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Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
Legge provinciale n. 9/2015: Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici ad artisti e artiste da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana

Allegato A

Criteri e modalità per l’attribuzione di vantaggi economici ad artisti e artiste da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, definiscono le modalità di concessione e di liquidazione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana ad artisti e artiste che operano nel settore dello spettacolo e delle arti visive, ai sensi della legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9.

2. I vantaggi economici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 2
Beneficiari

1. I vantaggi economici di cui all’articolo 3 possono essere concessi ad artisti e artiste che:

a) sono originari della provincia di Bolzano o svolgono la propria attività nel territorio provinciale da almeno 2 anni;

b) svolgono un’attività continuativa e prevalente in uno o più settori artistici, orientata nel senso di una ricerca qualitativa.

2. I sussidi di qualificazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere concessi a giovani artisti e artiste che, oltre ad avere i requisiti descritti nel comma 1 del presente articolo, non abbiano superato il 35° anno di età.

Art. 3
Tipologia e ammontare dei vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi per progetti;

b) contributi integrativi;

c) sussidi di qualificazione;

d) premi.

2. La quantificazione dei contributi può essere determinata sia in soli termini economici sia anche attraverso l’erogazione di servizi, quali ad esempio la messa a disposizione gratuita degli spazi del centro culturale Trevi e delle sue attrezzature tecniche.

3. Le domande di contributo e di sussidio di qualificazione possono essere finanziate fino alla misura massima dell’80% della spesa preventivata e ammessa a finanziamento, fatte salve le percentuali massime inferiori previste dagli articoli 53 e 54 del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. L’ammontare del sussidio di qualificazione non può inoltre essere superiore a euro 20.000,00.

5. La concessione di contributi e sussidi di qualificazione dipende, oltre che dalla valutazione del progetto secondo i criteri di cui all’articolo 14, anche dalle disponibilità sui capitoli di spesa dell’unità organizzativa responsabile del procedimento.

6. I premi possono essere assegnati tramite appositi concorsi secondo le modalità e i criteri descritti nei relativi bandi.

Art. 4
Contributi per progetti

1. I contributi per progetti sono assegnati per la programmazione e la realizzazione di progetti artistici di pubblico interesse, che siano fruibili dalla collettività ed escludano qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.

2. Le iniziative agevolate devono promuovere lo sviluppo artistico della persona richiedente nonché contribuire all’arricchimento culturale della collettività, oltre che dell’immagine dell’Alto Adige.

Art. 5
Contributi integrativi

1. I contributi integrativi integrano i contributi per progetti già concessi.

2. Possono essere concessi in via eccezionale nei seguenti casi:

a) se le risorse economiche provenienti da altre fonti di finanziamento illustrate nella domanda sono risultate inferiori alle previsioni e non sufficienti a integrare il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;

b) se i costi sono risultati superiori a quelli previsti nella domanda, essendo sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà della persona richiedente;

c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.

3. I contributi integrativi possono essere concessi solo per progetti già esposti nella domanda di contributo iniziale.

Art. 6
Sussidi di qualificazione

1. I sussidi di qualificazione sono assegnati a giovani artisti e artiste che non abbiano superato il 35° anno di età, al fine di promuoverne l’attività formativa e di perfezionamento, di favorire la partecipazione a corsi di lunga e breve durata, la frequenza di scuole, istituti, workshop e stage anche all’estero presso enti di comprovata specializzazione nonché altre forme di formazione altamente qualificanti.

2. Non sono ammessi a finanziamento percorsi ordinari di studio universitari e accademici o di formazione professionale.

Art. 7
Premi

1. La Provincia può indire bandi di concorso aperti ad artisti e artiste per l’assegnazione di premi per particolari prestazioni artistiche.

2. La Provincia determina la denominazione e l’ammontare dei premi e nomina le relative commissioni e giurie.

Art. 8
Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande di concessione e di liquidazione dei vantaggi economici, da presentarsi entro i termini previsti dai presenti criteri, devono essere compilate sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello ed essere sottoscritte dalla persona richiedente.

2. In caso di spedizione delle domande a mezzo posta fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

3. L’ufficio competente potrà rendere obbligatoria la trasmissione per via elettronica o la compilazione online delle domande, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.

4. L’Amministrazione può convocare la persona richiedente per un colloquio qualora alcuni punti del programma non risultino chiari.

5. Le domande di concessione dei vantaggi economici sono valutate secondo i criteri di cui all’articolo 14.

Art. 9
Domande di contributo per progetti

1. Le domande di contributo per progetti devono essere presentate prima dell’effettuazione delle relative spese e preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) curriculum vitae, datato e sottoscritto, attestante: luogo e data di nascita, percorso formativo, progetti realizzati, diplomi, attestati di riconoscimento, premi, pubblicazioni, recensioni, referenze e quant'altro sia utile al fine di delineare la specificità del percorso artistico e il proprio legame con il territorio;

b) relazione illustrativa del progetto, con indicazione dei contenuti e delle finalità, del luogo e del periodo individuati per la realizzazione e, se possibile, le prove di lavoro corrispondenti;

c) cronoprogramma delle attività, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche, con precisa indicazione sulla data di inizio e di fine di ciascuna attività;

d) preventivo di spesa dettagliato, indicante tutte le singole voci di spesa individuate per la realizzazione del progetto per cui si richiede il contributo;

e) piano di finanziamento con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

f) dichiarazione della persona richiedente attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi.

