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Delibera 9 agosto 2016, n. 886
Legge provinciale n. 9/2015: Approvazione dei criteri per la concessione di vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, nonchè per le pubblicazioni e per l'attività editoriale per il gruppo linguistico tedesco e ladino (modificata con delibera n. 153 del 08.03.2022, delibera n. 819 del 26.09.2023 e delibera n. 935 del 24.10.2023)

Allegato A

Criteri per l'incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di vantaggi economici, al fine di promuovere attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), e dell’articolo 2, comma 7, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9,

2. I vantaggi economici sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 2
Attività e investimenti agevolabili

1. Possono essere agevolate attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale nei settori musica, danza, arte rappresentativa, performance, letteratura, arte figurativa, arte mediale, fotografia, architettura, design, cultura popolare e locale ed ulteriori forme d'espressione artistica, nonché la loro promozione. Nel settore cinema e film può essere agevolata, ai sensi dei presenti criteri, solo l’attività ordinaria. Le attività agevolate devono di norma avere rilevanza sovralocale. Fanno eccezione le iniziative a livello locale correlate ad anniversari almeno venticinquennali.

2. Non sono agevolabili le iniziative volte prevalentemente alla promozione turistica o al marketing locale.

3. Possono inoltre essere agevolate le seguenti iniziative di artisti:

a) progetti artistici;

b) soggiorni studio, partecipazione a workshop, corsi di formazione di breve e lunga durata e altre analoghe iniziative, ad eccezione della formazione universitaria e accademica ordinaria.

4. Possono infine essere agevolati i seguenti investimenti:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura e arredamento di sale d’esposizione, sale teatrali e cinematografiche, sale polifunzionali e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche;

b) acquisto e restauro di opere d'arte, strumenti musicali e costumi tradizionali.

Art. 3
Beneficiari

1. I vantaggi economici per le attività culturali e per gli investimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 4, possono essere concessi ai seguenti soggetti, di seguito denominati organizzazioni:

a) enti;

b) fondazioni;

c) cooperative;

d) associazioni, incluse le federazioni;

e) comitati.

2. Le organizzazioni devono:

a) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;

b) avere tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali aperte al pubblico;

c) disporre di una struttura organizzativa idonea;

d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di economicità e trasparenza della gestione economico-finanziaria.

3. Di norma, le organizzazioni non devono perseguire scopo di lucro. In casi eccezionali e motivati, i vantaggi economici possono essere concessi anche a organizzazioni con scopo di lucro per singole attività culturali di particolare rilevanza non realizzabili senza il sostegno pubblico.

4. I vantaggi economici per le iniziative di artisti di cui all’articolo 2, comma 3, possono essere concessi a persone singole originarie della provincia di Bolzano o che svolgano la propria attività nel territorio provinciale da almeno due anni.

Art. 4
Tipologie di vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi:

1) contributi ordinari;

2) contributi per progetti;

3) contributi per investimenti;

4) contributi integrativi;

b) sussidi:

1) sussidi per attività culturali;

2) sussidi per artisti;

3) sussidi di qualificazione;

c) assegnazioni per l’attività ordinaria.

2. Le organizzazioni possono beneficiare di tutti i tipi di contributo, dei sussidi per attività culturali e delle assegnazioni per l’attivitá ordinaria.

3. Gli artisti possono beneficiare di contributi per progetti, contributi integrativi, sussidi per artisti e sussidi di qualificazione.

Art. 5
Entità dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici di cui all'articolo 4 possono ammontare fino all’80 % della spesa ammessa.

2. Il vantaggio economico concesso è parametrato alla redditività dell'iniziativa e non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

3. Per le assegnazioni, l’importo da erogare è inoltre calcolato tenendo conto del vantaggio economico pregresso.

4. I sussidi per attività culturali non possono in ogni caso superare l’importo massimo di cui all’articolo 7.

5. I sussidi per artisti e i sussidi di qualificazione non possono in ogni caso superare l’importo massimo di cui all’articolo 9.

Art. 6
Contributi

1. I contributi ordinari sono concessi per la realizzazione del programma di attività annuale.

2. I contributi per progetti sono concessi per la realizzazione di attività specifiche che si svolgono in un arco di tempo delimitato, a prescindere dall’anno solare.

3. I contributi per investimenti sono concessi per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 4.

4. I contributi integrativi integrano i contributi ordinari, i contributi per progetti o i contributi per investimenti precedentemente concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:

a) se le risorse economiche di cui all’articolo 11 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;

b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;

c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.

