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Delibera 24 maggio 2016, n. 542
Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 189, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per l’integrazione dei bambini, degli alunni e delle alunne con disabilità, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 249/2010 e del decreto ministeriale 30.09.2011

Allegato A

Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 189, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per l’integrazione dei bambini, degli alunni e delle alunne con disabilità, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 249/2010 e del decreto ministeriale 30.09.2011

Art. 1
Definizione

1. Il corso per il conseguimento della specializzazione per l’integrazione dei bambini, degli alunni e delle alunne con disabilità (in seguito “il corso di specializzazione”) prevede il conseguimento di almeno 60 CFU, ha una durata minima di dodici mesi, si riferisce ai vari gradi di istruzione (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e di II grado) e viene indetto in ragione del fabbisogno delle scuole d’infanzia nella provincia di Bolzano e delle scuole a carattere statale nella provincia di Bolzano. Per quanto non previsto della presente delibera e da tutti i suoi allegati, è disciplinato dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10.09.2015, n. 249, con successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30.09.2011.

2. All’esito positivo dell’esame finale i candidati conseguono la specializzazione quale insegnante specializzato per l’integrazione scolastica dei bambini o degli alunni con disabilità per il grado di scuola per il quale hanno superato la procedura di accesso e si sono immatricolati al corso di specializzazione.

Art. 2
Autorizzazione

1. La Libera Università di Bolzano (di seguito indicato come “l’Università”) è autorizzata ad istituire e attivare nell’anno accademico 2016/2017 i corsi di specializzazione di cui all’art. 1.

Art. 3
Profilo di competenze e piano di studi

1. Il profilo di competenze dell’insegnante specializzato per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, al quale il corso di specializzazione si orienta, e il piano di studi sono definiti dagli allegati B e C che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Art. 4
Determinazione di posti di studio

1. D’intesa con l’Università il contingente dei posti di studio e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi di specializzazione sono determinati distintamente per ogni ordine di scuola, nel seguente modo:

a) Sezione tedesca: scuola dell’Infanzia 0 posti; scuola primaria 0 posti; scuola secondaria di 1° grado 60 posti; scuola secondaria di 2° grado 20 posti;

b) Sezione italiana: scuola dell’Infanzia 10 posti; scuola primaria 10 posti; scuola secondaria di 1° grado 15 posti; scuola secondaria di 2° grado 5 posti;

c) Sezione ladina: scuola dell’Infanzia 3 posti; scuola primaria 3 posti; scuola secondaria di 1° grado 2 posti; scuola secondaria di 2° grado 2 posti.

Art. 5
Partecipazione alla procedura di accesso

1. La partecipazione alla procedura di accesso è riservata al personale della scuola dell’infanzia ed al personale docente, che possiede l’abilitazione all’insegnamento per il relativo grado di scuola.

2. Sono ammessi al corso di specializzazione nella sezione tedesca e ladina, per il relativo grado di scuola, anche coloro che sono in possesso dei requisiti per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica nella provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

3. Possono iscriversi con riserva a partecipare alla procedura di accesso coloro che conseguono l’abilitazione all’insegnamento per il relativo grado di scuola di cui al comma 1 e 2 dopo la medesima procedura selettiva di accesso e, comunque entro la scadenza del termine di immatricolazione. I soggetti che, pur superando la procedura selettiva di accesso, non siano a tale data in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il relativo grado di scuola, non possono immatricolarsi.

Art. 6
Procedura selettiva di accesso: Struttura e contenuti

1. La procedura selettiva di accesso, indetta e predisposta dall’Università, si articola in:

a) una prova scritta e

b) una prova orale.

2. La procedura selettiva di accesso verterà anche sulle indicazioni provinciali per la definizione dei curriculum relativi all’ordine di scuola e al gruppo linguistico per cui concorre il candidato, sulle disposizioni vigenti in provincia di Bolzano in tema di inclusione di bambini, alunne e alunni con disabilità e sulle questioni didattiche, legislative, organizzative e individuali legate alla gestione delle diversità.

