(1) Sono considerate merci ingombranti i seguenti prodotti:
(2) 4)
(3) Ai fini della determinazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata nella misura dei due decimi della superficie di vendita di cui all’Art. 3, comma 1, lettera c). 5)
(4) La deroga di cui al comma 3 si applica anche agli accessori relativi alle merci ingombranti di cui al comma 1. 6)