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p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 171)
Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

1)
Pubblicata nel supplemento n. 5 del B.U. 26 luglio 2016, n. 30.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito:

"1. Per permettere una razionale gestione dei rifiuti, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:

  1. progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti per la gestione dei rifiuti, ivi comprese le relative aree di sedime e le pertinenze accessorie;
  2. acquisto e approntamento di aree destinate all’organizzazione dei servizi;
  3. acquisto di mezzi meccanici, di automezzi e di ogni altra attrezzatura necessaria alla gestione dei rifiuti;
  4. bonifica di cui all’articolo 40;
  5. elaborazione di studi e concetti sovracomunali per la gestione dei rifiuti.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) Dopo la lettera o) del comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“p) pianifica, sviluppa, controlla e coordina i servizi per la prima infanzia.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

“2. Per assistenza domiciliare all’infanzia s’intende l’attività delle persone facenti capo agli enti di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini e bambine di altre famiglie, di età compresa tra tre mesi e tre anni. Esse svolgono un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino e bambina. L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia. Del servizio possono usufruire, ma senza agevolazione tariffaria, anche i bambini e le bambine di età prescolare dopo il compimento del quarto anno di età.”

(3) I commi 1 e 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono così sostituiti:

“1. La Giunta provinciale definisce assieme al Consiglio dei Comuni lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché la distribuzione territoriale degli stessi. I comuni esercitano le funzioni amministrative connesse all’offerta dei citati servizi, fatto salvo il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia. Per i servizi per la prima infanzia possono essere utilizzati locali adatti, disponibili anche in altre strutture pubbliche.

2. La Giunta provinciale determina per ogni tipologia di servizio per la prima infanzia il costo orario ammissibile a contributo. Gli enti pubblici beneficiari del contributo e, per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, gli enti privati senza scopo di lucro, possono presentare domanda di liquidazione del contributo per le sole ore fatturate agli utenti dei servizi, al netto della relativa compartecipazione tariffaria.”

(4) Nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è soppressa la parola: “mensilmente”.

(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. L’accesso ai servizi di asilo nido e microstruttura per la prima infanzia, a tariffa agevolata, è consentito anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non frequentano ancora la scuola dell’infanzia; l’accesso a tali servizi è in ogni caso consentito al massimo fino al compimento del quarto anno di età del bambino o della bambina.”

(6) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

“1. È istituito nel bilancio provinciale il fondo per la concessione di contributi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato fondo. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria delle spese correnti per l’assistenza ai bambini e bambine fino a tre anni di età presso gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia di cui all’articolo 15, nonché presso le e gli assistenti domiciliari all’infanzia, che non sono coperte dalle quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi. Possono presentare domanda di contributo i comuni, in forma singola o associata, oppure enti privati senza scopo di lucro. I criteri di concessione di tali contributi sono definiti, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, con provvedimento della Giunta provinciale.”

(7) I commi 4 e 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono così sostituiti:

“4. La Provincia e i comuni sostengono le spese in parti uguali sulla base di un importo orario definito dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni.

5. La Provincia contribuisce altresì con un’ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo dei servizi ammessa a contributo e non coperta dalla quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi e dalle quote orarie fisse a carico della Provincia e dei comuni, di cui al comma 4.”

(8) I commi 3 e 6 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono abrogati.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, “Istituzione dei consultori familiari”)

(1)  L’articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Finanziamento dei consultori familiari)

1. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2, al finanziamento dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e l’Agenzia per la famiglia.

2. La Giunta provinciale determina le attività e le prestazioni a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali, dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e dell’Agenzia per la famiglia, nonché le modalità di finanziamento. A tal fine i soggetti di cui sopra stipulano apposite convenzioni con i consultori familiari.

3. La Provincia può assegnare ai consultori familiari contributi per spese d’investimento.”

Art. 4 (Adeguamento della dotazione organica dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

(1) La dotazione organica complessiva dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attualmente in essere, è aumentata di 20 posti a causa delle ulteriori competenze alla stessa attribuite per legge.

