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Delibera 26 aprile 2016, n. 442
Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano: Approvazione dello statuto nuovo e revoca delle deliberazioni n. 1777 del 26 maggio 2003 e n. 2613 del 21 luglio 2008 (modificata con delibera n. 376 del 09.05.2023)

Allegato

Articolo 1

1. Il Comune di Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti a ciò autorizzati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 23.09.1999 costituiscono la Fondazione "Teatro Comunale e Auditorium", fondazione di diritto privato, con sede legale ed amministrativa presso il Teatro comunale in Piazza Verdi 40.

Articolo 2
Finalità

La fondazione, che non persegue fini di lucro:

a) provvede alla gestione tecnico- amministrativa e alla valorizzazione culturale delle strutture del Teatro e dell'Auditorium e di eventuali altre strutture, secondo criteri di economicità, assicurando che le stesse siano mantenute nelle condizioni di agibilità per lo svolgimento ottimale delle attività artistico-culturali;

b) eroga servizi tecnici e amministrativi a favore degli enti residenti e può erogarli anche a favore di altri soggetti culturali partecipati dagli enti soci;

c) può gestire altre strutture culturali e può stipulare appositi contratti di locazione o convenzioni con enti, istituzioni o privati proprietari di immobili da utilizzare per attività culturali;

d) può ospitare altre iniziative culturali, istituzionali o commerciali al fine di assicurare alla fondazione ulteriori entrate;

e) La Fondazione può inoltre promuovere la formazione ed il perfezionamento professionale relativamente ai propri fini istituzionali.

Articolo 3
Patrimonio

1. Il Comune di Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano stanziano una dotazione patrimoniale iniziale. I soci fondatori mettono altresì a disposizione della stessa, con concessione novennale rinnovabile alla scadenza, i compendi immobiliari rispettivamente del Teatro comunale e dell’Auditorium, così come le strutture connesse, che rientreranno nella loro piena disponibilità qualora dovesse cessare l’attività della Fondazione.
Oltre alle disponibilità sopra citate, il patrimonio della Fondazione è formato anche da beni mobili ed immobili, acquisiti direttamente dalla Fondazione investendo proprie disponibilità patrimoniali o in virtù di specifiche erogazioni degli enti fondatori ovvero di donazioni, lasciti, eredità.

2. Sono acquisiti a patrimonio della Fondazione, mediante imputazione a fondo di riserva, gli avanzi di gestione emergenti dal rendiconto finale regolarmente approvato. Il fondo di riserva così costituito potrà essere utilizzato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

3. Gli aspetti patrimoniali giuridici vengono regolati da regolamento aggiuntivo.

Articolo 4
Concessione delle sale teatrali e dell'Auditorium

1. La fondazione concede agli enti residenti l’uso delle sale teatrali e dell’Auditorium secondo quanto previsto dalla convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione. I servizi tecnici ed amministrativi vengono concessi agli enti residenti a titolo gratuito. Nella concessione delle sale la Fondazione assicura la priorità alle iniziative programmate dal Teatro Stabile di Bolzano, dalle “Vereinigte Bühnen Bozen” e dall’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento.
La programmazione del Teatro Stabile di Bolzano, delle ”Vereinigte Bühnen Bozen” e dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento si svolge in piena autonomia.

2. Il Teatro Stabile di Bolzano, le "Vereinigte Bühnen Bozen" e la Fondazione Haydn sono enti residenti: i primi due hanno sede nel Teatro comunale con disponibilità degli uffici a titolo gratuito e senza oneri, salvo il riscaldamento, la manutenzione, l’energia elettrica e le spese telefoniche; la Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento ha sede presso l’Auditorium con disponibilità degli uffici a titolo gratuito alle condizioni del Teatro Stabile e delle "Vereinigten Bühnen Bozen".

3. La Fondazione non può usare o concedere in uso il teatro per attività non annoverabili tra quelle artistico-culturali, fatte salve eventuali celebrazioni in occasione di solennità civili o manifestazioni indette dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune di Bolzano, o altre iniziative, di particolare rilevanza, secondo criteri fissati dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Comune di Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano, si riservano la facoltà di finanziare in modo autonomo la Fondazione per iniziative culturali che intendessero programmare nelle strutture di proprietà.

Articolo 5
Personale

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per l’amministrazione del patrimonio la Fondazione mette a disposizione il personale necessario, che viene assunto o incaricato in base alla disciplina vigente prevista dal diritto del lavoro, secondo criteri di opportuno equilibrio tra le diverse componenti linguistiche e di genere.