Art. 7
Sussidio per attività culturali

1. Per la realizzazione del programma di attività annuale può essere concesso, in alternativa al contributo ordinario o all’assegnazione per l’attività ordinaria, un sussidio per attività culturali pari a un ammontare massimo di 4.000,00 euro.

2. Possono beneficiare del sussidio di cui al comma 1 le organizzazioni che negli ultimi due anni hanno fruito di finanziamenti provinciali alla cultura.

3. I beneficiari del sussidio non possono fruire nello stesso anno di un'altro vantaggio economico nell'ambito dei finanziamenti provinciali alla cultura che abbia il medesimo scopo.

Art. 8
Assegnazioni per l’attività ordinaria

1. Per la realizzazione del programma culturale annuale può essere concessa, in alternativa al contributo ordinario o al sussidio per attività culturali, un'assegnazione per l’attività ordinaria.

2. Possono beneficiare dell’assegnazione di cui al comma 1 le organizzazioni che:

a) dispongono di un collegio di revisori dei conti con almeno un revisore iscritto all'albo professionale;

b) nell’anno precedente all’assegnazione hanno beneficiato di un vantaggio economico da parte della Ripartizione Cultura tedesca superiore a 200.000,00 euro.

3. L’intero importo dell’assegnazione viene liquidato in seguito al provvedimento di concessione.

4. I beneficiari dell’assegnazione non possono fruire nello stesso anno di un altro vantaggio economico nell'ambito dei finanziamenti provinciali alla cultura che abbia il medesimo scopo.

Art. 9
Sussidi per artisti e sussidi di qualificazione

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), può essere concesso un sussidio per artisti pari a un ammontare massimo di 20.000,00 euro.

2. Per la formazione e l’aggiornamento di artisti nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), può essere concesso un sussidio di qualificazione pari a un ammontare massimo di 20.000,00 euro.

3. Agli artisti possono inoltre essere concessi vantaggi economici per particolari progetti e prestazioni artistiche, previo svolgimento di un apposito concorso. Il numero e l'ammontare di tali vantaggi economici nonché le modalità specifiche della loro concessione e liquidazione sono determinati dalla Giunta provinciale su proposta della Consulta culturale per il gruppo tedesco, di seguito denominata Consulta culturale.

Art. 10
Vantaggi economici pluriennali

1. Al fine di garantire continuità nella programmazione di attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, le organizzazioni possono richiedere un finanziamento per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi. I presupposti per la concessione sono:

a) che l’organizzazione dimostri un'attività pluriennale e continuativa;

b) che tale attività sia pianificata sulla base di un progetto culturale e con congruo anticipo;

c) che la progettazione preveda consistenti obblighi finanziari;

d) che l'organizzazione disponga di una struttura operativa sul territorio provinciale.

Art. 11
Risorse economiche

1. I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale quali:

a) quote sociali,

b) entrate da iniziative,

c) entrate da altre attività commerciali;

d) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

e) sponsorizzazioni private;

f) atti di liberalità o offerte;

g) mezzi propri;

h) altre entrate.

Art. 12
Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei vantaggi economici, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione o dall’artista richiedente, devono essere presentate entro i seguenti termini:

a) domande di contributo ordinario, di sussidio per attività culturali, di assegnazione per l’attività ordinaria:

entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il vantaggio economico o entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

b) domande di contributo per progetti, di contributo per investimenti, di sussidio per artisti e di sussidio di qualificazione:

entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se necessario, le domande possono essere presentate anche nel corso dell'anno;

c) domande di contributo integrativo:

nel corso dell’anno di riferimento;

d) domande di finanziamento pluriennale di cui all’articolo 10:

entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello di inizio dell’attività.

2. I termini di presentazione delle domande non sono perentori e possono essere modificati dalla direttrice/dal direttore di ripartizione competente.

3. Le domande di cui al comma 1, lettere a), b) e d), devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

4. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 13
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alle domande di contributo ordinario e di sussidio per attività culturali va allegata la seguente documentazione:

a) l’ultima chiusura dei conti approvata;

b) una breve relazione sull'attività dell'anno precedente e una panoramica sul numero dei visitatori;

c) il programma di attività per l'anno di riferimento con indicazione della finalità, dei destinatari, del luogo e del periodo di realizzazione, delle persone coinvolte, dei partner della cooperazione, dei mezzi di comunicazione e dei visitatori stimati;

d) il preventivo di spesa dettagliato;

e) il piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 11;

f) un cronoprogramma delle attività.