Art. 10
Domande di contributo integrativo

1. Le domande di contributo integrativo devono essere presentate preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione che giustifichi in modo esauriente la necessità di un ulteriore finanziamento o di una rideterminazione della spesa ammessa o della percentuale di finanziamento;

b) nuovo preventivo di spesa comprensivo del relativo piano di finanziamento, con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

c) cronoprogramma delle attività, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 11
Domande di sussidio di qualificazione

1. Le domande di sussidio di qualificazione devono essere presentate preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) descrizione del progetto formativo;

b) dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione o invito della relativa istituzione formativa, da cui si evincano i costi di iscrizione;

c) curriculum vitae, datato e sottoscritto, attestante: luogo e data di nascita, percorso formativo, progetti realizzati, diplomi, attestati di riconoscimento, premi, pubblicazioni, recensioni, referenze e quant'altro sia utile al fine di delineare la specificità del percorso artistico e il proprio legame con il territorio;

d) cronoprogramma delle attività formative, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche, con indicazione della data di inizio e di fine delle attività;

e) preventivo di spesa dettagliato, indicante tutte le singole voci di spesa individuate per il percorso formativo per cui si richiede il sussidio;

f) piano di finanziamento con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

g) dichiarazione della persona richiedente attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi.

Art. 12
Destinazione di vantaggi economici

1. Il beneficiario può utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per le iniziative per le quali gli stessi sono stati richiesti e concessi.

2. Il beneficiario che riscontri la necessità di destinare il vantaggio economico a scopi diversi o ad altre spese dovrà presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione.

3. La domanda va presentata prima dell’effettuazione delle relative spese, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi la modifica di voci di spesa ammesse con altre voci già comprese nel preventivo iniziale.

4. Il cambio di destinazione è approvato con le stesse procedure previste per la concessione del vantaggio economico.

5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio competente.

Art. 13
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) costi afferenti all’organizzazione e alla realizzazione dei progetti artistici;

b) spese di viaggio, vitto e alloggio, fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale;

c) spese per la partecipazione alle iniziative formative di cui all’articolo 6;

d) spese di comunicazione, promozione e stampa inerenti alle attività programmate.

2. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.

3. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi alle persone richiedenti;

b) spese per buffet;

c) spese non sufficientemente documentate.

Art. 14
Criteri di valutazione

1. Le domande di contributo e di sussidio di qualificazione sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) solidità e continuità del percorso artistico della persona richiedente;

b) qualità artistica e livello di innovazione e di ricerca del progetto;

c) coerenza delle attività esposte nella domanda con il percorso artistico/formativo della persona richiedente;

d) rilevanza dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto per la crescita e promozione artistica della persona richiedente;

e) importanza e notorietà tra gli addetti ai lavori del luogo in cui si svolge il progetto o dell’istituzione che organizza la formazione.

2. Per le domande di contributo sono inoltre valutati i seguenti aspetti:

a) grado di valorizzazione dell’immagine culturale dell’Alto Adige;

b) grado di fruibilità del progetto da parte del pubblico;

c) cofinanziamento da parte di altri enti o istituzioni pubblici o privati.

3. Fra i progetti artistici hanno priorità quelli che consentono una rilevante promozione dell’artista fuori provincia, in ambienti notoriamente frequentati da critici o addetti ai lavori.

4. Fra i progetti artistici o formativi parimenti meritevoli hanno la precedenza quelli presentati da artisti che non hanno mai beneficiato di vantaggi economici erogati dallo stesso ufficio.

Art. 15
Esame del profilo artistico dei progetti

1. Per l’esame del profilo artistico o formativo dei progetti presentati, l’ufficio competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti, può richiedere il parere della Consulta culturale per il gruppo linguistico italiano, di seguito denominata Consulta culturale, o della sottocommissione eventualmente nominata o di esperti.

2. La Consulta culturale è un organo consultivo con funzioni di supporto dell’Assessore/Assessora competente per l’individuazione degli indirizzi di politica culturale con particolare riguardo all’equilibrio tra i vari settori della cultura (arte, musica, teatro, altre attività).

3. È ammessa la partecipazione alle riunioni della Consulta culturale e delle sottocommissioni tramite mezzi di comunicazione multimediali.

Art. 16
Anticipazioni

1. Contestualmente alla domanda di contributo o di sussidio di qualificazione, è possibile richiedere l’erogazione di un’anticipazione nella misura massima del 50% del vantaggio economico concesso per l’anno di riferimento.

