1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera e), della legge, l’Azienda sanitaria garantisce alle/agli utenti dei servizi semiresidenziali la necessaria assistenza sanitaria presso le strutture. In particolare essa garantisce una collaborazione sistematica e continuativa per quanto concerne l’assistenza infermieristica, psicologica e psichiatrica. Nell'ambito della disabilità è garantita inoltre l'assistenza riabilitativa.
2. Le prestazioni, le forme della collaborazione e la messa a disposizione di personale sanitario sono stabilite nei criteri di accreditamento.