2. Le domande di assegnazione per l’attività ordinaria devono contenere la seguente documentazione e i seguenti dati:

a) l’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato;

b) una relazione esaustiva sull'attività dell'anno precedente e una panoramica sul numero dei visitatori;

c) il programma di attività per l'anno di riferimento con indicazione delle finalità, dei destinatari, del luogo e del periodo di realizzazione, delle persone coinvolte, dei partner della cooperazione, dei mezzi di comunicazione e dei visitatori stimati;

d) il preventivo di spesa dettagliato;

e) il piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 11;

f) un cronoprogramma delle attività;

g) i nominativi dei membri del collegio dei revisori dei conti con l'indicazione di quelli iscritti all'albo professionale;

h) il nominativo del responsabile/della responsabile della contabilità;

i) il bilancio di previsione dell'organizzazione, con sviluppo pluriennale in caso di domanda di assegnazioni pluriennali;

j) il rapporto del collegio dei revisori dei conti sulla regolare gestione economico-finanziaria dell’organizzazione;

k) dichiarazione del revisore dei conti iscritto all’albo sulla correttezza della spesa sostenuta e sulla relativa riconducibilità all’assegnazione concessa e al programma di attività approvato (a partire dal secondo anno di concessione).

3. Alle domande di contributo per progetti presentate da organizzazioni va allegata la seguente documentazione:

a) una dettagliata descrizione del progetto;

b) il preventivo di spesa dettagliato;

c) il piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 11;

d) un cronoprogramma delle attività.

4. In caso di domande di finanziamento pluriennale di cui all’articolo 10 la documentazione da allegare deve riferirsi ai singoli anni per i quali è richiesto il vantaggio economico.

5. Le domande di contributo per investimenti devono contenere la seguente documentazione e i seguenti dati:

a) il programma di investimento;

b) un preventivo dettagliato di spesa;

c) un piano di finanziamento con l’esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 11;

d) data di inizio dei lavori/dell’attività di investimento;

e) un cronoprogramma relativo alla realizzazione dell’investimento pianificato;

f) in caso di investimenti di notevole entità riguardanti beni immobili, una descrizione delle future spese di gestione con la relativa copertura.

6. Alle domande di contributo integrativo va allegata la seguente documentazione:

a) una relazione accompagnatoria, con indicazione delle ragioni che rendono necessario o opportuno un contributo integrativo;

b) un nuovo preventivo di spesa;

c) un nuovo piano di finanziamento con l’esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 11;

d) un cronoprogramma delle attività.

7. In caso di prima domanda le organizzazioni devono allegare anche una copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dovranno essere comunicate all’ufficio competente.

8. Alle domande di contributo per progetti presentate da artisti, di sussidio per artisti e di sussidio di qualificazione va allegata la seguente documentazione:

a) una descrizione dettagliata dell'iniziativa pianificata;

b) un preventivo dettagliato di spesa;

c) un piano di finanziamento con l'esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 11;

d) un cronoprogramma delle attività;

e) un curriculum vitae che evidenzi la formazione e la carriera artistica.

9. Alle domande di sussidio di qualificazione vanno inoltre allegati una dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione oppure l’invito della relativa istituzione formativa.

Art. 14
Consulta culturale e sottocommissioni

1. Le domande di concessione dei vantaggi economici sono sottoposte al parere della Consulta culturale. In caso di domande di finanziamento pluriennale di cui all’articolo 10, la Consulta culturale valuta anche la sussistenza dei presupposti di cui al citato articolo 10.

2. Per una migliore organizzazione dei lavori, la Consulta culturale può organizzarsi in sottocommissioni tematiche coinvolgendo, se necessario, esperti o organizzazioni esterni nominati dalla Giunta provinciale. Le sottocommissioni effettuano una prima valutazione delle domande.

3. Le domande che non si riferiscono esclusivamente al gruppo linguistico tedesco possono essere esaminate da un'apposita sottocommissione di esperti e/o funzionari competenti in materia, nominata dalla Giunta provinciale su proposta dei competenti componenti della Giunta stessa. Se necessario la sottocommissione può avvalersi di esperti esterni.

4. È ammessa la partecipazione alle riunioni della Consulta culturale e delle sottocommissioni tramite mezzi di comunicazione multimediali.

Art. 15
Criteri di valutazione delle domande

1. Le domande di concessione di vantaggi economici per le attività culturali di cui all’articolo 2, comma 1, sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) originalità culturale ovvero artistica, rilevanza e qualità dell’iniziativa;

b) valorizzazione del patrimonio culturale;

c) completamento dell'offerta artistica e culturale esistente mediante nuovi approcci artistici e concettuali, mediante forme di rappresentazione innovative o mediante il coinvolgimento di nuovi destinatari;

d) contributo allo sviluppo a lungo termine della competenza artistica e della formazione culturale in provincia di Bolzano, tenuto conto in particolare delle aree con scarsa offerta culturale;

e) collegamento e cooperazione con operatori culturali nazionali e stranieri;

f) qualificazione, professionalità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione;

g) progetto plausibile, struttura organizzativa adatta e previsione di spesa realistica;

h) coinvolgimento di artisti e operatori culturali residenti in Alto Adige o originari dell'Alto Adige, che rappresenta un presupposto nel caso di interi cicli di manifestazioni.

