1. Non possono beneficiare dell’aiuto:
a) i/le richiedenti con un valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base superiore a 4° livello di contributo di cui all’articolo 9, comma 2,
b) i/le richiedenti che mantengono da 5 a 10 UBA o che coltivano da 1 a 2 ettari di superficie frutti-viticola, se con l’attività agricola non viene generato il volume d’affari minimo richiesto per la contabilità obbligatoria dell’IVA. L’esclusione non si applica se il VSE del nucleo familiare di base non oltrepassa il 1° livello di contributo nonché se l’azienda dimostra di avere almeno 40 punti di svantaggio e contemporaneamente il VSE del nucleo familiare di base non oltrepassa il 2° livello di contributo,
c) il i/le richiedenti che esercitano in aggiunta all’attività agricola o quella connessa all’attività agricola un’attività economica autonoma o libero professionale, se con l’attività agricola non viene generato il volume d’affari minimo richiesto per la contabilità obbligatoria dell’IVA;
d) i/le richiedenti in possesso dei presupposti di ammissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), se non viene raggiunto il volume d’affari minimo richiesto per la contabilità obbligatoria dell’IVA;
e) l’affittuario/l’affittuaria richiedente, se l’oggetto dell’agevolazione oppure i requisiti minimi di cui all’articolo 7, comma 1, siano oggetto di un contratto d’affitto stipulato tra i componenti del nucleo familiare di base dei richiedenti o con persone entro il 2. grado di parentela con i componenti dello stesso nucleo familiare di base.