3. La procedura selettiva di accesso ha l’obiettivo di verificare le conoscenze e competenze nell’ambito dell’inclusione per l’ordine di scuola per cui concorre il candidato nell’ambito della sua classe di concorso o ambito disciplinare, la competenza riflessiva e quella argomentativa.

4. La procedura selettiva di accesso si svolgerà nella seguente lingua / nelle seguenti lingue:

sezione tedesca: tedesco; sezione italiana: italiano;

sezione ladina: ladino, tedesco, italiano.

Art. 7
Procedura selettiva di accesso: Prova scritta

1. La prova scritta è valutata in sessantesimi. I candidati e le candidate che hanno conseguito nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 42/60 hanno superato la prova scritta e sono ammessi/e alla prova orale.

Art. 8
Procedura selettiva di accesso: Prova orale

1. La prova orale, valutata in trentesimi, si considera superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a punti 21/30. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso al corso di specializzazione.

Art. 9
Graduatoria degli ammessi/delle ammesse

1. La graduatoria degli ammessi e delle ammesse ai corsi di specializzazione è formata, per ciascun grado di scuola nella relativa sezione, sommando alla valutazione conseguita dal candidato o dalla candidata nella prova scritta, non inferiore a punti 42/60 e alla valutazione conseguita dal candidato o dalla candidata nella prova orale, non inferiore a punti 21/30, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Decreto Ministeriale dd. 30.09.2011, riguardante criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 10
Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura selettiva di accesso

1. La commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura selettiva di accesso è presieduta dal direttore o dalla direttrice del corso o da un docente o una docente della Facoltà di Scienze della Formazione, nominato/a dalla Preside o dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università.

2. La commissione è composta dal o dalla presidente di cui al comma 1, da una docente / un docente della Facoltà di Scienze della Formazione e da un/una rappresentante nominato/a dalla rispettiva Intendenza scolastica della Provincia di Bolzano.

Art. 11
Lingua dell’offerta formativa e degli esami

1. La lingua dell’offerta formativa e degli esami è la seguente:

Sezione tedesca: tedesco; Sezione italiana: italiano;

Sezione ladina: ladino, tedesco, italiano.

2. D’intesa con la relativa Intendenza scolastica è possibile discostarsi dalla disciplina di cui al comma 1.

Art. 12
Laboratori

1. I laboratori sono affidati preferibilmente a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno e con esperienza di insegnamento su posto di sostegno e, ove possibile, per il grado di scuola per il quale è stato attivato il laboratorio.

Art. 13
Tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti

1. Saranno individuati in qualità di tutor preferibilmente docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno.

Art. 14
Obbligo di presenza

1. La presenza a ciascun insegnamento, laboratorio e a ciascuna attività di tirocinio indiretto è obbligatoria nella misura minima del 75% delle ore e, in caso di assenza fino alla misura massima del 25% delle ore, la compensazione delle assenze costituisce il presupposto per l’ammissione agli esami del relativo insegnamento, laboratorio e per la valutazione della rispettiva attività di tirocinio indiretto e per l’ammissione dello studente all’esame finale. Le attività per compensare le assenze sono stabilite dal rispettivo docente oppure responsabile di tirocinio.

2. Per il tirocinio diretto vige l'obbligo integrale di frequenza.

Art. 15
Abschlussprüfung Esame finale

1. L’esame finale consiste in un colloquio in cui il candidato discute:

a. un elaborato teorico;

b. una relazione sull’esperienza del tirocinio;

c. un e-portfolio finalizzato alla riflessione del proprio profilo di competenze.

Art. 16
Commissione degli esami finali

1. La commissione è presieduta dal direttore o dalla direttrice del corso o da un / una docente che ha svolto attività nel corso di specializzazione, nominato/a dalla Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università.

2. La commissione è composta dal Presidente come regolato nel comma 1 di questo articolo, da un docente del corso di specializzazione e da un rappresentante nominato/a dalla rispettiva Intendenza scolastica della Provincia di Bolzano.

Art. 17
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto della presente delibera valgono le disposizioni nazionali in materia del succitato corso di specializzazione.

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