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Delibera 5 aprile 2016, n. 349
Criteri per la concessione di agevolazioni dal "fondo del paesaggio" (modificata con delibera n. 481 del 01.06.2021)

Allegato

1. Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione e la liquidazione di agevolazioni dal Fondo del paesaggio, limitatamente alle iniziative di cui al punto 3, ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dell’articolo 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e dell’articolo 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4.

2. Possono essere concesse agevolazioni solo per interventi o progetti riguardanti la provincia di Bolzano e a condizione che con l’iniziativa non si perseguano scopi di lucro.

3. Possono essere concesse agevolazioni solo per interventi non agevolati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) criteri di concessione di contributi in materia di mantenimento e cura del paesaggio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1420 del 9 dicembre 2015, e successive modifiche;

b) Programma di Sviluppo Rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche.

Lo stesso vale anche per gli interventi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 320 del 17 marzo 2015 in materia di beni culturali.

4. Il/la richiedente deve dichiarare presso quali uffici o enti pubblici sono state o saranno presentate domande di agevolazione per la stessa iniziativa. Le agevolazioni dal Fondo del paesaggio della Provincia sono cumulabili con le agevolazioni concesse da altre autorità. Non sono però ammesse agevolazioni plurime, di qualsiasi tipo, di singole attività rientranti nell’iniziativa.

5. Le opere, gli interventi e le altre iniziative oggetto della domanda di agevolazione devono essere realizzati entro due anni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende archiviata e l’agevolazione concessa è revocata.

2. Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni.

2. I/Le richiedenti possono presentare al massimo tre domande di agevolazione nell’arco dell’anno. Nel calcolo va tenuto conto anche delle domande eventualmente presentate in base ai criteri di concessione di agevolazioni per programmi annuali.

3. Iniziative agevolabili

1. Sono agevolabili le seguenti iniziative:

a) la conservazione a lungo termine, il ripristino e la promozione della biodiversità nonché della varietà strutturale della natura e del paesaggio;

b) la tutela, la cura, la conservazione a lungo termine, il ripristino ovvero lo sviluppo del paesaggio naturale e culturale, del suo aspetto estetico e dei suoi elementi strutturali;

c) la conservazione e la promozione di forme di uso e di gestione del territorio aventi valore ecologico;

d) la tutela delle specie e degli habitat naturali a livello locale nonché l’acquisto di superfici da parte di enti pubblici ai fini di tutela naturalistica;

in particolare vengono agevolati gli interventi specifici volti alla tutela delle specie di fauna e flora minacciate nonché le iniziative per la creazione ed il ripristino di habitat naturali, la rivitalizzazione di siepi, cespuglieti, viali alberati e margini del bosco, la rinaturalizzazione di acque canalizzate o intubate, la valorizzazione ecologica degli abitati, l’acquisto di superfici da parte di enti pubblici ai fini della tutela naturalistica per la creazione di zone cuscinetto e corridoi naturali, per il collegamento di zone protette e la conservazione di particolari specie di fauna e flora;

e) nell’ambito della cura, della conservazione, della riqualificazione o del ripristino di insiemi o viles meritevoli di tutela, purché individuati nel piano urbanistico, nel piano di attuazione o nel piano paesaggistico:

1) consulenze e progetti in materia di tutela degli insiemi e delle viles a livello comunale; beneficiario è in questo caso solo il Comune;

2) interventi di valorizzazione delle facciate e/o per la copertura dei tetti, a condizione che il piano paesaggistico o il piano di tutela degli insiemi contenga espressamente prescrizioni vincolanti in materia e i maggiori costi vengano documentati dettagliatamente ed univocamente dal/dalla richiedente. Quale importo massimo dell’agevolazione si considerano in tal caso i maggiori costi risultanti dalle prescrizioni in materia di tutela degli insiemi o delle viles. Per i tetti a scandole si applicano le misure di contributo previste dai criteri in materia di mantenimento e cura del paesaggio. I maggiori costi per la posa di tegole del tipo coppi sono calcolati sulla base dei prezzi indicativi applicati dalla Ripartizione provinciale Beni culturali. I preventivi di spesa per le voci interessate devono essere elaborati tenendo conto dei prezziari ufficiali della Provincia. In questi casi possono beneficiare delle agevolazioni anche privati o associazioni private;

f) interventi per la riqualificazione e lo sviluppo qualitativo di centri abitati, iniziative per far conoscere le problematiche dello sviluppo del territorio e della pianificazione territoriale nonché per rendere note le relative norme;

g) manifestazioni, pubblicazioni e misure di sensibilizzazione in materia di tutela della natura e del paesaggio nonché della cultura edilizia, che abbiano comunque un’ampia diffusione pubblica o un numero congruo di partecipanti;

h) iniziative e interventi all’interno dei parchi naturali, dei biotopi, dei siti natura 2000, del parco nazionale nonché nelle loro immediate vicinanze, con effetti positivi su dette aree;

i) misure di gestione dei flussi turistici nei territori soggetti a tutela, realizzazione di sentieri tematici e naturalistico-didattici, redazione di piani di gestione paesaggistica, piani di sviluppo paesaggistico, pianificazioni ecologiche.

