1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di contributo.
2. Per lo svolgimento e l’attestazione delle azioni formative deve essere utilizzata la documentazione prevista dall’articolo 15, comma 3, lettera b) o c). Tale documentazione deve essere tenuta in modo corretto e accurato e, ove previsto, deve essere corredata di tutte le firme necessarie.
3. Il contributo è concesso esclusivamente per l’azione formativa specificata nella domanda dall’impresa richiedente.
4. Eventuali modifiche relative alle persone partecipanti, al calendario, all'orario o alla sede dei corsi devono essere comunicate tempestivamente alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana - Ufficio Formazione professionale.
5. Se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle sei persone, per la prosecuzione dell’azione formativa è necessaria un’autorizzazione espressa. Lo stesso vale anche per eventuali modifiche relative al contenuto dell’azione formativa o ai docenti.
6. Il preventivo di spesa approvato è vincolante. Non sono ammesse variazioni.
7. L'azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro l’anno solare in cui viene presentata la domanda di contributo.
8. Se l’azione formativa è costituita da più corsi di formazione, è necessario che almeno il 50 per cento di tali corsi sia realizzato e concluso entro il termine di cui al comma 7.