(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Se la coltivazione di piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita nonché la raccolta di piante selvatiche avviene nell’ambito di un’impresa agricola, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere soddisfatti anche dai familiari partecipanti all'impresa ai sensi dell’articolo 230/bis del codice civile.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.