2. La Consulta culturale può stabilire ulteriori criteri per singoli settori tematici.

3. Le domande di concessione di vantaggi economici per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 3, sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) qualità artistica ovvero espressività dell'iniziativa;

b) continuità nella carriera dell'artista;

c) importanza dell’iniziativa per lo sviluppo artistico della/del richiedente;

d) importanza del luogo della presentazione, dell'esposizione o dell’istituzione che organizza la formazione;

e) importanza dell'iniziativa per l'ambito artistico e culturale della Provincia.

Art. 16
Spese ammissibili per attività culturali e per iniziative di artisti

1. Per le attività culturali di cui all’articolo 2, comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per l'organizzazione e la realizzazione delle attività;

b) canoni di locazione o affitto, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono e altri costi correnti di gestione, materiali d'ufficio, abbonamenti, consulenze contabili e fiscali, imposte ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, polizze assicurative, acquisto di materiali e sussidi didattici e di altro materiale culturale, didattico e pedagogico necessario alla realizzazione del programma di attività o dell’iniziativa;

c) spese per il personale, quali retribuzioni, incluso il trattamento di fine rapporto o altri compensi, nonché oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;

d) spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale, i membri dell’organizzazione e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato;

e) spese per corsi di formazione e di aggiornamento per il personale, i membri dell’organizzazione e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato;

f) spese per pubbliche relazioni, marketing e spese di stampa inerenti all'attività;

g) premi in denaro.

2. Per le iniziative di artisti di cui all’articolo 2, comma 3, sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative;

b) spese di viaggio, vitto e alloggio;

c) spese per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, workshop e altre analoghe iniziative;

d) spese per pubbliche relazioni, marketing e stampa inerenti all’attività.

3. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora o contravvenzioni;

b) deficit d'esercizio degli anni precedenti;

c) offerte e altri contributi di solidarietà;

d) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti dell’organizzazione richiedente;

e) spese per anniversari, tranne quelli almeno venticinquennali;

f) spese per buffet;

g) annunci per partecipazione a lutti;

h) spese per viaggi collettivi, salvo che la Consulta culturale le consideri di particolare interesse culturale.

i) compensi per componenti degli organi direttivi di partiti politici e sindacati o per membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e candidati ufficiali agli stessi.

Art. 17
Spese ammissibili per investimenti

1. Per gli investimenti di cui all’articolo 2, comma 4, sono ammissibili in via prioritaria le seguenti spese:

a) arredamento di sale di teatro, sale polifunzionali, sale prove e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche;

b) acquisto e restauro di strumenti musicali;

c) acquisto e restauro di costumi tradizionali;

d) acquisto dell’apparechiatura necessaria allo svolgimento dell'attività culturale o artistica.

2. In caso di residua disponibiltà finanziaria sono ammissibili anche le seguenti spese:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di sale di teatro, sale polifunzionali, sale prove e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche;

b) acquisto e restauro di opere d'arte.

3. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto e restauro di bandiere e armi di associazioni tradizionali;

b) acquisto dell'abbigliamento del coro;

c) costruzione e arredamento di bar, cucine, soggiorni e padiglioni di musica.

5. In caso di concessione di contributi di notevole entità, la Consulta culturale può proporre che il beneficiario garantisca di mantenere la destinazione d’uso culturale della struttura agevolata per un determinato periodo di tempo. La garanzia può essere prestata:

a) presentando i contratti di locazione o d’affitto;

b) con una dichiarazione del proprietario/della proprietaria dell’edificio sulla destinazione d’uso culturale della struttura;

c) con la stipula di una convenzione ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.

Art. 18
Destinazione dei vantaggi economici

1. Il vantaggio economico può essere utilizzato solo per la realizzazione delle attività e degli investimenti, per i quali è stato concesso.

2. Il beneficiario che intenda utilizzare il vantaggio economico per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare una domanda motivata di cambio di destinazione, con esatta indicazione del nuovo impiego.

3. Per i contributi ordinari, i sussidi per le attività culturali e le assegnazioni per l’attività ordinaria la domanda deve essere presentata entro l'anno solare di riferimento del contributo.

4. La modifica della destinazione del vantaggio economico o delle spese è approvata secondo le stesse procedure previste per la concessione.

