1. La commissione di cui all’articolo 48 effettua un esame di merito per verificare se le azioni formative di cui all’articolo 5 siano agevolabili in relazione ai seguenti aspetti:
a) coerenza e conformità delle azioni formative ai settori di attività dell’impresa;
b) fabbisogno di qualificazione professionale e formazione continua del personale occupato presso l’impresa;
c) adeguatezza delle azioni formative in rapporto ai costi, alla durata, alle finalità generali, ai contenuti e ai metodi.
2. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esito dell’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato alle imprese richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, le imprese avviano l'azione formativa sotto la propria responsabilità; in caso di mancata concessione del contributo, non verrà riconosciuta alcuna spesa.
3. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.