(1) Nel certificato di eredità, rilasciato prima della determinazione del prezzo di assunzione, il/la giudice certifica che l'assunzione del maso chiuso spetta all'erede chiamato/a secondo le norme della presente legge. Il certificato così rilasciato costituisce titolo per l'annotazione tavolare del diritto di assunzione a favore dell'erede chiamato/a.
(2) Il/la giudice, in caso di successivo ricorso consensuale di tutti i coeredi o di tutte le coeredi o in base alla sentenza definitiva di determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, revoca il certificato di eredità precedente e rilascia un nuovo certificato di eredità ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.