindaci, viene sottoposto al Consiglio d’amministrazione per l’approvazione entro il 31 maggio.

8. Dopo l’approvazione, il bilancio d’esercizio viene trasmesso alla Giunta Provinciale, corredato della relazione della Presidente o del Presidente, di quella del Collegio dei Sindaci e dell’estratto del verbale dell’adunanza del Consiglio d’amministrazione nella quale il conto è stato approvato.

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 13
Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere deliberate a maggioranza dei membri del Consiglio d’amministrazione.

Articolo 14
Liquidazione dell’IPES

1. La liquidazione dell’IPES dovrà essere deliberata dal Consiglio d’amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo Statuto e soltanto in caso di impossibilità di continuare a perseguire il proprio scopo.

2. Il provvedimento di liquidazione diventa esecutivo con l’approvazione della Giunta Provinciale che provvede contestualmente alla nomina del liquidatore.

3. In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi l’eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto alla Provincia di Bolzano.

Articolo 15
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni delle leggi vigenti sull’edilizia abitativa agevolata e sociale, del codice civile e le disposizioni della struttura organizzativa e dirigenziale dell’IPES.

 

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