Articolo 6
Organi della Fondazione

1. Sono organi permanenti della Fondazione:

a) il Consiglio di amministrazione

b) il Presidente

c) la Conferenza dei direttori

d) il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 7
Il consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono cinque: due in rappresentanza del Comune di Bolzano, nominati dalla Giunta Comunale, (di cui uno di appartenenza al gruppo linguistico italiano e uno di appartenenza al gruppo linguistico tedesco); due in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano nominati dalla Giunta provinciale, (di cui uno di appartenenza al gruppo linguistico tedesco e uno di appartenenza al gruppo linguistico italiano); un membro viene nominato dalla Conferenza dei direttori in rappresentanza degli Enti residenti, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.14.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria ogni tre mesi e può riunirsi in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due membri ovvero la richiesta pervenga da uno dei soci fondatori.

3. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza dei membri che lo compongono. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audioconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità d'esame e di decisione deliberativa. In tal caso il Consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per la durata di quattro anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.

Articolo 8
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è l’organo collegiale con competenze di indirizzo generale, pianificazione strategica, programmazione, controllo.

2. Per conseguire le finalità della Fondazione, nell’ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione in particolare:

a) nomina nel proprio ambito il Presidente della Fondazione e un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;

b) definisce le linee guida, la visione, le strategie e gli obiettivi di attività nell’ambito delle competenze di cui all’art. 2 dello Statuto;

c) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Fondazione e assegna il budget annuale al Direttore;

d) approva i propri programmi tecnico/ amministrativi ed eventualmente proposti dalla direzione;

e) delibera il regolamento di organizzazione della Fondazione e determina la pianta organica del personale;

f) delibera tutti gli altri regolamenti dell’ente ed in particolare il regolamento del personale, quello di contabilità, quello degli acquisti, quello del servizio ticketing e quello della gestione degli spazi teatrali;

g) nomina il Direttore e, conformemente a quanto dispone il regolamento sul personale, procede alla nomina delle funzioni apicali previste dal regolamento di organizzazione dell’ente;

h) delibera in ordine agli acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria e all’alienazione di beni;

i) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;

j) previa intesa con i soci fondatori, delibera la costituzione di - ovvero la partecipazione della Fondazione a – forme associative, societarie, consorziali;

k) delibera le proposte di modifica dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione, tali modifiche non possono in alcun caso riguardare le finalità della fondazione stessa;

l) delibera su tutte le materie non specificamente attribuite ad altri organi.

3. Previa intesa sulle condizioni, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di proporre l’ammissione quali nuovi soci aderenti, di soggetti pubblici o privati che, successivamente alla costituzione, intendano aderire alla Fondazione, condividendone la finalità e si impegnino a contribuire al fondo di dotazione e/o alle spese annuali di esercizio.

4. Per l’ammissione di nuovi soci è necessario il preventivo benestare di tutti i soci fondatori.

5. Il Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente, può attribuire poteri di ordinaria amministrazione per singoli atti o serie di atti a singoli consiglieri di Amministrazione.

6. È in facoltà del Consiglio di amministrazione di delegare al Presidente una o più funzioni di propria competenza, ad eccezione di quelle previste al comma 2, lettere a), c), g) e k).

Articolo 9
Presidente della Fondazione

1. Il Presidente e il Vicepresidente della fondazione sono nominati dal Consiglio di amministrazione, il primo tra rappresentanti del Comune di Bolzano e il secondo tra i rappresentanti della Provincia Autonoma di Bolzano.
Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono ricoperte alternativamente, ogni quadriennio da rappresentanti appartenenti a gruppo linguistico diverso.

Articolo 10
Attribuzioni del Presidente

1. Il presidente:

a) convoca il Consiglio di amministrazione, ne presiede le adunanze e firma, assieme al Direttore, i relativi verbali;

b) ha la legale rappresentanza della Fondazione;

c) sottoscrive i contratti, salvo delega al Direttore.

2. In assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, che svolge altresì le funzioni che gli sono delegate dal Presidente. In caso di mancanza del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni vengono esercitate dal Consigliere anziano.

Articolo 11
La conferenza dei direttori

1. La conferenza dei direttori è l’organo collegiale permanente subordinato al consiglio di amministrazione. Essa ha un ruolo consultivo in materia di i) definizione delle linee strategiche e culturali, ii) pianificazione del calendario delle attività programmate dagli Enti residenti negli spazi direttamente gestiti dalla Fondazione, iii) identificazione dei servizi resi dalla Fondazione a favore degli Enti residenti, iv) l'ottimizzazione della gestione dei servizi erogati.

