(1) Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell’articolo 7, comma 1/ter, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, i procedimenti relativi all’applicazione di sanzioni amministrative per i quali, a causa della particolare complessità della fase istruttoria, l’ordinanza-ingiunzione non può essere notificata entro il termine di 180 giorni previsto dall’articolo 7, comma 1/bis, della legge.
(1) Il termine per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione previsto dall’articolo 7, comma 1/bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è fissato in un anno dal ricevimento degli atti difensivi o dalla data dell’audizione oppure, in mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo, per i procedimenti relativi a sanzioni amministrative irrogate in seguito all’attività di controllo nei seguenti settori:
(1) Il presente decreto si applica a fatti commessi dopo il 21 maggio 2016.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.