(1) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) il reddito complessivo IRPEF dichiarato (come definito dal testo unico delle imposte sui redditi) o risultante dal modello CU (certificazione unica), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti, decurtato della deduzione per l’abitazione principale, degli oneri fiscalmente deducibili e delle borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Non vengono considerati gli arretrati relativi ad anni precedenti;”
(2) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) gli importi netti dei compensi per prestazioni di lavoro accessorio;”
(3) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera e/bis):
“e/bis) il reddito esente da imposizione fiscale di docenti, ricercatori e lavoratori che sono rientrati in Italia;”