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Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
Criteri e modalità per la concessione degli indennizzi per danni arrecati alle colture agricole nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio

Allegato

Criteri per la concessione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in applicazione dell’articolo 15, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette”, e successive modifiche, la concessione di indennizzi da parte della Provincia di Bolzano per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio.

2. I criteri rispettano quanto previsto al punto 1.2.1.5. (Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti) degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

3. Gli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica, esclusi i grandi predatori (orso, lupo, lince), sono erogati dall’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio; gli indennizzi per danni causati da grandi predatori sono invece erogati dall’Ufficio provinciale Caccia e pesca.

Art. 2
Danni indennizzabili

1. Sono indennizzati soltanto i danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.

2. Sono indennizzati soltanto i danni arrecati a fondi coltivati, piante, frutti prima della raccolta, e ad animali da reddito.

Art. 3
Danni non indennizzabili

1. Non vengono indennizzati i seguenti danni:

a) danni arrecati da talpe, ratti, topi, arvicole e roditori simili;

b) danni arrecati da uccelli o scoiattoli;

c) danni da brucatura arrecati dalla fauna selvatica a boschi, pascoli, alpeggi e pascoli adiacenti al maso;

d) danni arrecati ad animali tenuti a scopo amatoriale od ornamentale;

e) danni arrecati a frutti già raccolti e ancora depositati sui campi come mais e rape insilati nonché a balle insilate presso il maso.

Art. 4
Aventi diritto

1. Possono beneficiare dell’indennizzo i proprietari o gli affittuari di fondi agricoli ovvero gli allevatori di bestiame che hanno subito il danno.

Art. 5
Ammontare del danno

1. Ai fini dell’indennizzo, il danno deve raggiungere l’ammontare minimo di euro 100,00 nel caso di prativi e campi di frumento, e di euro 200,00 nel caso di colture intensive (frutticoltura, colture orticole, frutti minori, patate, drupacee, colture foraggere).

2. Non è ammissibile il cumulo dei danni derivanti da diversi eventi dannosi al fine di raggiungere l’ammontare minimo.

3. Nel caso di danni arrecati ad animali da reddito, non è previsto alcun ammontare minimo.

Art. 6
Denuncia del danno

1. Per ottenere l’indennizzo è necessario presentare denuncia del danno con contestuale domanda di indennizzo - redatta secondo il modello appositamente predisposto dall’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio, ex ufficio periferico del Parco nazionale dello Stelvio - presso le stazioni del Parco ovvero presso l’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio di Glorenza.

2. Non si accettano segnalazioni telefoniche, ad eccezione del caso di danni arrecati ad animali da reddito.

3. Alla denuncia deve essere allegato un foglio di mappa catastale dal quale risultano in modo inequivocabile le particelle interessate dal danno causato dalla fauna selvatica.

4. Il personale competente dell’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio effettua l’accertamento del danno. In caso di esito positivo la domanda di indennizzo è accolta.

Art. 7
Prativi

1. Nel caso di prativi l’indennizzo è ammesso solo per i prati falciabili.

2. Il danno deve essere ancora visibile e accertabile. La denuncia del danno deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del primo sfalcio.

3. La raccolta deve avvenire al momento giusto e il fieno falciato deve essere trasportato via dai prativi.

4. Nel caso di prativi dotati di recinzione di protezione per prevenire danni da fauna selvatica, non è concesso nessun indennizzo.

5. Per il calcolo del danno si considera la seguente rendita media riconoscibile:

prativo  con tre sfalci    100 dt/ett.

prativo  con due sfalci    80 dt/ett.

prativo  con unico sfalcio  30 dt/ett.

silomais      500 dt/ett.

segale        30 dt/ett.

orzo (di foraggio)    50 dt/ett.

6. I prezzi unitari attuali (€/kg) per il calcolo dell’indennizzo dei danni da fauna selvatica vengono forniti annualmente dall’Ufficio distrettuale dell'agricoltura di Silandro.

Art. 8
Coltivazioni intensive

1. Il danno deve essere ancora visibile e accertabile.

2. Nel caso di coltivazioni intensive dotate di recinzione di protezione per prevenire danni da fauna selvatica, non è concesso nessun indennizzo.

Art. 9
Frutteti

1. La denuncia di danni da brucatura deve essere effettuata prima dello sviluppo dei germogli sulle piante.

Art. 10
Animali da reddito

1. La denuncia di danni ad animali da reddito deve essere effettuata immediatamente presso la stazione di sorveglianza territorialmente competente del Parco, eventualmente anche per telefono.

2. Gli animali morti non devono esser rimossi dal luogo dell’evento dannoso.

3. La perdita di capre e pecore è indennizzata solo se ne è stato denunciato regolarmente il pascolo in occasione della sessione forestale annuale ai sensi delle norme vigenti.

4. I danni arrecati agli animali da reddito sono indennizzati solo nel caso di pascoli con pastori. Sono indennizzati anche danni al pollame, purché siano accertabili.

Art. 11
Concessione dell’indennizzo

1. La domanda di indennizzo è esaminata ed evasa dall’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio.

2. Se la domanda presentata è incompleta, l’ufficio competente richiede per iscritto la documentazione o le indicazioni mancanti.

3. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di integrazione senza che la domanda venga perfezionata, la stessa è archiviata d’ufficio.

4. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria per valutare il danno denunciato.

5. In presenza di tutti i presupposti i danni possono essere indennizzati fino al 100 per cento.

6. L’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio liquida gli indennizzi nell’ambito delle spese che esso è espressamente autorizzato ad effettuare sulla base delle disposizioni di legge.

7. Le domande di indennizzo che non sono conformi alle prescrizioni dei presenti criteri sono escluse dall’indennizzo.

Art. 12
Norme transitorie

1. I presenti criteri si applicano anche alle domande di indennizzo di danni da fauna selvatica presentate nel 2016 e ancora inevase.

2. Ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14, e del decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2016, n. 5, anche le domande pervenute all’ex ufficio periferico del Parco Nazionale dello Stelvio, sono evase secondo i presenti criteri.

 

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