1. In sede di presentazione della domanda di liquidazione il beneficiario si impegna per almeno cinque anni a utilizzare i beni per gli scopi previsti e a non alienarli, affittarli o cederli in comodato o a qualsiasi altro titolo. È comunque ammessa la cessione in comodato di un bene ad un’altra organizzazione sportiva per un periodo non superiore ad un mese.
2. Su domanda del beneficiario il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport può dare il proprio assenso all’eventuale modifica dell’originaria destinazione d’uso del bene.
3. Qualora il limite temporale di cui al comma 1 non venisse rispettato, il beneficiario si obbliga a restituire alla Provincia il contributo percepito in proporzione al tempo residuo, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione del contributo.