5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio competente.

Art. 19
Anticipazioni

1. Le organizzazioni possono richiedere la concessione e la liquidazione di un'anticipazione nella misura massima del 90 % dell'ammontare del contributo o del sussidio per attività culturali concesso per l'anno corrente.

2. L’anticipazione va richiesta contestualmente alla domanda di vantaggio economico.

Art. 20
Rendicontazione delle anticipazioni

1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontarla entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione.

2. Per la rendicontazione delle anticipazioni va presentata la seguente documentazione:

a) per tutti i tipi di contributi, rendiconto di cui all’articolo 22 fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa;

b) in caso di sussidi per attività culturali:

1) domanda di cui all’articolo 24;

2) relazione parziale.

3. In caso anticipazioni relative a contributi per progetti e per investimenti la direttrice/il direttore di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.

4. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.

5. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per la realizzazione delle attività o degli investimenti ammessi a incentivazione o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.

Art. 21
Rendicontazione e liquidazione dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono liquidati sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma.

2. I contributi sono liquidati previa presentazione del rendiconto di cui all’articolo 22, che deve avvenire entro i seguenti termini:

a) contributi ordinari: entro il 30 settembre dell’anno successivo al programma di attività annuale agevolato;

b) contributi per progetti o per investimenti: entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma.

3. I sussidi per attività culturali sono liquidati previa presentazione, entro il 30 settembre dell’anno successivo al programma di attività annuale agevolato, della seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione di cui all’articolo 24;

b) relazione sull’utilizzo del sussidio.

4. I sussidi per artisti sono liquidati previa presentazione, entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma, della seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione di cui all’articolo 25;

b) relazione con documentazione dettagliata sull’attività svolta.

5. I sussidi di qualificazione sono liquidati previa presentazione, entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma, della seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione di cui all’articolo 25;

b) relazione;

c) idonea documentazione attestante la partecipazione;

d) dichiarazione sugli importi non imponibili.

6. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi da 2 a 5 per causa riconducibile al beneficiario, il vantaggio economico è revocato.

7. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga dei termini di cui al comma 2, lettera b), e ai commi 4 e 5, fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

8. Le spese per il personale possono essere ammesse fino all'ammontare massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Quali importi di riferimento si considerano quelli previsti dal contratto collettivo vigente per le corrispondenti qualifiche funzionali. Possono inoltre essere ammesse le spese salariali accessorie, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.

9. Di norma le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.

10. Le spese di vitto, alloggio e viaggio possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.

11. Sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa nel rispetto della somma totale ammessa a finanziamento, qualora la direttrice/il direttore dell’ufficio competente le ritenga adeguate.

12. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, alle organizzazioni senza scopo di lucro è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il vantaggio economico concesso dovrà essere in ogni caso documentabile per l’intero ammontare con documenti di spesa.

13. Le sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non sono riconosciute come ore di volontariato.

Art. 22
Rendiconto

1. Il rendiconto dei contributi è composto da:

a) la domanda di cui all’articolo 23, che deve contenere che le attività o gli investimenti agevolati sono stati realizzati interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero, o, in caso di realizzazione parziale, l’indicazione della percentuale di realizzazione;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale delle spese ammesse, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa. Questo elenco deve essere redatto secondo il modulo apposito messo a disposizione dell’Ufficio provinciale competente.

Art. 23
Domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni

1. Le domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione o dall’artista richiedente, devono contenere:

a) gli estremi del decreto di concessione del contributo con il relativo ammontare;

b) l’indicazione se la domanda si riferisce alla copertura dell'anticipazione già liquidata oppure alla liquidazione del contributo;

c) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per le stesse attività o per gli stessi investimenti e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;

3) che le attività o gli investimenti agevolati sono stati realizzati interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di realizzazione parziale, l'indicazione della percentuale di realizzazione;

4) che le spese per il personale sono state rendicontate fino a un massimo pari all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale più gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;

5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;

6) solo per le organizzazioni senza scopo di lucro: in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;

7) la detraibilità totale o parziale dell’IVA;

8) se il vantaggio economico è soggetto o meno alla ritenuta d’acconto del 4%.

2. In caso di domande presentate da artisti, la dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), dovrà comprendere quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3), 7) e 8).

Art. 24
Domande di liquidazione dei sussidi per attività culturali o di copertura delle relative anticipazioni

1. Le domande di liquidazione dei sussidi per attività culturali o di copertura delle relative anticipazioni, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione, devono contenere:

a) gli estremi del decreto di concessione del vantaggio economico con il relativo ammontare;

b) l’indicazione se la domanda si riferisce alla copertura dell'anticipazione già liquidata oppure alla liquidazione del vantaggio economico;

c) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per le stesse attività e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;

3) che le attività agevolate sono state realizzate interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di realizzazione parziale, l'indicazione della percentuale di realizzazione;

4) che le spese per il personale coperte con il vantaggio economico o con l’anticipazione non superano l’ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale più gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;

5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio coperte con il vantaggio economico o con l’anticipazione non superano l'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;

6) solo per le organizzazioni senza scopo di lucro: in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;

7) la detraibilità totale o parziale dell’IVA;

8) se il vantaggio economico è soggetto o meno alla ritenuta d’acconto del 4%.

Art. 25
Domande di liquidazione dei sussidi per artisti e dei sussidi di qualificazione

1. Le domande di liquidazione dei sussidi per artisti e dei sussidi di qualificazione, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal richiedente, devono contenere:

a) gli estremi del decreto di concessione del sussidio con il relativo ammontare;

b) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per le stesse iniziative e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;

3) che le iniziative agevolate sono state realizzate interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di realizzazione parziale, l'indicazione della percentuale di realizzazione.

Art. 26
Riduzione del vantaggio economico

1. Se le attività e gli investimenti agevolati non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il vantaggio economico concesso è ridotto in proporzione.

2. In casi motivati il direttore/la direttrice di ripartizione competente può autorizzare, previo parere positivo della Consulta culturale, una riduzione della spesa ammessa senza riduzione del vantaggio economico, entro i limiti massimi di cui all’articolo 5.

Art. 27
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al richiedente;

c) essere quietanzati;

d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il vantaggio economico e alle spese ammesse.

2. Per quanto riguarda l'incentivazione dell’attività annuale, le spese devono riferirsi all’anno per cui è stato concesso il vantaggio economico.

3. Per gli investimenti e per i progetti possono essere presentati anche documenti di spesa emessi negli anni successivi a quello di concessione del vantaggio economico, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il vantaggio stesso e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal cronoprogramma presentato.

Art. 28
Pubblicità

1. I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le attività e gli investimenti sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione Cultura tedesca e devono utilizzare il logo della Provincia.

Art. 29
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.

2. I beneficiari sottoposti a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

Art. 30
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 31
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande relative all'anno 2017 e seguenti.

Allegato B

Criteri per l’incentivazione delle pubblicazioni e dell’attività editoriale da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca e della Ripartizione provinciale Cultura e Intendenza scolastica ladina

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di vantaggi economici da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca nonché Cultura e Intendenza scolastica ladina per la promozione di pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di interesse provinciale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera e), e dell’articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.

2. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. Se le pubblicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), consistono in giornali o riviste, i contributi sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. La concessione e la liquidazione dei contributi avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dai presenti criteri, in quanto applicabili.
Se si tratta invece di mezzi di informazione e prodotti culturali che per motivi geografici e linguistici hanno un pubblico limitato a livello locale questi non ricadono nell’ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 2
Attività agevolabili

1. Possono essere agevolate le seguenti attività:

a) l’elaborazione, la produzione e l’acquisto di pubblicazioni, anche su supporto audio o digitali;

b) la realizzazione di manifestazioni e iniziative volte alla promozione di titoli e programmi di interesse provinciale sul territorio nazionale ed al estero,

c) la realizzazione di concorsi e la consegna di premi connessi a pubblicazioni ritenute di interesse provinciale.

Art. 3
Beneficiari

1. I contributi possono essere concessi a:

a) enti, fondazioni, associazioni (incluse le federazioni), cooperative e comitati di seguito denominati organizzazioni;

b) case editrici per programmi, progetti e traduzioni di particolare rilevanza culturale per il territorio provinciale.

2. Le organizzazioni devono:

a) essere senza scopo di lucro;

b) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;

c) disporre di una struttura organizzativa idonea;

d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto.

3. Le case editrici devono:

a) disporre di una struttura organizzativa idonea;

b) svolgere un’attività di pubblicazione regolare e qualificata;

c) avere la loro sede in Alto Adige o in un altro Stato membro dell’Unione europea oppure in Svizzera;

d) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio o, in caso di imprese straniere senza sede in Italia, essere iscritte nel corrispondente elenco dello Stato di appartenenza;

e) dimostrare un’esperienza di almeno tre anni nel settore dell’editoria.

4. La gestione economico finanziaria dei richiedenti deve attenersi ai principi di economicità e trasparenza.

5. I contributi per pubblicazioni possono essere concessi anche a persone singole, purché siano originarie della provincia di Bolzano o vivano nel territorio provinciale.

