1. La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di utilizzare, a partire dalla data della liquidazione finale, l’abitazione agevolata come abitazione principale per sé e per la sua famiglia per la durata di almeno dieci anni. Qualora durante i dieci anni l’impresa agricola venga trasferita, l’obbligo è considerato rispettato se l’abitazione agevolata è destinata all’uso abitativo dell’assuntore.
2. Per il periodo di tempo di cinque anni dalla liquidazione finale il titolare conduttore dell’impresa agricola alla quale appartiene l’abitazione rurale agevolata, è obbligato ad esercitare un’attività agricola minima di cui all’articolo 7, comma 1.
3. Se gli obblighi di cui al comma 1 e 2 non sono rispettati, viene revocata – tranne che in casi di forza maggiore – quella parte del contributo che corrisponde alla durata residua del rispettivo periodo decennale o quinquennale. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’agevolazione fino al termine del periodo di cui ai commi 1 e 2. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione.
4. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.