2. Sono concesse agevolazioni anche per studi e attività scientifiche relative alle iniziative di cui al punto 3.1, lettere a), b), c), d) ed e), in particolar modo in riferimento alla tutela delle specie e degli habitat ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), nonché ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli). Possono essere concesse agevolazioni per l’organizzazione di seminari di formazione relativi alle finalità soprammenzionate.

3. Per le iniziative di cui al punto 3.1, lettere f) ed i), possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente gli enti pubblici.

4. Presentazione della domanda

1. La domanda va presentata sul modulo appositamente predisposto provvisto di marca da bollo ovvero relativa quietanza di versamento. La domanda va in ogni caso presentata prima dell’inizio dei lavori o delle attività, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno all’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, via Renon 4, 39100 Bolzano. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione rilevante per l’agevolazione come foto, concessioni edilizie, descrizioni dettagliate del progetto. In ogni caso la domanda va corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione dettagliata sull’iniziativa programmata;

b) preventivo dettagliato di spesa per l’iniziativa programmata;

c) piano di finanziamento per l’iniziativa programmata con indicazione completa di tutte le fonti di finanziamento.

d) indicazione della persona responsabile della realizzazione dell’iniziativa;

e) indicazione del domicilio digitale per la corrispondenza digitale nei casi prescritti e nei casi in cui i/le richiedenti lo richiedono;

f) dichiarazione relativa alla posizione IVA;

g) dichiarazione relativa alla ritenuta d’acconto;

h) dichiarazione relativa ad eventuali prestazioni proprie;

i) tutte le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell’iniziativa nonché, ove necessario, il consenso del proprietario del terreno;

j) in caso di lavori per i quali è previsto il rilascio di una concessione edilizia ovvero di un permesso di costruire, copia del relativo titolo abilitativo nonché della documentazione tecnica rilevante ai fini della valutazione della domanda.

2. Nella domanda il/la richiedente deve indicare se i lavori o le attività verranno ultimati nell’anno di presentazione della domanda o nell’anno seguente. L’inizio dei lavori o delle attività deve essere comunicato per iscritto alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Se i lavori o le attività avvengono nell’arco temporale di un biennio, alla domanda deve essere allegato un cronoprogramma, dal quale risultano le spese riferite ai lavori eseguiti o alle attività attuate in ciascun anno.

3. Se la domanda presentata è incompleta, la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio richiede per iscritto la documentazione o le indicazioni mancanti. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di integrazione senza che la domanda venga perfezionata, la stessa è archiviata d’ufficio.

4. Gli uffici della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio nonché la Commissione per il fondo del paesaggio possono richiedere qualsiasi altra documentazione necessaria per valutare l’iniziativa programmata.

5. Istruttoria della domanda

1. Dopo la sua ricezione, la domanda è assegnata ai fini dell’istruttoria all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

2. Il direttore/La direttrice d’ufficio competente ovvero il funzionario incaricato/la funzionaria incaricata dell’istruttoria esamina la domanda secondo i criteri di cui al punto 5.3 e richiede eventualmente ulteriori documenti ritenuti necessari; inoltre verifica le spese previste e trasmette all’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio una valutazione contenente anche una proposta che servirà alla Commissione per il fondo del paesaggio da base per la sua decisione. La persona incaricata dell’istruttoria può altresì svolgere la funzione di relatore/relatrice in seno alla Commissione per il fondo del paesaggio.

3. La Commissione per il fondo del paesaggio esamina la domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, secondo i seguenti criteri:

a) idoneità dell’iniziativa in ordine alle finalità di cui al punto 3;

b) qualità ed eventuali effetti di sinergia;

c) esigenze particolari a livello provinciale;

d) visibilità nel territorio: il risultato diretto dell’iniziativa deve manifestarsi attraverso interventi concreti nel paesaggio. Questo criterio non si applica nel caso di studi e ricerche o seminari di formazione riguardanti le iniziative di cui al punto 3;

e) ecosostenibilità: gli interventi con effetti ambientali persistenti hanno priorità rispetto a quelli con effetti brevi;

f) prestazione propria intellettuale o manuale del/della richiedente;

g) coinvolgimento della popolazione locale, numero congruo di partecipanti.

