1. I servizi semiresidenziali si inseriscono, nell’attuazione delle misure di cui ai presenti criteri, nella rete dei servizi pubblici e privati territoriali. Di fondamentale rilievo è la collaborazione all'interno dei servizi sociali, con i servizi sanitari, le scuole, la formazione professionale, l’Ufficio provinciale servizio lavoro, le cooperative sociali e le aziende del territorio.
2. Gli enti gestori dei servizi sociali trovano forme di collaborazione attiva con gli enti e le associazioni che offrono attività culturali, formative, sportive, ricreative e di tempo libero, al fine di garantire il più alto livello di partecipazione e inclusione delle persone.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 2 possono essere previste forme di collaborazione per l’organizzazione di attività di tempo libero durante le pause estive, nei fine settimana e nei pomeriggi, anche attraverso la messa a disposizione di locali degli enti gestori dei servizi sociali.