1. I servizi per l’occupazione lavorativa offrono, all’interno di un contesto protetto e significativo, attività finalizzate allo sviluppo e al mantenimento delle capacità e delle competenze sociali e lavorative, nonché all’addestramento e all'orientamento e al riorientamento professionale delle persone per una loro futura partecipazione al mercato del lavoro. Le attività hanno carattere produttivo e presuppongono la vendita dei beni prodotti o l’erogazione di servizi. La frequenza dei servizi rappresenta una forma di occupazione stabile o transitoria orientata al mondo del lavoro. I servizi per l‘occupazione lavorativa collaborano in particolare con l'Ufficio provinciale Servizio lavoro per l'inserimento lavorativo e con la Formazione professionale per l'orientamento, la formazione, l'aggiornamento o la riqualificazione professionale. L’orientamento principale dei servizi deve essere stabilito in modo chiaro nel documento interno dei servizi stessi. Le ore di apertura del servizio devono essere destinate, in tutto o per la maggior parte, alle attività occupazionali.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte nelle seguenti forme:
a) occupazione lavorativa all’interno delle apposite strutture;
b) occupazione lavorativa in forma di prestazioni all’esterno delle strutture su incarico di terzi.
3. I servizi per l’occupazione lavorativa garantiscono in particolare lo svolgimento, sia all’interno sia all’esterno delle strutture, di attività occupazionali significative, riconosciute e valorizzabili dalla comunità, nei settori artigianato, industria, commercio, giardinaggio, agricoltura, amministrazione, economia domestica, gastronomia, servizi di pulizia nonché in ambito creativo e artistico e in altri ulteriori ambiti.
4. I servizi per l’occupazione lavorativa sono autorizzati a svolgere lavori e prestazioni su incarico di terzi.
5. Per testare la capacità lavorativa ai fini di un possibile inserimento nel mondo del lavoro, è offerta alle/agli utenti l’attivazione di diversi, brevi tirocini mirati presso aziende private, enti pubblici, associazioni e cooperative sociali per un periodo di norma non superiore a sei mesi.
6. I servizi per l’occupazione lavorativa possono pianificare per le proprie/i propri utenti l’avvio di convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa di cui all’articolo 4, punto 4.2, dei “Criteri per l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità” di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1458, e successive modifiche, garantendo l’accompagnamento fino alla stipula della convenzione. L’accompagnamento sul posto di lavoro dopo la stipula della convenzione individuale è da considerarsi come una prestazione erogata dal distretto sociale.
7. Gli enti gestori dei servizi sociali accolgono nei propri servizi per l’occupazione lavorativa, per un tempo determinato, le persone con capacità lavorativa potenziale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), al fine di osservare e valutare le loro capacità e competenze, in attuazione delle misure proposte dalla commissione medica competente e in vista del successivo inserimento o reinserimento lavorativo. Gli obiettivi legati alla frequenza del servizio semiresidenziale, la durata e le modalità dell’accoglienza sono da concordare tra gli enti gestori dei servizi sociali, l’Ufficio provinciale Servizio lavoro e i servizi della rete.
8. Con l’obiettivo di dare alle/agli utenti la possibilità di svolgere un regolare apprendistato e di conseguire così l’attestato di una scuola professionale, le istituzioni pubbliche dei servizi sociali possono essere riconosciute come aziende formatrici ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche. La formazione aziendale si svolge, in questo caso, attraverso una misura di riabilitazione lavorativa invece che con un contratto d’apprendistato.