1. Gli enti gestori dei servizi sociali sono coinvolti nell’attuazione delle misure offerte dalle scuole atte a favorire il passaggio ai servizi per l’occupazione lavorativa e ai servizi per l’accompagnamento socio-pedagogico diurno, come descritto all’articolo 2 dei “Criteri per l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità” di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1458, e successive modifiche. Le suddette misure sono poste in atto sulla base di interventi di orientamento precoce a livello personale, scolastico, formativo, professionale e lavorativo già realizzati al momento della scelta del percorso formativo da intraprendere dopo la scuola secondaria di primo grado.
2. Gli enti gestori dei servizi sociali rendono possibile lo svolgimento presso i propri servizi semiresidenziali di tirocini, rivolti a studenti e studentesse di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani formativi individuali della scuola. I tirocini perseguono i seguenti scopi:
a) definizione di capacità e competenze, promozione dell’autonomia negli atti della vita quotidiana e della conoscenza del servizio in vista di un’eventuale futura ammissione nei propri servizi;
b) orientamento professionale nell’ambito della normativa sull’alternanza scuola – lavoro;
c) acquisizione di competenze pratiche nell'ambito della formazione professionale.
3. I presupposti per l'assolvimento del tirocinio presso i servizi semiresidenziali sono i seguenti:
a) il servizio è il luogo più adeguato per raggiungere gli obiettivi definiti nel piano formativo individuale dello studente/della studentessa;
b) la presenza di studenti e studentesse nei servizi semiresidenziali non supera di norma la misura di un posto ogni 20 messi a disposizione dall’ente gestore dei servizi sociali;
c) lo studente/la studentessa è seguito/seguita presso il servizio semiresidenziale dal collaboratore/dalla collaboratrice all’integrazione o da un/un’insegnante di sostegno nella misura necessaria.
4. La scuola stipula con l’ente gestore del servizio sociale un protocollo d'intesa per ogni studente o studentessa, in cui sono definiti gli obiettivi, la durata e le modalità del tirocinio.