In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 01)
Contratto di comparto per il personale delle scuole dell’infanzia: contratto transitorio relativo ai requisiti di accesso ed all’orario di lavoro

1)
Pubblicato nel B.U. 26 luglio 2016, n. 30.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1  (Ambito di applicazione ed oggetto)

(1)  Il presente contratto di comparto si applica al personale delle scuole di infanzia della Provincia autonoma di Bolzano e disciplina in via transitoria fino alla stipulazione di un contratto collettivo organico i requisiti di accesso, nonché l’orario di lavoro.

(2)  Fanno parte del personale delle scuole di infanzia il profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia” e il profilo professionale “collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico”.

(3)  Il presente contratto di comparto entra in vigore il 1° settembre 2016.

Capo II
Requisiti di accesso

Art. 2  (Requisiti di accesso per il profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia”)

(1)  A partire dall’anno scolastico 2017/2018 per il profilo professionale „insegnante di scuola dell’infanzia“ è previsto il seguente requisito di accesso:

  1. diploma del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria.

(2)  Per l’insegnante specializzata/specializzato della scuola di infanzia è previsto, oltre all’attestato di formazione quale insegnante di scuola dell’infanzia, il seguente requisito di accesso:

  1. diploma di specializzazione a livello universitario per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (60 CFU).

(3)  L’accesso al profilo professionale „insegnante di scuola dell’infanzia“ è consentito, in deroga ai requisiti di accesso di cui al presente articolo ed in considerazione degli sviluppi storici dei requisiti di accesso per questo profilo professionale, anche al personale in possesso dei requisiti di accesso di cui all’allegato 1, rispettando le limitazioni temporali indicate.

Art. 3  (Requisiti di accesso per il profilo professionale “collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico”)

(1)  L’accesso al profilo professionale “collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico” è consentito al personale in possesso dei requisiti di accesso di cui all’allegato 1, rispettando le limitazioni temporali indicate.

Art. 4  (Ulteriore requisito di accesso per il personale di madrelingua ladina)

(1)  Per il personale di madrelingua ladina è previsto inoltre, per entrambi i profili professionali, il seguente requisito di accesso:

  1. attestati corrispondenti al titolo di studio sul superamento dell’esame di bilinguismo e dell’esame di ladino effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina.

Capo III
Orario di lavoro

Art. 5  (Disposizione transitoria concernente l’orario di lavoro)

(1)  L’orario di lavoro contrattuale del personale delle scuole di infanzia ammonta a 38 ore settimanali nel caso di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

(2)  Nell’ambito dell’orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere prestata durante il periodo didattico l’attività formativa con i bambini e le bambine, in considerazione del relativo profilo professionale, nella misura di 33 ore settimanali, per la quale si applica in proporzione all’attività amministrativa un coefficiente di 1,15.

(3)  Il personale delle scuole di infanzia deve inoltre prestare fino a 180 ore annue, per le seguenti attività aggiuntive necessarie per l’attività formativa e che sono espressione dell’esecuzione responsabile dei compiti del proprio profilo professionale:

  1. partecipazione alle attività degli organi collegiali;
  2. preparazione e valutazione dell’attività formativa, in particolare anche collaborazione alla programmazione collegiale, partecipazione ai gruppi di lavoro, preparazione dell’ambiente didattico, preparazione dei sussidi didattici, osservazione e documentazione dei processi formativi;
  3. collaborazione con le famiglie;
  4. elaborazione dei passaggi in relazione all’ingresso nella scuola di infanzia e nella scuola primaria;
  5. collaborazione con altre istituzioni e servizi territoriali;
  6. partecipazione alle iniziative di aggiornamento fino a 30 ore all’anno;
  7. attività connesse alla sicurezza di lavoro e alla sicurezza delle bambine e dei bambini affidati;
  8. altre attività connesse con l’attività formativa della scuola di infanzia, ad esclusione del lavoro diretto con i bambini e le bambine.

(4)  Per il personale della scuola di infanzia con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’orario di lavoro per l’attività formativa di cui al comma 2 e per le attività aggiuntive di cui al comma 3 sono ridotte come indicato agli articoli 6 e 7. Tale disposizione non si applica durante i periodi del lavoro a tempo parziale alternante, suddiviso su due anni scolastici, e degli anni sabbatici, nei quali il lavoro viene svolto a tempo pieno. Devono essere garantite in ogni caso, oltre all’attività formativa, le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, considerando che l’organizzazione di tale attività non deve pregiudicare in modo sostanziale il carattere del rapporto di lavoro a tempo parziale.