2. Per i contributi, la concessione di una anticipazione è subordinata alla verifica della realizzabilità del progetto in base agli accordi intercorsi fra la persona richiedente e terzi e all’esame del preventivo di spesa presentato.

3. Per i sussidi di qualificazione, l’anticipazione può essere concessa solo per percorsi di studio già avviati con profitto.

Art.17
Rendicontazione delle anticipazioni

1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontarla, per un importo pari all’anticipazione stessa, secondo le modalità previste per la rendicontazione del relativo vantaggio economico, entro i seguenti termini: preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione.

2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.

3. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.

4. L'importo dell'anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione dei progetti agevolati o non adeguatamente rendicontato dai beneficiari deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.

Art. 18
Termini per la rendicontazione dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono liquidati, sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma, previa presentazione della documentazione di cui agli articoli 19 e 20 entro il termine massimo del 30 settembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. Nel caso di vantaggi economici relativi ad attività che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il termine massimo per la rendicontazione è il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività previste nel cronoprogramma.

3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il vantaggio economico è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

Art. 19
Rendicontazione dei contributi

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi i beneficiari devono presentare:

a) la domanda di liquidazione;

b) la documentazione di spesa, ossia:

1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve essere redatto sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente;

2) in alternativa, i singoli documenti di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati;

b) relazione illustrativa dell’attività svolta, che evidenzi i risultati conseguiti con la realizzazione del progetto artistico, con allegata copia del materiale realizzato con il contributo;

c) dichiarazione, a cura del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

3) che i progetti agevolati sono stati realizzati interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di realizzazione parziale, l’indicazione della percentuale di realizzazione.

Art. 20
Rendicontazione dei sussidi di qualificazione

1. Ai fini della rendicontazione dei sussidi di qualificazione i beneficiari devono presentare:

a) la domanda di liquidazione;

b) relazione sull’utilizzo del sussidio, accompagnata da idonea documentazione attestante la partecipazione;

c) dichiarazione a cura del beneficiario attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

d) autocertificazioni di natura fiscale.

Art. 21
Liquidazione del vantaggio economico

1. Ai fini della liquidazione del vantaggio economico l'ufficio verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al progetto approvato.

2. Ai fini della liquidazione del sussidio di qualificazione, il progetto formativo descritto in domanda deve essere portato a termine.

3. Per la liquidazione del contributo, l'ufficio confronta il rendiconto presentato con il preventivo allegato alla domanda per verificare la corrispondenza fra le spese sostenute e le spese ammesse.

4. Se la spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario è almeno corrispondente al totale delle spese ammesse, il contributo è liquidato interamente.

5. Se il progetto finanziato con il contributo viene realizzato parzialmente o con minore spesa rispetto a quella ammessa a finanziamento, il contributo è ridotto in proporzione.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa ammessa qualora il direttore/la direttrice del competente ufficio le ritenga necessarie o comunque utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il contributo è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato il miglioramento del progetto finanziato.

7. Di norma sono consentite compensazioni fra le singole voci di spesa ammessa fino a una variazione massima del 25% del loro importo.

8. In sede di liquidazione dei vantaggi economici, l’ufficio competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.

Art. 22
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa presentati o conservati presso la persona richiedente devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al beneficiario del vantaggio economico;

c) essere quietanzati per l’avvenuto pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare) e devono essere rilevabili negli estratti conto del beneficiario; questi ultimi devono essere prodotti all’ufficio su eventuale richiesta;

d) essere riferiti alle spese ammesse.

Art. 23
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.

2. I beneficiari sottoposti a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore o dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Il controllo è volto ad accertare:

a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;

b) la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il vantaggio economico;

c) per i contributi, la regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio competente per la liquidazione e la sua riconducibilità alle spese ammesse;

d) la corretta gestione del contributo attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati.

Art. 24
Pubblicità e trasparenza

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, tutti i progetti finanziati secondo i presenti criteri devono essere adeguatamente pubblicizzati e devono evidenziare, in proporzione adeguata rispetto ad altri enti cofinanziatori, il sostegno provinciale.

2. Le diverse forme di pubblicizzazione (depliant, poster, cartoline, inserzioni sui mezzi stampa, pagine web, ecc.) dei progetti finanziati devono riportare quanto segue: "Realizzato con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano/Alto Adige – Ripartizione Cultura italiana". Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo della Provincia (aquila), nonché da eventuali altri simboli grafici in base alle indicazioni dell’ufficio provinciale competente.

3. I beneficiari forniscono tempestivamente all’ufficio competente, prima della diffusione, il materiale promozionale.

4. Eventuali omissioni sono tenute in debita considerazione in sede di assegnazione di futuri vantaggi economici.

Art. 25
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri si rimanda a quanto già previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, e dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 26
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande relative all'anno 2017 e seguenti.

 

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