4. Su richiesta motivata del beneficiario/della beneficiaria, la Commissione può autorizzare una variazione della destinazione dell’agevolazione, a condizione che la richiesta sia stata presentata prima dell’effettuazione della variazione.

5. Dopo l’approvazione della domanda da parte della Commissione, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio determina l’ammontare dell’agevolazione.

6. Misura dell’agevolazione

1. Per le iniziative di cui al punto 3 possono essere concesse agevolazioni nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Non sono concesse agevolazioni per le spese amministrative (personale, affitti, telefono, spese postali, acquisto di arredi e macchinari per l’ufficio, materiale per l’ufficio, libri, riviste, fotografie).

3. Per gli onorari di relatori e moderatori di iniziative formative (corsi, seminari, convegni e congressi) nonché per le spese di viaggio, di vitto e alloggio possono essere concesse agevolazioni nei limiti previsti dai criteri validi per l’Amministrazione provinciale nel settore dell’educazione permanente.

4. Le prestazioni erogate dagli enti e dai soggetti stessi possono essere quantificate fino all’ammontare massimo di 10.000 euro. La quantificazione delle prestazioni proprie nell’ambito di tale limite è ammissibile solo nei casi e nella misura fissata dalla Commissione per il fondo del paesaggio. Per la quantificazione delle prestazioni proprie va presentato un piano dettagliato dei costi, che può essere redatto dallo stesso beneficiario/dalla stessa beneficiaria dell’agevolazione.

7. Rendicontazione e liquidazione dell’agevolazione

1. L’agevolazione è liquidata previa conferma del regolare svolgimento dell’iniziativa da parte del funzionario incaricato/della funzionaria incaricata dell’istruttoria. La liquidazione avviene su presentazione della relativa richiesta redatta sul modulo appositamente predisposto e dei seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva del beneficiario/della beneficiaria o del/della legale rappresentante dell’ente, dell’associazione o dell’organizzazione, che le attività riguardanti l’iniziativa oggetto della domanda sono state eseguite interamente o parzialmente e che le spese preventivate corrispondono a quelle effettive;

b) dichiarazione sostitutiva del/della legale rappresentante degli enti soggetti alle norme in materia di appalti ed esecuzione di lavori pubblici, attestante che le relative norme sono state rispettate;

c) idonea documentazione di spesa, regolarmente quietanzata, in originale e copia con indicazione della data dell’avvenuto pagamento, corredata del relativo elenco analitico delle spese.

2. Il/La richiedente deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le singole attività previste nel cronoprogramma, ovvero dell’anno successivo all’imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o un termine più breve eventualmente fissato senza che sia stata presentata la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al/alla richiedente, l’agevolazione è revocata. Per gravi e giustificati motivi e su richiesta scritta, può essere concessa una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso infruttuosamente il quale il contributo è revocato.

3. I documenti di spesa:

a) devono essere emessi a nome del/della richiedente;

b) devono riferirsi esclusivamente alle spese indicate nel preventivo presentato a corredo della domanda di agevolazione o della domanda di variazione della destinazione di cui al punto 5.4;

c) devono coprire l’importo complessivo delle spese riconosciute.

4. Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori all’ammontare delle spese riconosciute, l’importo dell’agevolazione viene rideterminato sulla base delle spese effettive e secondo la percentuale concessa.

8. Obblighi

1. Nell’ambito della propria attività di comunicazione, i beneficiari delle agevolazioni devono fare riferimento al fatto che le iniziative, gli interventi, i progetti e le attività sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano.

9. Controlli

1. Nel caso in cui le domande non fossero già state sottoposte ad un esame completo prima della liquidazione dell’agevolazione, la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande accolte.

2. Il Direttore/La Direttrice e un funzionario/una funzionaria dell’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio individuano tramite sorteggio le domande da controllare. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di casualità da una lista comprensiva di tutte le agevolazioni erogate nell’anno di riferimento. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale. Inoltre possono essere sottoposti al controllo altri casi dubbi.

3. I controlli possono aver luogo tramite appositi sopralluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione. Nell’ambito dei controlli si verificano l’effettiva realizzazione dell’iniziativa agevolata nonché la corrispondenza delle spese e dei documenti di spesa con le attività o i lavori effettivamente eseguiti.

4. I controlli – ove non già eseguiti prima della liquidazione dell’agevolazione – sono effettuati dal personale tecnico della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. La verifica contabile è effettuata invece dal personale dell’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio.

5. Nel caso di indebita percezione dell’agevolazione il/la Presidente della Commissione per il fondo del paesaggio adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

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