(2) Gli oneri finanziari conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 sono stimati in 941.600 euro per l’anno 2017 e 941.600 euro per l’anno 2018.

Art. 5 (Disposizioni connesse all’esito della consultazione referendaria del 12 giugno 2016)

(1) In seguito all’esito della consultazione referendaria sulla gestione pubblica dell’aeroporto di Bolzano, la Giunta provinciale è autorizzata a dismettere la propria partecipazione finanziaria nella società aeroportuale ABD Airport S.p.A., ovvero, se ciò non dovesse essere possibile, a porre in liquidazione la predetta società. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a rifondere alla società le spese sostenute per la risoluzione di rapporti giuridici.

(2) Gli oneri finanziari conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 sono stimati in 500.000,00 euro.

[Art. 6 (Abbattimento del debito dei comuni)

(1) Qualora i comuni provvedano all’estinzione anticipata di mutui utilizzando risorse proprie provenienti dall’avanzo di amministrazione, non vengono meno i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, e della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.] 2)

2)
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 35, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2016, n. 25, con la precisazione indicata nello stesso.

Art. 7 (Disposizioni per l’implementazione del progetto di potenziamento del sistema ferroviario, trasformazione urbanistica, riorganizzazione e riqualificazione delle aree ferroviarie di Bolzano)

(1) Agli immobili rientranti nella perimetrazione di cui alle tavole da n. 1 a n. 17, allegate all'accordo denominato "Intesa preliminare", firmato in data 9 marzo 2015 dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal Comune di Bolzano con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), Trenitalia S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Areale Bolzano ABZ S.p.A, e di proprietà di R.F.I. S.p.A. o di altra società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., si applica l’esenzione dall’imposta di cui all’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, dalla data di trasformazione in area edificabile in base alle modifiche al piano urbanistico comunale, fino al termine della fase di trasformazione dell'areale ferroviario riguardante tali immobili, ovvero fino alla data di cessione degli stessi ad altro soggetto, se antecedente.

(2) I fabbricati di nuova costruzione, di proprietà di uno dei soggetti ferroviari di cui al comma 1, realizzati a seguito dell’implementazione del progetto di potenziamento del sistema ferroviario, trasformazione urbanistica, riorganizzazione e riqualificazione delle aree ferroviarie oggetto dell’accordo di cui al comma 1, sono esenti dall’imposta fino alla data della loro cessione ad altro soggetto ovvero, se permangono di proprietà di R.F.I. S.p.A. o di altra società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., per un periodo massimo di un anno dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento.

Art. 8 (Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “La Giunta provinciale può delegare a propri componenti nonché ad organi subordinati l’adozione di provvedimenti. Il Presidente della Provincia e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l’adozione di provvedimenti.”

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”)

(1) Il comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018.”

Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

(1) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella A della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato A alla presente legge.

(2) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella B della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato B alla presente legge.

(3) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella C della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato C alla presente legge.

(4) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella D della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato D alla presente legge.

(5) Vista la legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, e le leggi provinciali di variazione al bilancio ( legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2, legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6, e legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13), alla tabella E della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, sono apportate le modifiche di cui all’allegato E alla presente legge.

(6) L’articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19 - Legge di stabilità 2016, è così sostituito:

“Art. 4 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

1. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (programma 0110 risorse umane) una spesa massima di 23,73 milioni di euro per l’anno 2016, di 42 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per l’anno 2018. Tali importi comprendono, in proporzione, le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali ed alle residenze per anziani.”

Art. 11 (Copertura finanziaria)

(1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e dal comma 6 dell’articolo 10, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni previste agli articoli 4 e 5 si provvede mediante le maggiori entrate iscritte al titolo 01 sulla tipologia 101.

(3) I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni previste dall’articolo 10 sono coperti mediante le maggiori entrate derivanti dalle reimputazioni a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (Missione 20 Programma 01 Titolo 1).

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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