(5)  Le attività aggiuntive di cui al commi 3 fanno parte del profilo del personale delle scuole di infanzia. Esse sono programmate, per quanto possibile, all’inizio dell’anno scolastico e comprendono anche i lavori di preparazione e finali concernenti l’anno scolastico; non danno luogo a compensi per il lavoro straordinario. Il personale delle scuole dell’infanzia deve relazionare sullo svolgimento delle relative attività nell’ambito del colloquio annuale sugli obiettivi, anche ai fini dell’attribuzione degli elementi retributivi flessibili.

(6)  Per attività connesse con la realizzazione di specifici progetti temporanei a carattere particolare e straordinario, le dirigenti ed i dirigenti preposti possono, nei limiti dei contingenti disponibili, ammettere, nel caso di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, il compenso del lavoro straordinario, qualora il recupero non risulti possibile.

(7)  Il personale della scuola di infanzia, che nel corso dell’anno scolastico non ha maturato interamente il congedo ordinario ed il periodo di riposo, deve prestare servizio durante il periodo non didattico per le giornate corrispondenti con attività formative con i bambini e le bambine o, qualora non si rilevi la relativa esigenza, con altre attività del profilo professionale. Il personale ha, in alternativa, la possibilità di coprire le relative giornate con un’aspettativa non retribuita. 2)

2)
L'art. 5, comma 7, è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.

Art. 6  (Modifiche relative al lavoro a tempo parziale per il profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia”)

(1)  L’orario di lavoro contrattuale e la retribuzione, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale del 50 per cento, ammonta per il profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia” a 19/38 ore settimanali. Per il passaggio delle consegne spetta inoltre, a condizione che sia prestato effettivamente nel caso di un tempo parziale con orario settimanale in forma orizzontale o verticale, il pagamento di ulteriori 2/38 ore settimanali; ciò non trova applicazione nel caso di lavoro a tempo parziale alternante.

(2)  L’orario di lavoro di cui al comma 1 è diviso nel modo seguente in attività formativa e attività aggiuntive, necessarie per l’attività formativa:

  1. tempo parziale senza passaggio delle consegne: 16 ore e 30 minuti settimanali per l’attività formativa, nonché 90 ore annue per le attività aggiuntive;
  2. tempo parziale in forma orizzontale o verticale che richiede il passaggio delle consegne: 16 ore e 30 minuti settimanali per l’attività formativa, un’ora e 30 minuti settimanali per il passaggio delle consegne, nonché 110 ore annue per le attività aggiuntive.

(3)  L’orario di lavoro contrattuale e la retribuzione nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale del 75 per cento ammonta per il profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia” a 28/38 ore settimanali, suddivise in 24 ore e 20 minuti settimanali per l’attività formativa, nonché 132 ore annue per le attività aggiuntive.

Art. 7  (Modifiche relative al lavoro a tempo parziale per il profilo professionale “collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico”)

(1)  L’orario di lavoro contrattuale e la retribuzione nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale del 50 per cento ammonta per il profilo professionale “collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico” a 19/38 ore settimanali. Per il passaggio delle consegne spetta inoltre, a condizione che sia prestato effettivamente nel caso di un tempo parziale con orario settimanale in forma orizzontale o verticale, il pagamento di un ulteriore 1/38 ora settimanale; ciò non trova applicazione nel caso di lavoro a tempo parziale alternante.

(2)  L’orario di lavoro di cui al comma 1 è diviso nel modo seguente in attività formativa e attività aggiuntive, necessarie per l’attività formativa:

  1. tempo parziale senza il passaggio delle consegne: 16 ore e 30 minuti settimanali per l’attività formativa, nonché 90 ore annue per le attività aggiuntive;
  2. tempo parziale in forma orizzontale o verticale che richiede il il passaggio delle consegne: 16 ore e 30 minuti settimanali per l’attività formativa, 30 minuti settimanali per il passaggio delle consegne, nonché 110 ore annue per le attività aggiuntive.

(3)  L’orario di lavoro contrattuale e la retribuzione nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale del 75 per cento ammonta per il profilo professionale “collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico” a 28/38 ore settimanali, suddivise in 24 ore e 20 minuti settimanali per l’attività formativa, nonché 132 ore annue per le attività aggiuntive.

