1. Le spese devono essere rendicontate dai beneficiari entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine, senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato. Una possibile proroga del termine deve essere richiesta dal beneficiario per iscritto prima della sua scadenza. Se per la realizzazione dei lavori è previsto un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo all’anno di riferimento delle singole attività previste nel cronoprogramma.
2. Per la liquidazione devono essere presentati congiuntamente alla rispettiva domanda la rendicontazione da parte di un libero professionista abilitato oppure le fatture debitamente quietanzate relative alle spese sostenute nell’anno di riferimento.
3. Per la liquidazione del saldo devono essere presentate in aggiunta alla documentazione di cui al comma 2 i seguenti documenti:
a) la segnalazione dell’agibilità o la comunicazione di fine lavori,
b) il progetto di variante di fine lavori, se necessario,
c) stipula di una polizza di assicurazione contro gli incendi che copra almeno il 150 per cento delle spese ammissibili, con la relativa quietanza di pagamento dell’ultimo premio,
d) lo stato finale.
4. La liquidazione del contributo avviene dopo la verifica della regolarità della documentazione presentata.
5. Al momento della liquidazione del contributo devono essere rispettati i presupposti di cui all’articolo 7 comma 1 e 2; per il calcolo del carico di bestiame si applica una tolleranza pari a 0,1 UBA/ha di superficie foraggera; i richiedenti al momento della liquidazione finale devono avere la residenza anagrafica nell’abitazione oggetto dell’agevolazione.