1. I contributi di cui al presente capo sono erogati per l’acquisto di attrezzature, arredi ed equipaggiamenti.
2. I dati forniti devono riferirsi esclusivamente allo scopo per il quale si richiede la concessione di contributo.
3. L'ente beneficiario può utilizzare i contributi esclusivamente per gli scopi per i quali essi sono stati richiesti e concessi.