1. Non sono ammessi a contributo:
a) i richiedenti che non dimostrano di avere svolto almeno un anno di attività;
b) i beni acquistati prima della presentazione della domanda;
c) le domande con un importo di spesa ammesso inferiore ai 3.000,00 euro per ciascun bene, esclusi i beni prescritti da disposizioni di legge;
d) gli arredi di locali adibiti a smercio di cibo o bevande;
e) le attrezzature e gli oggetti che sono sottoposti a rapida e continua usura;
f) gli strumenti di misura usati saltuariamente;
g) i mezzi di trasporto;
h) i capi di abbigliamento sportivo;
i) tutti i beni non strettamente necessari allo svolgimento dell’attività, all’organizzazione di manifestazioni e alla manutenzione degli impianti;
j) le attrezzature sportive ad uso personale, esclusi gli attrezzi dedicati al settore giovanile che rimangono di proprietà e in custodia dell’associazione, ente o federazione sportiva;
k) i beni che sostituiscono beni agevolati dello stesso tipo non ancora usurati;
l) le domande che non sono state perfezionate entro il termine fissato dall’Ufficio provinciale Sport nella lettera di formale richiesta di integrazione di dati o documenti mancanti;
m) i soggetti che non dichiarano di disporre di un adeguato autofinanziamento;
n) i beni che non servono principalmente allo svolgimento dei compiti istituzionali del richiedente.