Art. 4
Tipologie di vantaggi economici

1. Per le attività di cui all’articolo 2 possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi per progetti;

b) contributi integrativi.

2. I contributi integrativi integrano i contributi per progetti precedentemente concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:

a) se le risorse economiche di cui all’articolo 6 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;

b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;

c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.

Art. 5
Entità dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici possono ammontare fino al 70 % della spesa ammessa.

2. Il vantaggio economico concesso è parametrato alla redditività dell'iniziativa e non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

Art. 6
Risorse economiche

1. I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate con entrate diverse dal contributo provinciale, quali:

a) entrate da vendite o da manifestazioni;

b) entrate da altre attività commerciali;

c) quote sociali;

d) vantaggi economici di altri enti pubblici;

e) sponsorizzazioni private;

f) donazioni o offerte;

g) mezzi propri;

h) altre entrate.

Art. 7
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere compilate sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante o dalla persona singola richiedente.

2. Le domande di contributo per progetti devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se necessario, la domanda può essere presentata nel corso dell’anno, ma in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

3. Le domande di contributo integrativo possono essere presentate nel corso dell’anno.

4. Il termine di presentazione delle domande non è perentorio e può essere modificato dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.

5. Per le domande inoltrate a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 8
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo per progetti va allegata la seguente docu¬mentazione:

a) per le pubblicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):

1) descrizione della pubblicazione singola o del programma editoriale, con indicazione dei contenuti, della struttura e degli autori/delle autrici;

2) estratto del testo/dei testi, se esistente/esistenti;

3) preventivo di spesa dettagliato con crono programma;

4) piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 6;

b) per le manifestazioni e le altre iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c):

1) descrizione della manifestazione/dell’iniziativa con indicazione della finalità, dei destinatari, dei contenuti, dei soggetti coinvolti, del luogo e del periodo di svolgimento;

2) preventivo di spesa dettagliato con crono programma;

3) piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 6.

2. Alla domanda di contributo integrativo va allegata la seguente documentazione:

a) relazione accompagnatoria, con indicazione delle ragioni che rendono necessario o opportuno un contributo integrativo;

b) nuovo preventivo di spesa con crono programma;

c) nuovo piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 6.

3. In caso di prima domanda di contributo le organizzazioni devono allegare anche una copia dello statuto e dell’atto costitutivo. Eventuali modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo dovranno essere comunicate all’ufficio competente.

4. In caso di riviste e giornali, alle domande di contributo va inoltre allegata la dichiarazione "de minimis" del richiedente.

Art. 9
Criteri di valutazione delle domande

1. Le domande sono valutate a rotazione da personale esperto della Provincia. Se necessario ci si può avvalere anche di esperti esterni.

2. Sono considerati i seguenti aspetti:

a) rilevanza culturale del progetto per la provincia di Bolzano;

b) elaborazione di un particolare tema storico, storico-regionale, etnologico, culturale, linguistico o sociopolitico;

c) qualità del progetto;

d) qualificazione, professionalità ed esperienza dei soggetti coinvolti;

e) contributo del progetto allo sviluppo della formazione culturale;

f) affidabilità ed economicità nella realizzazione;

g) promozione degli scambi tra diverse aree culturali;

h) accessibilità del progetto per ampi strati della popolazione;

i) contributo all’inclusione o all’integrazione di cittadine e cittadini;

j) importanza dell’iniziativa per il settore dell’editoria.

Art. 10
Spese ammissibili

1. Per le pubblicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi per testi e immagini;

b) acquisto di diritti di utilizzo;

c) lettorato e correttorato;

d) traduzioni;

e) grafica e layout;

f) stampa;

g) lavori di produzione e rendicontazione;

h) pubblicità e distribuzione;

i) costi del personale delle case editrici, entro i limiti di cui all’articolo 14, comma 6.

2. Per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e concorsi e la consegna di premi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per l’organizzazione e la realizzazione;

b) affitto di strutture;

c) compensi per autori/autrici e relatori;

d) spese di viaggio, vitto e alloggio dei soggetti coinvolti;

e) costi per prodotti stampa e programmi;

f) premi in denaro;

g) spese per pubbliche relazioni e marketing;

h) spese di pubblicità.

3. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora e sanzioni;

b) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

c) offerte e altre erogazioni per scopi di utilità sociale;

d) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti del/della richiedente;

e) spese per buffet;

f) annunci per partecipazione a lutti;

g) compensi per componenti degli organi direttivi di partiti politici e sindacati o per membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e candidati ufficiali agli stessi.