Art. 8  (Proroga del contratto di lavoro al personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato)

(1)  Al personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che presta servizio effettivo nell’arco dell’anno scolastico per non meno di 210 giorni, il contratto di lavoro è prorogato fino al termine dell’anno formativo. Sono considerati servizio effettivo anche i periodi di assenza utili ai fini della progressione economica o del trattamento di quiescenza.

(2)  Per i mesi di luglio e agosto, per la determinazione della retribuzione, è assegnato al personale un carico orario settimanale calcolato in base alla media dei rapporti di lavoro nel relativo anno scolastico, in proporzione ad un incarico annuale a tempo pieno.

Art. 9  (Disposizioni transitorie e finali)

(1)  Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto di comparto relativo al personale delle scuole di infanzia trovano applicazione le disposizioni specifiche dei contratti di comparto del 14 giugno 2005, del 24 novembre 2009 e del 27 giugno 2013, nonché le disposizioni generali previste per il personale dell’Amministrazione provinciale.

(2)  Le disposizioni in contrasto con il presente contratto di comparto non trovano più applicazione. In particolare non trovano più applicazione le seguenti disposizioni:

  1. articolo 30/bis comma 5 e articolo 38 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36;
  2. articolo 28 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6;
  3. articolo 2, comma 2, ultimo periodo ed articolo 4, comma 4 del contratto collettivo di comparto del 14 giugno 2005;
  4. articolo 16, comma 1 e 2, e articolo 17, comma 4 e 5, del contratto di comparto del 24 novembre 2009.

(3)  L’articolo 8 trova applicazione anche per il profilo professionale „collaboratrice/collaboratore all’integrazione“.

 

ALLEGATO 1:
REQUISITI DI ACCESSO PERSONALE SCUOLA DI INFANZIA (IN CONSIDERAZIONE DEGLI SVILUPPI STORICI)

 

COLLABORATORATRICE PEDAGOGICA / COLLABORATORE PEDAGOGICO

  • a)  attestato di formazione rilasciato entro il 2007:  formazione specifica, con esito positivo, non inferiore ad un biennio prevista per il settore della scuola di infanzia oppure una formazione equivalente (diploma di qualifica di assistente di scuola dell’infanzia, di addette ai servizi di assistenza sociale e familiare, assistente all’infanzia, assistente ai servizi sociali, operatrice ai servizi sociali);

OPPURE

  • b)  attestato di formazione rilasciato entro il 2014:  diploma di maturità ad indirizzo pedagogico o socio-pedagogico.

 

INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA

  • a)  attestato di formazione rilasciato entro il 2000:  diploma di abilitazione per insegnanti di scuola materna;

OPPURE

  • b)  attestato di formazione rilasciato entro il 2002:  diploma di maturità del liceo pedagogico – sezione scuola di infanzia, diploma di maturità o diploma della scuola magistrale;

OPPURE

  • c)  attestato di formazione rilasciato entro il 2009:  studio universitario di almeno quattro anni con una laurea in Scienze dell’Educazione, in Pedagogia o in Psicologia, in combinazione con un’attestazione di formazione di cui alle lettere a) o b) o, in alternativa, per le lauree in Scienze dell’Educazione e in Pedagogia, attestazione sull’approfondimento della prima infanzia;

OPPURE

  • d)  laurea in Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia.

 

Per l’insegnante specializzata di scuola dell’infanzia, oltre all’attestato di formazione quale insegnante di scuola dell’infanzia:

OPPURE

  • b)  qualifica aggiuntiva per la formazione di insegnanti di sostegno nella Scuola dell’Infanzia e Primaria (400 h).
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionRequisiti di accesso
ActionActionOrario di lavoro
ActionActionREQUISITI DI ACCESSO PERSONALE SCUOLA DI INFANZIA (IN CONSIDERAZIONE DEGLI SVILUPPI STORICI)
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionm'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActioni''') Contratto collettivo 28 febbraio 2023
ActionActionj''') Accordo 28 febbraio 2023
ActionActionk''') Contratto collettivo intercompartimentale 24 agosto 2023
ActionActionl''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
ActionActionm''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023
ActionActionn''') Contratto collettivo 7 novembre 2023
ActionActiono''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
ActionActionq''') Contratto collettivo 22 dicembre 2023
ActionActionr''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico