1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge, gli enti gestori dei servizi sociali offrono una consulenza sulle possibilità di inclusione sociale presenti nel rispettivo territorio. A tale scopo essi lavorano in rete con i servizi sanitari, i servizi sociali e socio-sanitari pubblici e privati territoriali. La consulenza comprende il sostegno nella predisposizione del progetto di vita, nella strutturazione della giornata e nella pianificazione e gestione delle attività di tempo libero.
2. La consulenza costituisce una misura particolarmente importante per coloro che non usufruiscono di un servizio semiresidenziale o residenziale o usufruiscono dei servizi in modo ridotto (part-time, posti a rotazione e simili) e soprattutto per coloro che sono in lista di attesa per l’ammissione nei servizi per l’occupazione lavorativa e nei centri diurni socio-pedagogici.
3. Gli enti gestori offrono inoltre una consulenza alle persone con disabilità o affette da malattie psichiche o dipendenze che, a causa dell’età anziana, non hanno accesso ai servizi semiresidenziali e residenziali previsti nei rispettivi settori, sostenendole nella ricerca di offerte alternative anche presso i servizi dedicati alle persone anziane.
4. La consulenza può essere erogata sia a livello ambulatoriale dal personale dell’area socio-pedagogica dei distretti sociali, sia dal personale socio-pedagogico dei servizi semiresidenziali.