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Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2016, n. 141)
Modifiche al regolamento sulle procedure di protocollo e l'Amministrazione provinciale digitale

1)
Pubblicato nel B.U. 26 aprile 2016, n. 17.

Art. 1

(1) Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, nella versione italiana, le parole “dall’Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “dalla Provincia”.

Art. 2

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“a) archivio corrente: archivio dei fascicoli cartacei in corso di trattazione;”

(2) Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è inserita la seguente lettera a/bis):

“a/bis) archivio digitale: l’archivio digitale garantisce nel tempo l’integrità e la leggibilità dei documenti informatici, nonché la validità della firma;”

(3) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“b) archivio di deposito: archivio costituito dai fascicoli cartacei chiusi, per i quali è prescritto un periodo di conservazione;”

(4) Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola “documenti” è sostituita dalle parole “documenti cartacei”.

(5) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“d) assegnazione: funzione che consente di prendere visione delle registrazioni di protocollo;”

(6) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“j) fascicolo informatico: fascicolo aperto nel registro di protocollo;”

(7) La lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“l) Identità Digitale Alto Adige: account per l’accesso ai servizi online dell’Amministrazione provinciale;”

(8) La lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“n) IPA: Indice delle Pubbliche Amministrazioni, nonché indice dei codici univoci ufficio assegnati ai fini della ricezione delle fatture elettroniche;”

(9) La lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“p) piano di conservazione: elenco redatto dalle commissioni di sorveglianza e scarto con indicazione dei tempi di conservazione dei documenti;”

(10) La lettera r) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“r) registro di protocollo: registro unico di protocollo dell’Amministrazione provinciale, che presenta le caratteristiche del protocollo informatico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante le relative regole tecniche;”

(11) La lettera s) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“s) scarto formale: distruzione dei documenti cartacei ed eliminazione dei documenti informatici, decorsi i tempi di conservazione, previa autorizzazione delle commissioni di sorveglianza e scarto;”

(12) La lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

“v) selezione dei documenti: vaglio dei documenti finalizzato all’individuazione dei documenti da scartare e dei documenti da destinare alla conservazione permanente.”

Art. 3

(1) Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola “PROVBZ” è sostituita dalla parola “p_bz”.

Art. 4

(1) Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, nella versione italiana, la parola “direttrici” è sostituita dalle parole “le rispettive direttrici”.

(2) Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola “responsabili” è sostituita dalle parole “direttori e dalle rispettive direttrici”.

Art. 5

(1) Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, nella versione italiana, le parole “dispone di” sono sostituite dalla parola “ha”.

(2) Al comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole “apportano i necessari aggiornamenti all’organigramma” sono sostituite dalle parole “inseriscono gli utenti nell’organigramma”.

Art. 6

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“1. L’amministratore del registro di protocollo gestisce le utenze key-user, la struttura dell’organigramma e le tabelle di configurazione ed effettua l’importazione dei registri di emergenza nel registro di protocollo.”

Art. 7

(1) Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, sono inseriti i seguenti articoli 6/bis, 6/ter e 6/quater:

“Art. 6/bis (Responsabile della gestione documentale)

1. Responsabile della gestione documentale è il Direttore generale/la Direttrice generale dell'Amministrazione provinciale.

Art. 6/ter (Responsabile della conservazione dei documenti informatici)

1. Responsabile della conservazione dei documenti informatici è il Direttore/la Direttrice dell'Archivio provinciale.

Art. 6/quater (Documenti informatici)

1. L’Amministrazione provinciale forma gli originali dei propri documenti come documenti informatici.

2. I documenti informatici sono sottoscritti con firma digitale.”

Art. 8

(1) Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“1. L’insieme delle registrazioni di protocollo costituisce il registro di protocollo.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“2. Per la registrazione di protocollo sono obbligatorie le seguenti informazioni:

  1. numero di protocollo, generato automaticamente dal protocollo informatico e registrato in forma non modificabile;
  2. data di protocollo, assegnata automaticamente dal protocollo informatico e registrata in forma non modificabile;
  3. tipo di protocollo;
  4. tipologia del documento;
  5. indice di classificazione;
  6. mittente per i documenti in ingresso o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti interni ed esterni, registrati in forma non modificabile;
  7. oggetto del documento registrato in forma non modificabile;
  8. fascicolo informatico;
  9. numero e descrizione sintetica degli allegati cartacei, se presenti;
  10. data di ingresso del documento per le protocollazioni differite;
  11. nome dell’autore/autrice della registrazione di protocollo, compilato automaticamente dal protocollo informatico e registrato in forma non modificabile;
  12. assegnazione della registrazione di protocollo alla struttura organizzativa dell’autore/autrice, registrata in forma non modificabile;
  13. assegnazione della registrazione di protocollo alla struttura organizzativa destinataria/alle eventuali strutture organizzative destinatarie del documento;
  14. numero e data del protocollo del mittente per i documenti provenienti da enti pubblici;
  15. numero e data del protocollo di riferimento, se presente;
  16. mezzo di ricezione/spedizione.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“3. Nel caso di protocollazione di documenti informatici sono altresì obbligatori:

  1. il caricamento del documento informatico e degli eventuali allegati informatici, memorizzati nel sistema di gestione documentale del protocollo informatico senza possibilità di modifica o cancellazione. Il formato del documento protocollato è di tipo PDF, PDF firmato digitalmente (PAdES) o P7M (CAdES);
  2. il calcolo dell’impronta del documento informatico (c.d. hash del file), eseguito dal protocollo informatico e memorizzato nel sistema di gestione documentale del protocollo informatico in forma non modificabile.”

(4) Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è soppresso.

Art. 9

(1) Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole “dalla relativa abbreviazione” sono sostituite dalle parole “dal rispettivo codice”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Sui documenti cartacei in ingresso la segnatura di protocollo è apposta mediante l’apposito timbro di protocollo. La segnatura di protocollo dei documenti informatici è codificata nel formato XML.”

Art. 10

(1) Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“1. Sono soggetti a protocollazione tutti i documenti cartacei e informatici aventi rilevanza giuridico-probatoria o amministrativa.”

Art. 11

(1) L’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“Art. 16 (Registro giornaliero di protocollo)

1. A fine giornata il protocollo informatico genera in automatico il registro giornaliero di protocollo, il quale viene trasmesso, entro la giornata lavorativa successiva, all’archivio digitale.”

Art. 12

(1) Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“1. La protocollazione dei documenti cartacei e informatici in ingresso è effettuata presso le sedi di protocollo entro la giornata di arrivo.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“2. I documenti pervenuti presso una struttura organizzativa non competente per la loro trattazione devono essere protocollati e assegnati da quest’ultima alla struttura organizzativa di competenza.”

(3) Il comma 6 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“6. Se il mittente o una persona incaricata consegna personalmente un documento cartaceo e chiede una ricevuta che ne attesti l’avvenuta consegna, il personale è tenuto a rilasciare gratuitamente una fotocopia della prima pagina del documento protocollato, su cui è apposta la segnatura di protocollo. Per i documenti informatici la segnatura di protocollo è fornita alla persona richiedente nel formato XML.”

(4) Il comma 7 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“7. La ricezione dei documenti informatici avviene tramite:

  1. le caselle istituzionali di posta elettronica;
  2. le caselle di posta elettronica certificata;
  3. i servizi online dell’Amministrazione provinciale (eGov);
  4. altri servizi digitali (per es. cooperazione applicativa);
  5. supporti di memoria esterni o cloud.”

(5) Dopo il comma 7 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è aggiunto il seguente comma 8:

“8. Le istanze, dichiarazioni e segnalazioni presentate per via elettronica all’Amministrazione provinciale sono valide:

  1. se sottoscritte con firma digitale;
  2. se trasmesse tramite PEC e sottoscritte con firma digitale;
  3. se l’identificazione dell’utente avviene a seconda del livello minimo di sicurezza richiesto mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), l’Identità Digitale Alto Adige oppure il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID);
  4. se sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento d’identità, limitatamente ai casi in cui non sia disponibile il corrispondente servizio online.”

Art. 13

(1) L’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“Art. 19 (Posta in uscita)

1. Qualora il cittadino/la cittadina abbia indicato all’Amministrazione provinciale un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale, i documenti a lui/lei indirizzati vengono trasmessi esclusivamente a tale indirizzo. La trasmissione del documento informatico a mezzo posta elettronica certificata equivale alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.

2. In mancanza dell’indicazione di cui al comma 1, al cittadino/alla cittadina è inviata una copia cartacea tratta dal documento informatico originale, la quale riporta, oltre alla segnatura di protocollo, i dati di riferimento del certificato di firma e un’annotazione relativa alla conservazione del documento originale a norma di legge. Nei casi in cui sia prevista la notificazione dell’atto amministrativo, la copia cartacea del documento informatico originale è inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (RAR), diversamente è inviata con posta ordinaria.

3. La comunicazione di documenti tra l’Amministrazione provinciale e le imprese e i professionisti avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

4. La trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni avviene tramite:

  1. posta elettronica ordinaria;
  2. posta elettronica certificata;
  3. interoperabilità tra sistemi di protocollo informatico;
  4. cooperazione applicativa.

5. Tra le pubbliche amministrazioni non è ammessa la trasmissione di documenti a mezzo fax.”

Art. 14

(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“Nella comunicazione tra le singole strutture organizzative non è consentito il ricorso alla posta elettronica certificata, salvo nei casi previsti dalla legge.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“3. I documenti interni sono protocollati dalla struttura organizzativa che li redige, la quale provvede altresì al caricamento dei documenti informatici nel registro di protocollo e all’assegnazione della registrazione alla struttura organizzativa destinataria/alle strutture organizzative destinatarie.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“4. La struttura organizzativa destinataria visualizza i documenti assegnati attraverso la funzione “protocolli assegnati” del registro di protocollo.”

(4) Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole “caselle di posta nominative” sono sostituite dalle parole “caselle personali di posta elettronica”.

Art. 15

(1) Al comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole “documento informatico corredato di firma digitale o firma elettronica qualificata” sono sostituite dalle parole “documento informatico sottoscritto con firma digitale”.

Art. 16

(1) L’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“Art. 28 (Formati di file ammessi)

1. L’Amministrazione provinciale accetta esclusivamente i formati di file indicati nella sezione “formati di file ammessi” del sito web dell’Amministrazione provinciale, ma non è tenuta a rispondere utilizzando lo stesso formato.

2. L’accettazione di file non conformi ai formati di file ammessi o di file contenenti codice eseguibile o macroistruzioni deve essere preventivamente concordata ed è ammessa solo in casi eccezionali.

3. L’Amministrazione provinciale trasmette i propri file esclusivamente nei formati elencati sul sito web dell’Amministrazione provinciale.”

Art. 17

(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è soppresso.

Art. 18

(1) L’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“Art. 30 (Fascicoli informatici)

1. I fascicoli informatici sono aperti nel registro di protocollo.

2. Contestualmente alla protocollazione ogni documento viene associato al corrispondente fascicolo.

3. Il fascicolo è l’unità minima di cui è composto l’archivio.“

Art. 19

(1) Il comma 1 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“1. I fascicoli cartacei sono conservati nell’archivio corrente della struttura organizzativa di competenza. Il fascicolo è trasferito all’archivio di deposito in seguito alla sua chiusura e previa effettuazione dello scarto informale.”

Art. 20

(1) L’articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

“Art. 33 (Archivio digitale)

1. I documenti informatici devono essere caricati nel registro di protocollo.

2. I documenti informatici caricati nel registro di protocollo sono automaticamente versati nell’archivio digitale, che garantisce nel tempo l’integrità e la leggibilità dei documenti informatici e, se essi sono provvisti di firma digitale, la validità della firma.

3. Decorsi i tempi di conservazione, i documenti sono sottoposti ad una procedura di selezione, che consiste nell’individuazione dei documenti da scartare e dei documenti da destinare alla conservazione permanente. Le decisioni in merito competono alle commissioni di sorveglianza e scarto. Lo scarto formale consiste nell’eliminazione dei documenti informatici. I documenti informatici destinati alla conservazione permanente permangono nell’archivio digitale.”

Art. 21 (Abrogazioni)

(1) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è abrogata.

(2) Gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, sono abrogati.

Art. 22 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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ActionAction07/07/2016 - Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction12/07/2016 - Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionAction12/07/2016 - Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction14/07/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2016, n. 18
ActionAction19/07/2016 - Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction19/07/2016 - Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction19/07/2016 - Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionAction20/07/2016 - Corte costituzionale - sentenza 20 luglio 2016, n. 190
ActionAction21/07/2016 - Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionAction21/07/2016 - Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionAction21/07/2016 - Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionAction26/07/2016 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 luglio 2016, n. 19
ActionAction26/07/2016 - Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction26/07/2016 - Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction01/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 1 agosto 2016, n. 22
ActionAction01/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 1 agosto 2016, n. 21
ActionAction01/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 1 agosto 2016, n. 20
ActionAction02/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2016, n. 23
ActionAction02/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2016, n. 24
ActionAction08/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2016, n. 25
ActionAction08/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2016, n. 26
ActionAction09/08/2016 - Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction09/08/2016 - Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction10/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2016, n. 27
ActionAction16/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2016, n. 28
ActionAction23/08/2016 - Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction30/08/2016 - Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction13/09/2016 - Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction13/09/2016 - Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction15/09/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
ActionAction21/09/2016 - Legge provinciale 21 settembre 2016, n. 19
ActionAction27/09/2016 - Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction04/10/2016 - Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction06/10/2016 - Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionAction10/10/2016 - Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction11/10/2016 - Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction13/10/2016 - Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionAction17/10/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2016, n. 30
ActionAction18/10/2016 - Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionAction25/10/2016 - Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction25/10/2016 - Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction28/10/2016 - Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction09/11/2016 - Corte costituzionale - sentenza 9 novembre 2016, n. 270
ActionAction15/11/2016 - Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction15/11/2016 - Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction16/11/2016 - Legge provinciale 16 novembre 2016, n. 22
ActionAction18/11/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2016, n. 31
ActionAction22/11/2016 - Corte costituzionale - sentenza 22 novembre 2016, n. 283
ActionAction22/11/2016 - Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction22/11/2016 - Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction22/11/2016 - Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction29/11/2016 - Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction29/11/2016 - Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction29/11/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 29 novembre 2016, n. 32
ActionAction02/12/2016 - Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionAction05/12/2016 - Legge provinciale 5 dicembre 2016, n. 24
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction06/12/2016 - Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionAction11/12/2016 - Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction11/12/2016 - Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction12/12/2016 - Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionAction12/12/2016 - Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
ActionAction13/12/2016 - Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionAction13/12/2016 - Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionAction14/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionAction15/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2016, n. 34
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction21/12/2016 - Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionAction22/12/2016 - Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionAction22/12/2016 - Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionAction22/12/2016 - Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionAction27/12/2016 - Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction27/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36
ActionAction27/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35
ActionAction27/12/2016 - Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
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