2. La conferenza dei direttori è composto dal Direttore della Fondazione e dai Direttori degli enti residenti.

Articolo 12
Il direttore

1. L’incarico di Direttore della Fondazione è affidato con mandato quadriennale rinnovabile dal Consiglio di amministrazione a persona con esperienza nella organizzazione e nella direzione manageriale di strutture complesse, con comprovata competenza in ambito gestionale, amministrativo e finanziario.

2. Il profilo del direttore è definito con delibera del Consiglio di amministrazione e le sue competenze sono stabilite dal regolamento di organizzazione.

3. Il Direttore:

a) coordina, nel rispetto delle direttive ricevute dal Presidente/Cda, l’attività istituzionale in tutti i suoi aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, promozionali;

b) coordina, nel rispetto delle direttive ricevute dal Presidente/Cda, nonché delle raccomandazioni della conferenza dei direttori l’organizzazione delle operazioni interne ed esterne;

c) definisce ed elabora i progetti di bilancio di esercizio preventivo e consuntivo nel rispetto delle direttive ricevute dal Cda;

d) coordina le funzioni dei Responsabili di area;

e) gestisce l’organizzazione e le politiche di sviluppo e formazione delle risorse umane;

f) garantisce l’applicazione del C.C.N.L. e degli accordi aziendali;

g) conduce le relazioni sindacali anche per i rinnovi contrattuali;

h) Promuove l’aggiornamento dei regolamenti interni e vigila affinché essi vengano applicati;

i) è responsabile dell’amministrazione e del controllo economico e finanziario della gestione;

j) coordina le strategie di I.C.T. ed è responsabile del trattamento dati;

k) può essere nominato Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

l) è titolare della procura del Cda quale Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

m) partecipa alla neo-costituita Conferenza dei direttori;

n) coordina le sedute della Conferenza direttori e relaziona sulle decisioni al Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 13
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno eletto dalla Giunta comunale, uno nominato dalla Giunta provinciale ed uno eletto dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e restano in carica per la durata del Consiglio stesso. Essi devono essere scelti tra persone rispettivamente iscritte all’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri. I revisori non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno il Presidente.

3. Il Collegio esercita funzioni di controllo sull’attività gestionale della Fondazione, accompagnando il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con una relazione ed esprime il parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.

4. I revisori possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 14
Incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi

1. Il direttore, i consiglieri comunali di Bolzano e i membri del Consiglio provinciale non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di membri del Consiglio di Amministrazione.

2. I membri del Collegio dei revisori dei conti non possono essere membri degli altri tre organi permanenti.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013 in tema di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.

Articolo 15
Entrate e spese della Fondazione

1. Alle spese di funzionamento della Fondazione si provvede con:

a) i contributi versati annualmente a pareggio del bilancio, dai soci fondatori, Comune di Bolzano e Provincia autonoma di Bolzano in eguale misura sia per quanto concerne la gestione del Teatro, che per quanto concerne la gestione dell’Auditorium;

b) i proventi derivanti dalle concessioni in uso delle sale e di altri locali eventualmente disponibili;

c) altre eventuali entrate.

2. La somma delle quote di finanziamento deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione sono preventivamente determinate in accordo con i soci fondatori, è destinata, assieme alle altre entrate di cui alle lettere b) e c) del primo comma, ad assicurare l'attività della fondazione.

3. Le spese della Fondazione devono essere contenute entro i limiti del bilancio di previsione e delle relative variazioni, non potendo in alcun caso le eventuali passività incontrate dalla Fondazione far carico alle Amministrazioni associate, che non contraggono alcun obbligo finanziario oltre alla quota concordata di cui al comma 1, lettera a).

Articolo 16
Esercizio finanziario e bilancio della Fondazione

1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno deve essere approvato il bilancio preventivo; entro il 30 giugno del nuovo esercizio deve essere approvato il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull’andamento dell’attività svolta.

3. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti deve essere trasmesso ai Soci fondatori entro il 15 luglio di ogni esercizio.

4. Lo schema di bilancio preventivo deve essere trasmesso ai soci fondatori entro il 30 settembre di ogni esercizio.

Articolo 17
Estinzione della Fondazione

1. L’estinzione della Fondazione può verificarsi esclusivamente per le cause previste dal Codice Civile o per volontà espressa dei soci fondatori.

2. All’estinzione della Fondazione segue la liquidazione e la nomina dei liquidatori da parte del Consiglio di amministrazione.

3. Il patrimonio residuo al termine delle procedure di liquidazione, è destinato a rientrare nella disponibilità dei soci fondatori secondo le disposizioni del liquidatore.

4. L’estinzione della Fondazione avviene definitivamente con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

Articolo 18
Disposizioni richiamate

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia, nonché la normativa in materia di amministrazione pubblica di diretta applicazione.

 

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