4. Le spese per le quali è stata presentata domanda di contributo possono essere ammesse anche solo in parte.

Art. 11
Destinazione del contributo

1. I contributi possono essere utilizzati solo per la realizzazione dei progetti per i quali sono stati concessi.

2. Il beneficiario che intenda utilizzare il contributo per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare una domanda motivata, con esatta indicazione del nuovo impiego.

3. La modifica della destinazione del contributo o delle spese è approvata con la stessa procedura prevista per la concessione.

4. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio competente.

Art. 12
Anticipazioni

1. È possibile richiedere la concessione di un’anticipazione nella misura massima del 90% dell'ammontare del contributo concesso per l’anno corrente.

2. L’anticipazione va richiesta contestualmente alla domanda di contributo.

Art. 13
Rendicontazione delle anticipazioni

1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontare le spese sostenute entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione, presentando la seguente documentazione:

a) la domanda di cui all’articolo 16 che deve contenere che le pubblicazioni o le l’attività editoriali agevolate sono state realizzate interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero, o, in caso di realizzazione parziale, l’indicazione della percentuale di realizzazione;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale delle spese ammesse, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa. Questo elenco deve essere redatto secondo il modulo apposito messo a disposizione dell’Ufficio provinciale competente.

2. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.

3. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.

4. La parte dell'anticipazione che non sia stata utilizzata per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo o che non sia stata adeguatamente rendicontata dovrà essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.

Art. 14
Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma.

2. Ai fini della liquidazione il beneficiario deve presentare la documentazione di cui agli articoli 15 e 16 entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 per causa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga del termine di cui al comma 2 fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.

5. Di norma le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammessi fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.

6. Per il calcolo dei costi per il personale interno degli editori è stabilita una tariffa oraria massima di 40,00 euro, comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro. Per ogni singola pubblicazione sono ammesse al massimo 600 ore di lavoro.

7. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma totale ammessa a contributo, qualora la direttrice/il direttore dell’ufficio competente ritenga che siano adeguate.

8. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, ai beneficiari senza scopo di lucro è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il contributo concesso dovrà in ogni caso essere rendicontato per l’intero ammontare con i relativi documenti di spesa.

9. Le sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non sono riconosciute come ore di volontariato.

Art. 15
Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a) la domanda di cui all’articolo 16, che deve contenere che le pubblicazioni o le attività editoriali agevolate sono state realizzate interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero, o, in caso di realizzazione parziale, l’indicazione della percentuale di realizzazione;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale delle spese ammesse, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa. Questo elenco deve essere redatto secondo il modulo apposito messo a disposizione dell’Ufficio provinciale competente.

2. In caso di rendicontazione dei contributi per pubblicazioni devono essere presentati anche tre esemplari della pubblicazione incentivata.

3. Le case editrici devono inoltre allegare l’elenco del personale e il resoconto delle attività dallo stesso prestate nella realizzazione della pubblicazione.

Art. 16
Domanda di liquidazione dei contributi o di copertura della anticipazioni

1. Le domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante o dalla persona singola richiedente, devono contenere:

a) gli estremi del decreto di concessione del contributo con il relativo ammontare;

b) l'indicazione se il rendiconto si riferisce alla copertura dell'anticipazione già erogata oppure alla liquidazione del contributo;

c) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per gli stessi progetti e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;

3) che i progetti sono stati realizzati interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di rendicontazione parziale, l'indicazione della percentuale di realizzazione;

4) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;

5) solo per le organizzazioni: in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;

6) la detraibilità totale o parziale dell’IVA;

7) se il contributo è soggetto o meno alla ritenuta d’acconto del 4%.

Art. 17
Riduzione del contributo

1. Se i progetti ammessi a contributo non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il contributo concesso viene ridotto in proporzione.

2. In casi motivati il direttore/la direttrice di ripartizione competente può autorizzare una riduzione della spesa ammessa senza riduzione del contributo, nel rispetto del limite massimo di cui all’articolo 5.

Art. 18
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge,

b) essere intestati al soggetto richiedente,

c) essere quietanzati,

d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse.

2. Possono essere presentati anche documenti di spesa emessi negli anni successivi a quello di concessione del contributo, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal cronoprogramma presentato.

Art. 19
Pubblicità

1. I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che la pubblicazione, la manifestazione, l’iniziativa o altro progetto sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione Cultura tedesca ovvero Ripartizione Cultura e Intendenza scolastica ladina e devono utilizzare il logo della Provincia.

Art. 20
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.

2. I beneficiari sottoposti a controllo vengono sorteggiati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

Art. 21
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 22
Norma transitoria

1. Per il 2016 le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di approvazione dei presenti criteri e devono comunque essere presentate entro il 31 ottobre 2016.

 

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